Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI (parte seconda)
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MISURE ULTERIORI: LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE – FORMAZIONE
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Il divieto (art. 49, co. 1, d.lgs. 231/2007) È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE L’operazione frazionata (art. 1, co. 2, lett. m) È un’operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico ,di valore pari o superiore a 5.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Attenzione! Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti, ma solo per gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da poter riunificare le frazioni di pagamento all’interno di una medesima prestazione contrattuale, per un ente finanziario l’intervallo di pagamento (cioè i sette giorni previsti dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in termini causali dei pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Il problema del frazionamento Con riferimento alla formulazione dell’art. 1 l. 197/1991, nel parere n. 1504/1995, il Consiglio di Stato evidenziava che l’avverbio “complessivamente” doveva essere riferito al cumulo dei mezzi di pagamento elencati nella disposizione: contanti, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore, la cui somma non poteva superare i 12.500 euro nelle operazioni contestuali. Con l’emanazione del d.lgs. n. 231/2007, tale posizione è stata criticata osservando innanzitutto che l’art. 49, co. 1, riferisce l’avverbio “complessivamente” al valore dell’operazione, anche frazionata, e non più al valore da trasferire: di conseguenza, il pagamento dovrebbe essere collocato all’interno di una prestazione sorretta da precisi profili causali, anche se frazionata nel tempo.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Il problema del frazionamento Pertanto, ai fini della cumulabilità, il professionista dovrà verificare di volta in volta l’oggetto della prestazione dedotta in contratto, potendo riunificare le frazioni di pagamento all’interno di una medesima prestazione contrattuale alla luce degli elementi in suo possesso. In tal modo sarà possibile verificare se la pluralità dei pagamenti in contanti, effettuati in un arco di tempo anche superiore ai sette giorni, costituisca frazione di un’unica prestazione o se, al contrario, ad essa corrispondano distinte prestazioni, ciascuna avente una propria giustificazione causale.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Il problema del frazionamento Vi è invece chi ritiene correttamente che, nonostante le innovazioni recate dall’art. 49, debba ritenersi ancora valido quanto asserito in passato dal Consiglio di Stato e che, di conseguenza, i pagamenti in più fasi non configurerebbero infrazione, anche se complessivamente pari o superiori ai 5.000 euro, sempre che i singoli versamenti risultino inferiori a tale soglia. Anche nel vigore della nuova disciplina sarebbe perciò ammissibile il pagamento in contanti di una fattura di importo pari, ad esempio, a 12.500 euro, effettuato in tre rate (a 10, 20 e 30 giorni) singolarmente inferiori a 5.000 euro, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale. In tal senso si era espresso anche l’UIC (risposta del 6.10.2006).
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Le operazioni a “rischio frazionamento” ¾ PAGAMENTI FATTURE; ¾ FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA’; ¾ TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÁ; ¾ DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÁ A SOCI ¾ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 1504/1995), é potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Assegni bancari e postali (art. 49) Gli assegni bancari e postali: - devono essere emessi da banche e da Poste Italiane S.p.A. con apposta la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente può richiederne per iscritto il rilascio in forma libera; - se emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - se emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”), possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Assegni circolari – vaglia postali e cambiari (art. 49) Tali assegni: - devono essere emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - il loro rilascio per importi inferiori a 5.000 euro può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità; - ove intestati a terzi ed emessi con la clausola di non trasferibilità, il loro richiedente può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. Il cliente potrà in ogni caso richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni in forma libera, pagando un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun assegno libero rilasciato. In tal caso ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Assegni circolari – vaglia postali e cambiari (art. 49) Gli uffici dell’amministrazione finanziaria potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Libretti di deposito bancari o postali al portatore L’art. 49 stabilisce che tali libretti non possono recare un saldo pari o superiore a 5.000 euro; se alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 recavano un saldo pari o superiore a detta soglia, devono essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il 30 giugno 2009. In caso di loro trasferimento, il cedente deve comunicare entro trenta giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Infine, l’art. 50 pone il divieto: di aprire in qualsiasi forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; di utilizzare in qualsiasi forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialisti ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Money transfer (art. 49) É vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria. Detto trasferimento é consentito (ricorrendo i medesimi presupposti) anche per importi pari o superiori a 2.000 euro, purché inferiori a 5.000, se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialisti ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Obbligo di comunicazione al MEF (art. 51) I professionisti hanno l’obbligo di comunicare al MEF le infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 entro trenta giorni, per la contestazione e gli altri adempimenti di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981. Se le infrazioni riguardano assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, a meno che il soggetto tenuto alla comunicazione non sia certo del fatto che la stessa è già stata effettuata dall’altro soggetto obbligato. Attenzione! Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette, il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF. Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialisti ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008) ASSEGNI ULTRASOGLIA • Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi prima del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari • Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi dal 30 aprile saranno pagati ma assoggettati a sanzioni
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008) MODULI IN USO PRIMA DEL 30.04.2008 Possono continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile per emettere assegni trasferibili in esenzione all’imposta di bollo, ma nei limiti delle nuove norme. I moduli per l’emissione di assegni trasferibili consegnati a partire dal 30 aprile sconteranno l’imposta di bollo pari ad Euro 1,5 Euro per modulo.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008) OBBLIGATORIETÁ DEL CODICE FISCALE Per ciascuna girata successiva al 29 aprile é indispensabile inserire il codice fiscale del girante, anche qualora venissero utilizzati i vecchi moduli. La carenza di C.F. o il codice errato rende il titolo non incassabile. Nel caso di persona fisica che agisca per conto di una persona giuridica, sulla girata dovrà essere inserito il codice fiscale di quest’ultima. Il controllo sulla regolarità del codice fiscale spetta alla banca chiamata a pagare l’assegno.
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FORMAZIONE Formazione del personale (art. 54) I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA) forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
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MISURE ULTERIORI Privacy Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette, costituiscono trattamento dei dati protetti ex art. 4 d.lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy). Nel rilasciare ai clienti l’informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti da quest’ultimo, il professionista dovrà specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.
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MISURE ULTERIORI Privacy Le operazioni di trattamento all’interno degli studi devono essere effettuate dagli incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite da quest’ultimo. Gli incaricati del trattamento dovranno essere individuati con le modalità previste dall’art. 30 del codice della privacy. Anche nella tenuta dell’archivio unico, sia informatico sia in forma cartacea, i professionisti devono rispettare gli obblighi e le misure di sicurezza di cui agli artt. 31 - 36 del codice della privacy. Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialisti ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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LE SANZIONI
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LE SANZIONI Il regime sanzionatorio (artt. 55-60 d.lgs. 231/2007) Il legislatore ha confermato il “dualismo" del regime sanzionatorio: la violazione della normativa antiriciclaggio può determinare la commissione di illeciti di natura sia penale sia amministrativa. Sia in relazione agli obblighi la cui violazione configura un illecito amministrativo, sia laddove essa individui un illecito penale, occorre distinguere tra gli obblighi rivolti indistintamente a tutti i soggetti e quelli destinati specificamente ai professionisti. Con riferimento agli illeciti di natura penale, poi, sono previste specifiche sanzioni anche a carico del cliente. Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le principali sanzioni amministrative e penali, con riferimento ai destinatari delle stesse.
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LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA
SOGGETTI DESTINATARI
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette
SANZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
art. 6, c. 7, lett. d)
art. 57, c. 1
Soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
art. 57, c. 3
Soggetti di cui all’art, 12 e 13, c. 1, lett b)
Omessa istituzione dell’archivio informatico o del registro della clientela
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
art. 38
art. 57, c. 4
Soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Sanzione pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata
art. 41, 42, 43 e 44
art. 57, c. 5
Soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette
Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
artt. 6, c. 6, lett. c) e 45, c. 3
art. 58, c. 7
Soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
Omessa comunicazione al Sanzione pecuniaria dal 3 MEF delle infrazioni delle per cento al 30 per cento limitazioni all’uso del contante dell’importo e di altri strumenti di dell’operazione pagamento o di deposito
Art. 51
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LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORMA
SOGGETTI DESTINARI
art. 58, c. 1
Chiunque
art. 58, c. 1
Chiunque
art. 58, c. 1
Chiunque
art. 58, c. 1
Chiunque
art. 58, c. 2
Chiunque
TIPOLOGIA DELLA SANZIONE VIOLAZIONE Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o Sanzione pecuniaria dall’1 titoli al portatore per un valore per cento al 40 per cento pari o superiore dell'importo trasferito a 5.000 euro Emissione di assegni bancari e postali emessi per importi pari Sanzione pecuniaria dall’1 o superiori a 5.000 euro senza per cento al 40 per cento l’indicazione del beneficiario o dell'importo trasferito della clausola di non trasferibilità
NORME DI RIFERIMENTO
art. 49, c. 1
art. 49, c. 5
Violazione dell’obbligo di girare per l’incasso a una banca o a Sanzione pecuniaria dall’1 Poste Italiane S.p.a. gli assegni per cento al 40 per cento bancari e postali emessi dell'importo trasferito all’ordine del traente Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza Sanzione pecuniaria dall’1 indicazione del beneficiario o per cento al 40 per cento della clausola di non dell'importo trasferito trasferibilità Utilizzo di libretti di depositi Sanzione pecuniaria dal 20 bancari o postali al portatore per cento al 40 per cento con saldo pari o superiore a del saldo 5.000 euro
art. 49, c. 6
art. 49, c. 7
art. 49, c. 12
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LE SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI (segue) NORMA
SOGGETTI DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di 5.000 euro Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.a. dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi superiori a 2.000 einferiori a 5.000 senza l’avvenuta consegna dell’ idonea documentazione
SANZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore
art. 49, c. 13
Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore
art. 49, c. 14
Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito
art. 49, c. 18
Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito
art. 49, c. 19
art. 58, c. 3
Chiunque
art. 58, c. 3
Chiunque
art. 58, c. 4
Chiunque
art. 58, c. 4
Chiunque
art. 58, c. 5
Chiunque
Apertura di conti o libretti di Sanzione pecuniaria dal 20 per risparmio in forma anonima o con cento al 40 per cento del saldo intestazione fittizia
art. 50, c. 1
Chiunque
Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con Sanzione pecuniaria dal 10 per intestazione fittizia aperti presso cento al 40 per cento del saldo Stati esteri
art. 50, c. 2
art. 58, c. 6
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LE SANZIONI SANZIONI PENALI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA
SOGGETTI DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE
SANZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
art. 55, c. 1
Chiunque
Inosservanza dell’obbligo di Multa da 2.600 a 13.000 adeguata verifica della euro clientela
Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35
art. 55, c. 4
Soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14
Omessa, tardiva o incompleta registrazione Multa da 2.600 a 13.000 delle informazioni relative al euro cliente e delle operazione effettuate
art. 36
art. 55, c. 5
Organi d controllo
Omessa comunicazione alle autorità competenti delle infrazioni di cui hanno notizia
Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro
art. 52
Violazione degli obblighi di riservatezza
Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
art. 46, c. 1 art. 48, c. 4
art. 55, c. 8
Soggetti di cui all’art. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 Chiunque sia a conoscenza della segnalazione
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LE SANZIONI
SANZIONI PENALI APPLICABILI AL CLIENTE NORM A
SOGGETTI DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE
SANZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
art. 55, c. 2
Esecutore dell’operazione
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione
Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro
Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35
Esecutore dell’operazione
Omesse o false informazioni sullo Arresto da sei mesi scopo e sulla natura del a tre anni e rapporto continuativo o ammenda da 5.000 della prestazione a 50.000 euro professionale
art. 55, c. 3
Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35
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LE SANZIONI
SANZIONI PENALI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NOR MA
SOGGETTI DESTINARI
art. 55, c. 9
Chiunque
art. 55, c. 9
Chiunque
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE
SANZIONE
Indebito utilizzo, falsificazione Reclusione da uno a cinque o alterazione di carte di anni e la multa da 310 a 1.550 pagamento euro Possesso, cessione o acquisto di carte o strumenti analoghi di provenienza illecita, falsificati o alterati
Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro
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LE SANZIONI Sanzioni applicabili agli enti (art. 63) L’art. 63 introduce, all’interno del d.lgs. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica ), l’art. 25-octies. La nuova norma stabilisce che in relazione alla commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all’ente anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
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