ANTIRICICLAGGIO Gli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria, la posizione della giurisprudenza e gli adempimenti del professionista
Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti alla Giornata di Studio “ANTIRICICLAGGIO” Dispensa chiusa per la stampa il 16/05/2013
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INDICE SCHEMI DI SINTESI ADEGUATA VERIFICA E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
pag.
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a cura di Giovanni Barbato
LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
pag. 27
a cura di Giovanni Barbato
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
pag. 47
a cura di Giovanni Barbato
LE NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
pag. 61
a cura di Giovanni Barbato
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ADEGUATA VERIFICA E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE a cura di Giovanni Barbato
DICHIARAZIONI FISCALI Modifiche recate dal decreto correttivo
Esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali»
DICHIARAZIONI FISCALI Importante
F24 NO ADEGUATA VERIFICA
I rappresentanti del Mef, nelle risposte ai quesiti fornite il 20 maggio 2010 nella teleconferenza sull'antiriciclaggio organizzata in collaborazione con l'Ungdcec, hanno chiarito che, derivando i successivi pagamenti attinenti al pagamento degli F24 da obbligazioni principali abrogate (dichiarazioni fiscali), non pare dubbio che anche le registrazioni di detti versamenti, derivanti da obbligazioni secondarie, decadano a seguito della decadenza della obbligazione principale.
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
DICHIARAZIONI FISCALI
Attenzione
Quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art.16, lett.d, gli obblighi di adeguata verifica, e quindi di registrazione, devono essere adempiuti anche per tali attività nonostante l’esonero.
Per le attività inerenti alla redazione e alla trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali resta in vigore l’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette.
ESONERI ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO
SONO ESCLUSI (art.12, co.3, DLgs.231/07) Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela; Dagli obblighi di registrazione in archivio.
RESTANO OBBLIGATORIE La segnalazione di operazioni sospette La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti
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ESONERI Quesito: tenuta contabilità? Risposta MEF
nota prot. 65633 del 12 giugno 2008 • La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. • Altrimenti, rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l). D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamente previsti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.
ESONERI Quesito: tenuta contabilità? Risposta MEF nota prot. 65633 del 12 giugno 2008 • La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. • Altrimenti, rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l). D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamente previsti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ESONERI
ESONERI
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ESONERI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E OBBLIGHI
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
CONSULENZE • Per il CNDCEC le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n. 231/2007, ossia nei casi di • “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di
natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.
ESONERI Novità Organi di controllo
Esonero dagli obblighi di eseguire l’adeguata verifica della clientela, di registrare i dati e di far partire le segnalazioni all’UIF per i professionisti che fanno parte degli Organi di controllo, comunque denominati:
-
collegio sindacale; consiglio di sorveglianza; comitato di controllo di gestione; organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione
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CONSULENZE Conseguenze
• La formulazione della norma rende esplicito che, ovviamente, gli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione, sia quando rivestono tale funzione nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio, sia, simmetricamente, quando ricoprono tale funzione presso altre società ..
PRECLUSIONI
Il collegio sindacale con incarico di controllo contabile, in forza del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2007, è soggetto alla normativa antiriciclaggio.
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ESONERI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL D.LGS. N.231/07
Obblighi antiriciclaggio adeguata verifica; registraizone; segnalazione operazioni sospette
Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore
Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di gestione
NO *
NO (secondo interpretazione Cndcec)
Revisore contabile
SI
SI
Collegio sindacale con controllo contabile
SI
SI
*
Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.
Decreto correttivo: nuove esenzioni e nuovi obblighi
ESONERI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL D.LGS. N.231/07
-
Obblighi antiriciclaggio: adeguata verifica; registraizone; segnalazione operazioni sospette
Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo di gestione
NO *
Revisore contabile
SI
Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore
NO, in via diretta. L’obbligo però appare assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
SI L’obbligo appare comunque assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
Collegio sindacale con controllo contabile
*
SI
SI L’obbligo appare comunque assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e sussistono del pari gli specifici doveri fissati dall’art.52 a carico degli organi di controllo.
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ADEGUATA VERIFICA LA NUOVA DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” A seguito della modifica, viene definito titolare effettivo: «La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari».
ADEGUATA VERIFICA INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” Nel caso di entità giuridica secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007: la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 si fa riferimento ad una percentuale di partecipazione pari al 25% più uno). la persona o le persone che ne risultano beneficiarie. Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente stesso (art. 19, co. 1, lett b).
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ADEGUATA VERIFICA
Nell’esempio sopra riportato il CNDCEC individua i titolari effettivi nelle persone fisiche G (quota di partecipazione indiretta del 35%) e H (quota di partecipazione indiretta del 28%).
ADEGUATA VERIFICA Secondo le guidelines del CNDCEC, qualora ci si trovasse nella situazione in cui (analizzando l’intera catena di controllo) nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente potrebbe non esserci un titolare effettivo. Tuttavia in tale situazione appare comunque utile valutare l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche possono espletare il controllo sulla direzione del cliente (quali patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).
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ADEGUATA VERIFICA
Nell’ipotesi sopra riportata la persona fisica H risulta detenere solo il 18,72% del cliente A. Però l’analisi della catena partecipativa evidenzia che H controlla E, che E controlla D e che D controlla A
Linee guida del CNDCEC Il cliente è una società fiduciaria: con riferimento alle società fiduciarie, va sottolineato che esse non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, salvo eventuali successive indicazioni da parte del MEF, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ADEGUATA VERIFICA Indicazioni fornite dal Mef nelle risposte ai quesiti nel corso della teleconferenza del 20 maggio 2010 E’ stato richiesto al Mef se, nel caso di società controllata al 60% da una società di investimento di diritto lussemburghese, il professionista incaricato della tenuta della contabilità della controllata debba identificare oltre che gli amministratori della controllata anche quelli della società lussemburghese ma non anche i titolari effettivi della controllante (soci di riferimento della controllante) .
ADEGUATA VERIFICA • Sul punto il Mef ha precisato che l'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2007 pone l'obbligo a carico del professionista di identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; il successivo articolo 23, stabilisce altresì che nell'ipotesi in cui il professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dal citato articolo 18, il professionista medesimo non deve eseguire o interrompere la prestazione professionale valutando anche la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif. • Nel caso prospettato per il Mef è necessario conoscere il titolare effettivo della società lussemburghese, così come individuato dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato tecnico al citato D.Lgs. 231/2007; nel caso in cui non si riesca ad individuare il titolare effettivo, il professionista dovrà astenersi dalla prestazione professionale ovvero interromperla e valutare l'eventuale esistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
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TERMINI DI REGISTRAZIONE NOVITÀ SUI TEMPI E SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE Art.38, COMMA 1 BIS
Il correttivo contiene una modifica che, in simmetria con i termini di registrazione previsti per i rapporti continuativi da parte degli intermediari finanziari, specifica l’obbligo di registrazione nei 30 GIORNI: dall’accettazione dell’incarico professionale; dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, per le variazioni; o dal termine della prestazione professionale, per la fine o la cessazione della prestazione professionale.
REGISTRAZIONE TITOLARE EFFETTIVO DECORRENZA REGISTRAZIONE TITOLARE EFFETTIVO RISPOSTA MEF I rappresentanti del Mef, nelle risposte ai quesiti fornite il 20 maggio 2010 nella teleconferenza sull'antiriciclaggio dell'Ungdcec, ha fornito utili indicazioni in marito alla decorrenza degli obblighi di registrazione: più precisamente il Mef precisa quanto segue: “Il decreto legislativo 231/2007 ha introdotto maggiori obblighi di customer due diligence imponendo ai soggetti destinatari della normativa non solo l'obbligo di identificazione ma anche di effettuare l'adeguata verifica della clientela. In tale ambito, riveste carattere fondamentale l'obbligo di identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità”.
Per MEF il professionista è comunque tenuto ad identificare l'eventuale titolare effettivo e a verificarne l'identità ma tali informazioni non saranno registrate nell'archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio fino all’emanazione del provvedimento del Minsitero della Giustizia
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE QUESITO POSTO AL MEF Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un certo punto decide di passare all'archivio informatico. Che cosa deve fare? A) conservare il cartaceo - fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono sull'informatico B) riversare tutto il cartaceo nell'informatico, C) reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico?
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE RISPOSTA DEL MEF
Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico e reinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla date di passaggio dal cartaceo all'informatico
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ARCHIVIO E REGISTRAZIONE QUESITO POSTO AL MEF Un professionista ha attivato l'archivio informatico utilizzando un software, che decide di cambiare. In tal caso dovrà: A) conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc e fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software; B) riversare tutto l'archivio nel nuovo software? C) Con riferimento ai clienti e agli incarichi conferiti prima del cambio software, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corsa” (la tenuta contabilità) alla data di cambio?
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE RISPOSTA DEL MEF
Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche ecc, fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software e reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni «in corso» (es tenuta contabilità) alla data d cambio.
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
TEMPI DI ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA GIÀ ACQUISITA (NOVITÀ DECRETO CORRETTIVO)
DECORRENZA ADEGUATA VERIFICA
TEMPI DI ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA Fino al 03.11.2009
La previgente formulazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicassero a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.
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TEMPI DI ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA Dal 04.11.2009
Il decreto correttivo ha modificato la norma e prevede ora che «per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente».
ASTENSIONE novità Astensione: modifiche recate dal decreto correttivo
Obbligo di astensione
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ASTENSIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE La nuova formulazione dell’art.23 contenuta nel correttivo rende ora esplicito che: quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggette al decreto, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, si astengono dall’eseguire l’operazione per consentire all’UIF di esercitare il potere di sospensione; quando l’astensione non è possibile, perché sussiste un obbligo di legge a permane comunque l’obbligo di immediata ricevere l’atto, segnalazione di operazione sospetta.
NOVITA’ • Il D.Lgs. 19.9.2012, n.169 ha introdotto all’art.23 il comma 1-bis, il quale prescrive che, quando non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, relativamente ai rapporti continuativi già in essere o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, le società o i professionisti devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
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ONERI DOCUMENTALI ANTIRICICLAGGIO DEGLI STUDI PROFESSIONALI
ORGANIGRAMMA Definizione organigramma/mansionario antiriciclaggio
Redazione Approvazione/divulgazione Formalizzazione deleghe Formazione professionale
DICHIARAZIONE CLIENTE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ex artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 231/2007
di operare in nome e per conto proprio e, quindi, che non vi è un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007; di operare (in nome e) per conto di….. di essere una P.E.P (Persona Politicamente Esposta) di non essere una P.E.P (Persona Politicamente Esposta) ai fini dell’identificazione del titolare effettivo sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale sui mezzi di pagamento utilizzati e sull’eventuale origine dei fondi
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Adeguata verifica e adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale
ATTESTAZIONE PROFESSIONISTA ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONSITA SULL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 231/2007
• IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DAL PROFESSIONISTA • IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DAL COLLABORATORE DIPENDENTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ex art.20 del D.Lgs. 231/2007 → aspetti di rischio relativi al cliente → aspetti connessi all’operazione → valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
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AUDIT ADEMPIMENTI ANTIRICLAGGIO Verifica esenzioni antiriciclaggio per prestazione professionale Verifica tipologia di adeguata verifica
CHECK LIST STEP OPERATIVI
Identificazione cliente Identificazione titolare effettivo Implementazione eventuale documentazione Registrazione Controllo costante Mandato professionale
PRIVACY Prestazione professionale soggetta ad adeguata verifica
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 23 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata al cliente, completa anche per la parte antiriciclaggio
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LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE a cura di Giovanni Barbato LIMITI USO CONTANTE
NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE ART. 49 D. LGS. 231/2007
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 Euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Euro 1.000: Importo modificato prima dall'articolo 20, comma 1, D.L. n. 78/2010, successivamente dal comma 4 dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 e ora dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 .
LIMITI USO CONTANTE
Limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore Soglia
Decorrenza
12.500 €
fino al 29 aprile 2008
5.000 €
dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008
12.500 €
dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010
5.000 €
dal 31 maggio 2010
2.500 €
dal 13 agosto 2011
1.000 €
dal 6 dicembre 2011
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LIMITI USO CONTANTE
• Il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore OPERA ANCHE QUANDO
• è effettuato con più pagamenti inferiori a 1.000 € che appaiano artificiosamente frazionati.
LIMITI USO CONTANTE
• Secondo quanto indicato dal MEF, nel caso di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore ad 1.000 €, ma complessivamente di ammontare superiore, il divieto non opera, in quanto tra loro cumulabili, se sono relativi a: distinte ed autonome operazioni; ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale, contratto di somministrazione). • Fermo restando il potere discrezionale dell’AF di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo.
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Le limitazioni all’uso del contante
NOVITA’ Per il MEF, negli orientamenti di prossima pubblicazione, la presenza di irregolarità nella tenuta della contabilità rappresenta una delle situazioni maggiormente rischiose per i professionisti dell’ area economico contabile, per la circostanza che potrebbero verificarsi pagamenti di fatture in contanti, in unica soluzione, per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure finanziamenti soci o distribuzione di utili oltre la soglia, che farebbero nascere l'obbligo di comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato l'irregolarità riscontrata. Tali situazioni, secondo il MEF non riguardano le contabilità semplificate, in quanto non evidenziandosi alcun pagamento finanziario da registrare contabilmente, non si darà luogo ad alcun obbligo e quindi non si configurerà alcuna sanzionabilità in capo al professionista
NOVITA’ Per il MEF, all’interno dei ristoranti, quando si paga un conto superiore alla soglia prevista come insieme di più quote, ma vi sia un’unica ricevuta, tale pagamento cumulativo (se oltre la soglia prevista) costituisce una violazione alle disposizioni dell’articolo 49 del d.lgs 231/07
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ESEMPI • Pagamenti di domestici/colf in contanti? • In caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile è vietato un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad una mensilità.
Sono possibili retribuzioni «contante + assegni»? A fronte di una busta paga di 1.500 euro è possibile pagare 1.100 con assegno e 400 in contanti? • Sì, è possibile in quanto il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia di 1.000 euro.
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Le limitazioni all’uso del contante
ESEMPI • Un cliente acquista in agenzia di viaggi un pacchetto di viaggio dal valore di 1.200 euro. Le condizioni generali di contratto prevedono che al momento dell’acquisto sia versato un acconto fino al 25% del totale. Il cliente potrà pagare tanto l’acconto quanto il saldo in contanti? • SI. Il pagamento potrà essere effettuato in denaro contante a condizione che l’importo dei singoli acconti sia inferiore al limite di legge e la rateizzazione sia prevista dal contratto.
ESEMPI • Pagamenti rateali secondo gli usi commerciali . Una fattura di importo pari o superiore al limite di 1.000 euro può essere saldata secondo i normali usi commerciali e cioè in contanti a 30-60-90 giorni? • SI’, purché il frazionamento risulti da una dilazione risultante da un contratto preventivo tra le parti; è comunque fatto salvo il potere discrezionale dell’autorità procedente di verificare se la dilazione configuri un frazionamento artificioso e, di conseguenza, vietato.
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ESEMPI tratti dalla prassi della Guardia di Finanza Secondo la G. di F. si considera come effettuato tra soggetti diversi: • il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante; • i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.
Con riferimento all’operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), nell’ipotesi di richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore, di trasferire i suddetti titoli in un dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM, qualora l’importo dei titoli è superiore alla soglia di legge, trattandosi di soggetti diversi, il trasferimento dovrà avvenire necessariamente per il tramite di una banca o di Poste italiane S.p.a. Di contro, in tema di titoli al portatore, l’estinzione da parte di un coniuge di un certificato di deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, non costituisce violazione se i coniugi versano in regime di comunione di beni: in tal caso, non si realizza l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione
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Le limitazioni all’uso del contante
Secondo la Guardia di Finanza: • è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna d’importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita a un unico dividendo societario (circolare Ministero Economia e Finanze n. 65633 del 12 giugno 2008); • costituiscono operazioni frazionate riconducibili a un unico importo, più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati sul libro contabile dell’imprenditore sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, sentenza n. 19236)
a fronte di un’unica fattura di vendita di un autoveicolo emessa per un importo superiore alla soglia di legge, è possibile accettare il versamento della caparra di acquisto in contanti solo qualora l’importo della stessa sia inferiore al predetto limite (chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con foglio n. 28109 del 6 aprile 2009, indirizzata all’Associazione Federauto); possono rappresentare operazioni frazionate (quindi da considerare unitariamente) il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuati con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.
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Esempi - acconti su utili • Per il Mef appare ammissibile che durante l’anno in una società di persone i soci prelevino acconti sugli utili in rate mensili, purché inferiori ai 1.000 euro e questo anche quando tali prelievi si ripetano con costanza ogni mese.; in definitiva apparirebbero così consentiti i prelievi sotto soglia attraverso dodici acconti mensili sotto soglia.
RISPOSTE MEF QUESITI ITALIA OGGI • Un'impresa familiare (ditta individuale) fra moglie e marito tiene una contabilità ordinaria. È lecito in tale situazione che il titolare dell'impresa paghi in contanti il collaboratore, per esempio con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori ai limiti di legge? Nel caso in cui ciò avvenisse sarebbero irrogate normali sanzioni?? • L'operatività descritta configura una violazione del divieto di cui all'articolo 49 comma 1 e, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa..
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Le limitazioni all’uso del contante
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE LIMITI USO CONTANTE
NOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 58, comma 8, D.Lgs. 231/2007) • L’art. 20, comma 2, lett. b) del D.L. n.78/2010 ha aggiunto all’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 il comma 8, prevedendo limitatamente ad alcune fattispecie l’aumento delle sanzioni. • Ai sensi dell’art. 20 D.L. 78/2010 è esclusa la sanzionabilità delle eventuali violazioni commesse (in base alla nuova soglia di € 5.000) dal 31 maggio al 15 giugno 2010. • Rimangono in ogni caso perseguibili tutte le situazioni connesse all’uso del contante oltre la soglia di € 12.500 commesse nel periodo 31/5/201015/06/2010.
LIMITI USO CONTANTE
NOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE •
Situazione speculare è avvenuta in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011, laddove è stato aggiunto il comma 4-bis all’art.2 che prevede l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto antiriciclaggio per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite al nuovo limite di 2.500 €.
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LIMITI USO CONTANTE
NOVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE • Situazione speculare è avvenuta in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011, laddove è stato stabilito che le infrazioni ai commi 1, 5, 8, 12, 13 ex art. 49, commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite dei 1.000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012.
LIMITI USO CONTANTE
L’integrazione operata dal D.L. 78/2010 prevede: l’innalzamento a 3.000 € della sanzione minima applicabile per tutti i tipi di violazione; l’aumento di 5 volte della sanzione minima sopra indicata in tutti i casi in cui ci sia stato un trasferimento di denaro, contra legem, per importi superiori a 50.000 €.
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Le limitazioni all’uso del contante LIMITI USO CONTANTE
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, maggiore o uguale a € 1.000
Sanzione dall’1% al 40% dell’importo oggetto di trasferimento, con un minimo di 3.000 euro
Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1.000 € senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità
15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro.
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso
LIMITI USO CONTANTE
• Il MEF (circ. n. 281178 del 05/08/2010 e circ.n.2 del 16/01/2012), come previsto dall’art. 60 co. 2, D.lgs. 231/2007, per le violazioni dei commi 1,5 e 7 dell’articolo 49, per importi fino a 250mila euro, nel contestare l’illecito, consente di aderire, entro 60 g. dalla constatazione, al pagamento ridotto della sanzione (cd. OBLAZIONE) secondo le previsioni dell’art. 16, co. 1, L.n. 689/1981. • Il pagamento in misura ridotta, pari al 2% dell’importo (doppio del minimo edittale), da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
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L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
MONITORAGGIO DA PARTE DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI I professionisti sono tenuti a monitorare, nel corso dell’attività professionale, l’uso del denaro contante ed il rispetto della soglia-limite di 1.000 euro. Qualora riscontrino violazioni in tale senso, ad es. pagamenti di fatture effettuati in contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono effettuare apposita comunicazione ex art. 51 d.lgs. n. 231/2007.
LIMITI USO CONTANTE
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL MEF PER I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007) • •
•
•
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La riduzione dell’importo massimo da 12.500 euro a 1.000 euro interessa tutti i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi antiriciclaggio. I soggetti, che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività”, hanno notizia di infrazioni dei limiti di cui all’art. 49, co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’art. 50, devono darne apposita comunicazione al MEF entro 30 g per la contestazione. In caso di omessa comunicazione gli interessati sono destinatari di una sanzione diretta di tipo amministrativo variabile dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art.58, co.7, D.Lgs. 231/2007), con una sanzione minima di € 3.000 (art. 58, co. 8 D.Lgs. 231/2007). L’oblazione (art. 60, co. 2 D.lgs. 231/2007) in tale ipotesi non può essere invocata.
Le limitazioni all’uso del contante
Fino al 31.08.2011 per le violazioni di importo superiore ad euro 250.000 il professionista doveva inviare la raccomandata a: “Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del tesoro
– Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura - Via XX Settembre, 97 – 00187 – ROMA”.
Limitatamente alle infrazioni il cui importo non fosse superiore a € 250.000, le segnalazioni dovevano essere indirizzate alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (già Direzioni Provinciali per i Servizi Vari del Ministero del Tesoro) nella persona del direttore pro tempore competente per territorio in funzione del luogo in cui la violazione era stata commessa o, se non conosciuto, dal luogo in cui il fatto era stato accertato.
LIMITI USO CONTANTE
NOVITA’
• Il comma 4-bis dell’art.2 del D.L. n.138/2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui all’art.58 del decreto antiriciclaggio sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto 17.11.2011 del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato
Individuate le ragionerie territoriali competenti per le procedure sanzionatorie
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GLI INDIRIZZI
RTS
AMBITI TERRITORIALI
LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI EX ART.58 D.LGS.N. 231/2007 (*) INDIRIZZO
Torino Piemonte e Valle d’Aosta Genova Liguria Milano Lombardia Bolzano Trentino Alto Adige Verona Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest) Venezia Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est) Udine Friuli Venezia Giulia Bologna Emilia Romagna e Marche Firenze Toscana Perugia Umbria Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord) Latina Latina, Frosinone (zona sud) L’Aquila Abruzzo Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord) Salerno Salerno e Basilicata Bari Puglia e Molise Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Reggio CalabriaReggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Messina Messina, Caltanisetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord) Catania Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est) Cagliari Cagliari, Oristano (zona sud/ovest) Sassari Sassari, Nuoro (zona nord/est)
(*) Fonte: rielaborazione su dati MEF, DECRETO 17/11/2011/ e circolare MEF 30/11/2011
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Via Grandis, n.14, 10121, TO Via Urbano Rela, n.8, 16151, GE Via Tarchetti, n.6 – 20121, MI Piazza Tribunale, n.2, 39100, BZ Lungadige Capuleti, n.11, 37122, VR Campo S. Angelo, n.3538, 30124, VE Via Gorghi, n.18, 33100, UD Piazza dell’8 Agosto, n.26, 40126, BO Via Pietrapiana, n.53, 50121, FI Via Martiri dei Lager, n.77, 06100, PG ROMA Via Napoleone Parboni, n.6, 00153, RM Viale Pier Luigi Nervi, n.270, 04100, LT c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della G.d.F. Coppito 67100, AQ
Via Lauria, n.80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA Piazza S.Agostino, n.29, 84121, SA Via Demetrio Marin, n.3, 70125, BA Piazza XI Settembre, n.1, 87100, CS Via Dei Bianchi, n.7, 89100, RC Via Monsignor D’Arrigo, n.5, 98122, ME Via Cardinale Dusmet, n.17, 95121, CT Via XX Settembre, n.13, 09125, CA Via Carlo Felice, n.29, 07100, SS
Le limitazioni all’uso del contante
LIMITI USO CONTANTE
NOVITA’
• Comma 11 dell’art.12 del D.L.201/2011 attraverso una modifica all’art.51 del decreto antiriciclaggio prescrive che la comunicazione delle infrazioni all’uso del contante debba essere trasmessa anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
L’obbligo di segnalazione delle infrazioni all’uso del contante viene oggi ad assumere una valenza anche fiscale
LIMITI USO CONTANTE
NOVITA’
• L’art.9 del decreto semplificazioni riscrive l’art. comma 11 dell’art.12 del D.L.201/2011.
All’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate”.
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SANZIONI E RESPONSABILITÀ: LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni amministrative
• • • •
Alle sanzioni amministrative antiriciclaggio sono applicabili i principi generali contenuti nella legge n.689/1981, tra i quali si ricordano: il principio di legalità (ex art.1); il principio secondo cui ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (ex art. 3); la previsione della responsabilità per concorso (ex art.5) secondo cui se più persone concorrono in una violazione ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta; la previsione della responsabilità solidale (ex art.6).
Responsabilità solidale Enti L’art.59 del decreto 231/2007 prevede aggiuntivamente la responsabilità solidale degli enti. In particolare, per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.
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Le limitazioni all’uso del contante
Il procedimento sanzionatorio Con riguardo alla procedura di accertamento, questa è disciplinata, in via generale, dalla legge 24.11.1981, n.689 e dalla normativa antiriciclaggio (art.60 D.Lgs. 231/2007).
Autorità preposte alla contestazione delle violazioni U.I.F. Autorità di vigilanza di settore. Amministrazioni interessate. Guardia di Finanza e DIA
accertano
le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981
in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni
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Autorità preposte alla irrogazione delle sanzioni amministrative
All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della commissione consultiva. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'irrogazione dal comma 1 Banca d’Italia; compatibili, le 145 del TUB.
della sanzione prevista dell’art.56 provvede la si applicano, in quanto disposizioni dell’articolo
• Stante la previsione di applicazione della procedura ex legge n.689/1981, la contestazione sarà normalmente immediata (art.14), salvi i casi di impossibilità per i quali gli estremi della violazione dovranno essere notificati il termine di 90 giorni (360 se all’estero). • Il mancato rispetto del termine comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l’Amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.
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Le limitazioni all’uso del contante
La consegna del verbale di contestazione vale quale: • notifica ai sensi dell’art.14 della legge n.689/81; • avviso della facoltà di inviare entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Direzione V, Ufficio II, via XX settembre n.r.97, 00197 Roma) scritti difensivi e documenti in carta semplice ai sensi dell’art.18 della legge n.689/81, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio; • rapporto ai sensi dell’art.17, comma 1 delle legge n.689/81; • intimazione, anche agli effetti interrottivi della prescrizione di cui agli artt.2943 c.c., a pagare la penalità che sarà determinata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5 della legge n.197/91.
• Come previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza
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Ricorso
• Contro il decreto sanzionatorio l’interessato può ricorrere al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero).
•
Competente in caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzione è il Tribunale ratione materiae e non il Giudice di Pace, ai sensi dell’art.22-bis della legge n.689 del 1991, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507, trattandosi di norme di tipo valutario.
•
In tal senso anche Cass. Sez. 2, sentenza n.11408 del 16.05.2006. La motivazione addotta dalla Suprema Corte è in sintesi la seguente: “Atteso che la disciplina volta a contrastare il
fenomeno del riciclaggio, anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative, è assimilabile alla disciplina in materia valutaria - in ragione del dato normativo (D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n.197) che all’art.5, punto 8, prevede che all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere il Ministro del Tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall’art.32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria consegue che anche le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, come previsto dall’art.22 bis, punto g, della legge n.689 del 1981 per le opposizioni in materia tributaria e valutaria”.
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LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE a cura di Giovanni Barbato
Nella novellata disciplina il decreto legislativo 231/2007 all’art.41 tratta dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di Riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Riciclaggio: art. 2 del D.Lgs 231/2007 • Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: • a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; • b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
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• La definizione testé riportata non coincide con la definizione del reato di riciclaggio (proprio ed improprio) di cui agli artt.648-bis e il 648-ter.
La nozione di riciclaggio che ci è offerta dal decreto è più generica di quella del codice penale e prevede, in particolare anche l’ipotesi del cd. autoriciclaggio ossia il riciclaggio dei
proventi di chi ha commesso o è concorso nel reato
Riciclaggio • Sono ricomprese, all’interno della generica definizione di riciclaggio altre ipotesi, tecnicamente distinte dal reato di riciclaggio e rientranti nella ricettazione o nel favoreggiamento reale.
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La segnalazione di operazioni sospette
Segnalazione di operazioni sospette – art.41 • I soggetti obbligati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando: • sanno, • sospettano • o hanno motivi ragionevoli per sospettare • che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Sono da segnalare le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, considerata la capacità economica e l’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo DA TENERE PRESENTE Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette
Procedura per la segnalazione
Principio della riservatezza
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OBBLIGHI DI SEGNALZIONE
Il sospetto è desunto secondo le indicazioni dell’art.41
• Caratteristiche (normalità, congruità), • Entità (valore nel contesto complessivo), • natura dell'operazione (periodiocità o negozio straordinario) • o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, • tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico
L’area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano l’operazione o la prestazione professionale.
L’accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato.
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La segnalazione di operazioni sospette
In base alle nuove disposizioni, gli intermediari e i professionisti hanno l’obbligo, in presenza di indici di anomalia di chiedere al cliente informazioni
• sullo scopo • sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale • e, quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l’opportunità di segnalare o meno l’operazione all’UIF.
• Il soggetto onerato deve valutare le operazioni sulla base degli elementi informativi in suo possesso e la segnalazione è un contributo conoscitivo che può attivare eventuali indagini volte ad accertare fatti penalmente rilevanti.
• L’efficacia del processo di valutazione dipende dalla conoscenza del cliente, in particolare della sua attività o professione (ex art.3: “Essi adempiono gli obblighi previsti
avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale”).
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• Intermediari e professionisti devono perciò tenere conto di eventuali collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra loro o con altri soggetti, comprese le relazioni societarie e di gruppo, nonché i legami contrattuali, finanziari o commerciali che consentono di cogliere la giustificazione delle transazioni. Una discrasia tra l’operazione e il profilo economico – finanziario del soggetto che la effettua, costituisce una possibile base per qualificare l’operazione come sospetta.
USO DEL CONTANTE • Una importante novità introdotta dalla Manovra estiva 2010 riguarda l’individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla normativa antiriciclaggio l’obbligo di effettuare le segnalazioni operazioni sospette
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La segnalazione di operazioni sospette
• La lettera b del comma 1 dell’art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro
Circolare 297944 dell’11.10.2010 • La segnalazione di un'operazione sospetta è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione, in ragione delle funzioni esercitate
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IMPORTANTE • Per MEF rimane, pertanto, esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. • La mera ricorrenza dell'indicatore di cui all'articolo 36 del decreto legge 78/2010 non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
QUESTIONE REATI FISCALI • Professionisti e intermediari hanno l’onere di segnalare all’Uif le operazioni sospette di riciclaggio anche nei casi di reati fiscali commessi dai propri clienti???
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La segnalazione di operazioni sospette
• Una parte della dottrina ha recentemente affermato che, in base all’art. 2, comma 1, lett. c) del DLgs. 231/2007, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per i commercialisti, sussiste anche per “l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro
ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività” e che l’espressione “attività criminosa” va quindi riferita a qualsiasi condotta integrativa di reato (delitto o contravvenzione; nella specie trattasi di “delitti” puniti con la reclusione da sei mesi a due anni), “per cui non si vede come potersi escludere
l’obbligo in questione”
Tale impostazione non prende in considerazione una visione d’insieme delle varie norme antiriciclaggio
deve essere precisato e delimitato il concetto di “provenienza” da attività criminosa utilizzato nel decreto n.231/07
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• Nella Convenzione di Strasburgo del 1990 per «provento» ci si può riferire ad ogni vantaggio economico derivato da reati ed esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale. • In questo ambito il concetto di provenienza andrebbe inteso come un legame preciso tra delitto e arricchimento attraverso la reintroduzione nel mercato del denaro proveniente dal delitto stesso.
• SI
considerare la frode fiscale realizzata attraverso la fatturazione di operazioni inesistenti (o la dichiarazione mediante utilizzo di fatture false), ex art.8 del D.Lgs. n.74/00 (o ex art.2), a presupposto del reato di riciclaggio
• NO
per altre fattispecie penali contemplate dal D.Lgs.74/2000, tra le quali comportamenti meramente passivi il mancato versamento di Iva o di ritenute certificate.
• In altri termini sarebbe necessario identificare specificatamente i beni o i proventi monitorati dal professionista, legandoli sia alla provenienza dal reato presupposto, sia alla configurazione di una delle condotte descritte dall’art.2 del decreto 231/2007, per poi verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art.41
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La segnalazione di operazioni sospette
ESEMPI la contabilizzazione di uscite legate all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (poi impiegate in dichiarazione) e la distrazione dei relativi fondi per gli scopi più diversificati può di certo essere ricompresa nelle condotte indicate nella definizione di riciclaggio dettata dal decreto 231/2007; la semplice presentazione di una dichiarazione, reputata infedele ex art.4 del D.Lgs.74/2000, non sembra poter essere sussunta nelle condotte de quibus; l’omesso versamento dell’Iva per problemi finanziari della società (incorrendo nella previsione di cui all’art.10-ter del D.lgs.74/2000) non pare ragionevolmente integrare alcuna condotta rilevante ai fini della disciplina 231/2007; le somme non versate infatti (rectius beni) non possono essere né detenute/utilizzate in quanto semplicemente mancano e non sono presenti.
ATTENZIONE oggetto della segnalazione è esclusivamente il sospetto che ci sia un’operazione di riciclaggio di denaro proveniente da reato e non altro: di certo non è (e non può essere altrimenti) oggetto di segnalazione il reato presupposto!!!
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CONSEGUENZE • La mera omissione del versamento di Iva o di ritenute certificate, non legata ad ulteriori attività criminali da parte del soggetto agente (quali l’appropriazione di quelle somme, la presentazione di modelli versamento falsificati, la distrazione dei fondi per scopi illeciti, ecc.), non pare integrare per il professionista/intermediario alcun motivo di sospettare che sia in essere un’operazione di riciclaggio e questo a maggior ragione per tutte quelle situazioni in cui il motivo è legato ad una conosciuta crisi economico/finanziaria dell’impresa
CONFERME • Indicatori di anomalia stilati da Banca d’Italia nella delibera 30 gennaio 2013 n. 61, con cui ha approvato, in attuazione dell’art. 41 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 231/2007, gli schemi per le società di revisione legale e per i revisori legali con incarichi sugli enti di interesse pubblico
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La segnalazione di operazioni sospette
Tra i nuovi indicatori di anomalia, con riguardo ai reati tributari figurano solo i casi di fatturazione per operazioni inesistenti
NUOVI INDICATORI REVISORI EP pagamento di fatture relative a transazioni commerciali ad opera di controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o territori a rischio, in assenza di adeguate giustificazioni; sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all’erogazione di servizi che, in base all’attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni; emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico di controparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di adeguate giustificazioni;
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NUOVI INDICATORI REVISORI EP pagamento di fatture con ricorso a modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (es. tramite conti di corrispondenza) o comportano l’intervento di terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di adeguate giustificazioni; pagamenti a fornitori per beni non ricevuti ovvero registrazione di scritture contabili fittizie; mancata presenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal cliente, specie se per ammontare significativo, in assenza di plausibili giustificazioni.
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LE NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE a cura di Giovanni Barbato
Procedura di inoltro segnalazioni operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Trasmissione delle segnalazioni da parte dei soggetti obbligati, eventuali richieste di approfondimenti, nonché scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali.
avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonchè l'integrità delle informazioni trasmesse
Procedura di inoltro segnalazioni operazioni sospette
ORDINE
Solo Ordini individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia
U.I.F.
Il Professionista trasmette la sos
direttamente
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Con due Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2009 (pubblicati rispettivamente sulla “Gazzetta Ufficiale” del 1° aprile 2009 n.76 e del 2 aprile 2009 n.77) sono stati individuati rispettivamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ed il Consiglio nazionale del notariato, quale Ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2012 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 12 maggio 2012 n.110) il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato autorizzato a ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette
Procedura di inoltro segnalazioni operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
NOVITA’ • Con il provvedimento del 4 maggio 2011 l'Unità di Informazione Finanziaria ha proceduto ad una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Nuovo sistema (operativo dal 16 maggio 2011)
gli scambi informativi con i soggetti segnalanti sono posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d'Italia, sul quale i segnalanti devono preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE IMPORTANTE
• Sarà possibile indicare nella segnalazione tutti i soggetti rilevanti con riferimento all’operatività sospetta, anche qualora privi di diretti legami giuridico-formali con l’operazione, ivi compresi i beneficiari effettivi.
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Il tracciato segnaletico prevede che la segnalazione possa essere arricchita con documentazione aggiuntiva (es.: estratti conto, microfilmature di assegni, messaggi swift, estratti dell’AUI) nei limiti in cui ciò appaia necessario per la piena comprensione dell’operatività sospetta
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Il segnalante, entrato in possesso di ulteriore documentazione successivamente all’inoltro della segnalazione, non dovrà redigere una nuova segnalazione, ma – previo accordo con la UIF – dovrà trasmettere i soli documenti in questione, con l’indicazione del numero di protocollo UIF della segnalazione cui gli stessi vanno riferiti.
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Collegamenti
• Qualora il segnalante effettui segnalazioni su operatività che egli ritenga connesse ad altre precedentemente segnalate dovrà evidenziare che si tratta di ‘segnalazione collegata’, riportando nell’apposito campo il protocollo assegnato alla segnalazione originaria
LA REGISTRAZIONE NELL’ANAGRFE DEI SEGNALANTI il segnalante, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante o il soggetto delegato, deve registrarsi sul portale https://infostat-UIF.bancaditalia.it secondo le istruzioni contenute nel manuale “Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni”. compilare il modulo di adesione MOD_UIF_01, disponibile all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazionisospette predisporre un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto una sequenza composta dall’espressione “SOS”, dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo “Codice Segnalante Assegnato”) e dalla data di invio. allegare al predetto messaggio il modulo Mod_UIF_01 compilato trasmettere il messaggio come sopra predisposto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail
[email protected]
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LA REGISTRAZIONE NELL’ANAGRFE DEI SEGNALANTI
i segnalanti per mezzo di un modulo di adesione specifico, indicano un referente che assume il ruolo di “gestore/referente del gruppo di rilevazioni” che risulta quindi autorizzato sia alla trasmissione delle informazioni alla UIF per conto del segnalante che alla delega/revoca di tale facoltà ad altri operatori.; l’UIF autorizza direttamente il gestore/referente oppure invia per posta all’indirizzo del referente indicato nel modulo un codice segreto (PIN) diverso per ogni gruppo di rilevazioni. Il gestore/referente, che già aveva effettuato la propria registrazione al portale della UIF, immette il PIN per abilitarsi; gli operatori designati a effettuare le operazioni di trasmissione delle segnalazioni per conto di un segnalante devono preventivamente registrarsi al portale UIF per poter chiedere e ottenere la delega dal gestore/referente designato dal segnalante; le credenziali (username e password) scelte dall'operatore e/o dal gestore/referente in fase di registrazione al portale UIF dovranno essere utilizzate ad ogni successivo accesso ad INFOSTAT-UIF.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE SEGNALAZIONI, IL NUOVO SISTEMA SEGNALETICO PREVEDE UN’AMPIA GAMMA DI CONTROLLI
1 dovranno essere attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante un’apposita funzionalità di diagnostica attivabile on-line sul sito della UIF, al fine di individuare errori o anomalie che impedirebbero l’acquisizione della segnalazione o che potrebbero inficiarne l’utilità
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2 saranno in ogni caso effettuati dalla UIF preliminarmente all’acquisizione delle segnalazioni
Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE In seguito ai controlli, il segnalante riceverà alternativamente la conferma dell’acquisizione senza errori
La segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna un numero progressivo annuale, assume al momento dell’acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco (numero di protocollo).
la comunicazione dello scarto a seguito di errori ‘bloccanti
In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta
la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non‘bloccanti
dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante, oltre che tutti gli elementi originari, tutti gli elementi corretti
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Contenuto della segnalazione dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l’operatività segnalata; dati informativi, in forma strutturata: sulle operazioni di interesse (una o più) sui soggetti (uno o più) sui rapporti (nessuno, uno o più) sui legami intercorrenti fra i citati elementi; dati descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; documenti eventualmente allegati.
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OPERATIVITÀ SEGNALATA
S. Sostitutiva
S. Originaria La segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna un numero progressivo annuale, assume al momento dell’acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco (numero di protocollo).
La segnalazione sostitutiva ottempera alla necessità di rettificare i dati contenuti in una segnalazione originaria e può essere trasmessa su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta della UIF a seguito del riscontro di anomalie, incongruenze o errori nel contenuto della segnalazione originaria. La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale ed è pertanto una segnalazione completa di tutte le informazioni.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE LE SEGNALAZIONI SONO RICONDUCIBILI A TRE CATEGORIE DI SOSPETTO
Riciclaggio
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finanziamento del terrorismo
finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Ogni segnalazione dovrà esplicitare l’evento o l’attività all’origine del sospetto del segnalante (es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto del cliente). Nel caso in cui concorrano più elementi, andrà indicato solo il più rilevante.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
IMPORTANTE
• La segnalazione è corredata da un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo dell’operatività segnalata, espresso dal segnalante secondo il proprio prudente apprezzamento anche tenendo conto dei criteri indicati nell’art. 20 del d.lgs. 231/07.
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
INDICATORI
• Nel caso in cui – a giudizio del segnalante – l’operatività segnalata sia identificabile con uno dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, dovrà essere specificato il tipo di fenomeno individuato
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
NOVITA’ • Il segnalante, se a conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi presumibilmente connessi all’operatività segnalata, dovrà fornirne gli elementi identificativi valorizzando specifici attributi. Tale informazione andrà sempre resa quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e in particolare quando la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento abbia costituito l’origine stessa della segnalazione. Il segnalante potrà limitarsi a fornire le sole informazioni in suo possesso, avendo cura di specificare – quantomeno nella nota descrittiva, per non generare incertezze – il/i soggetto/i a carico del/i quale/i è stato emesso il provvedimento
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
DATI IN FORMA STRUTTURATA
SOGGETTI
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Devono essere segnalati, in maniera strutturata, tutti i soggetti coinvolti – a vario titolo – nell’operatività ritenuta sospetta. Rientrano fra tali soggetti non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l’operazione (es. l’intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l’esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note) ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati (es.: le persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni). In particolare, deve essere sempre riportato, quando esiste, il titolare effettivo.
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Oltre ai soggetti direttamente collegati alle operazioni segnalate possono essere riportati nella sezione in discorso anche soggetti che risultino collegati a quelli direttamente coinvolti nell’operatività (es.: familiari, soci, coimputati); tale possibilità deve ovviamente essere utilizzata negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Il • • •
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soggetto segnalato può essere: una persona fisica; una “persona non fisica”, ovvero un soggetto dotato associazione, fondazione).
di
personalità
giuridica
(es.:società,
Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Nel caso in cui il soggetto segnalato sia un cliente, il segnalante deve indicare il profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo attribuitogli in base ai propri sistemi interni di valutazione, secondo i livelli di rischio previsti dallo schema segnaletico; deve altresì specificare se abbia una esposizione creditizia
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE • Qualora ne sia a conoscenza, il segnalante deve indicare l’esistenza di procedure pregiudizievoli a carico del soggetto (es.: fallimenti, protesti, sequestri) e, per le “persone non fisiche”, la situazione giuridica (es.: società cancellata dal registro delle imprese). I relativi dettagli informativi verranno forniti nella nota descrittiva della segnalazione. • Le notizie circa l’esistenza di provvedimenti a carico di soggetti segnalati trovano collocazione tra i dati identificativi della segnalazione
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE DATI DESCRITTIVI SULL’OPERATIVITÀ SEGNALATA E SUI MOTIVI DEL SOSPETTO
• La sezione contiene tutte le informazioni qualitative che il segnalante deve fornire al fine di una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell’operatività rappresentata e delle motivazioni che hanno indotto al sospetto
Descrizione dell’operazione In questa sezione deve essere fornita una descrizione sintetica delle operazioni contenute nella parte strutturata della segnalazione e devono essere fornite informazioni idonee a ricostruire l’intero percorso seguito dai flussi finanziari. In particolare, per gli afflussi di fondi devono essere fornite informazioni anche sull’utilizzo degli stessi; per i deflussi di fondi devono sempre essere fornite informazioni anche sulle modalità di formazione della provvista.
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
Motivi del sospetto • In questa sezione devono essere sempre indicati – anche richiamando il processo logico-deduttivo seguito – in maniera chiara, sintetica ed esaustiva i motivi del sospetto che hanno dato origine alla segnalazione. • Il richiamo agli indicatori di anomalia è utile per supportare le valutazioni del segnalante ma non può esaurire i motivi del sospetto.
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE • Il segnalante ha la facoltà di integrare le informazioni contenute nella segnalazione accludendo documenti elettronici (es.: estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza con il cliente) nei più diffusi formati, ivi compresi estratti dell’AUI relativi all’attività segnalata
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Esempi: Origine segnalazione • • • • • • • • • • • •
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Rilevazione sportello............................................................................ 001 Rilevazione sistemi automatici.............................................................. 002 Controlli strutture centrali ................................................................... 003 Richieste Autorità Giudiziaria................................................................ 004 Richieste Organi Investigativi............................................................... 005 Notizie provvedimenti........... .............................................................. 006 Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo ........ 007 Mancata o incompleta identificazione o verifica del cliente ...................... 008 Comportamento sospetto.......................................... .......................... 009 Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione...................................................................................... 010 Approfondimenti condotti in connessione con attività ispettiva................. 011 Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF............................................................................... 012
Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Esempi: Valutazione del rischio dell’operatività segnalata • • • • •
Basso............................................................................001 Medio basso .................................................................002 Medio............................................................................003 Medio alto ....................................................................004 Alto ..............................................................................005
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE
Esempi: Provvedimento Tipo Autorità • Autorità Giudiziaria ......................... 001 • Organi investigativi ......................... 002 • Altro .............................................. 999
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NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Può assumere i seguenti valori: • Procura della Repubblica presso il Tribunale ................ 001 • Procura Generale della Repubblica............................... 002 • Direzione Distrettuale Antimafia .................................. 003 • Tribunale ................................................................... 004 • Corte d'Appello .......................................................... 005 • Corte dei Conti........................................................... 006 • Giudice dell'Udienza Preliminare................................... 007 • Giudice per le Indagini Preliminari ............................... 008 • Direzione Investigativa Antimafia................................. 009 • Guardia di finanza ...................................................... 010 • Guardia di finanza - N.S.P.V......................................... 011 • Guardia di finanza - Nucleo P.T.................................... 012 • Polizia di Stato.............................................................013 • Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni .. 014 • Carabinieri ................................................................. 015 • Corpo Forestale dello Stato.......................................... 016 • Polizia locale............................................................... 017 • Altro .......................................................................... 999
NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE Esempi: tipo provvedimento Può assumere i seguenti valori: – Ordinanza...................................................................... 001 – Decreto.......................................................................... 002 – Sentenza ....................................................................... 003 – Sequestro ...................................................................... 004 – Richiesta documenti/informazioni nell’ambito di procedimenti penali ....................................................... 005 – Richiesta documenti/informazioni nell’ambito di accertamenti tributari .................................................... 006
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
SCHEMI ANOMALIA FRODI IVA
COMUNICAZIONE UIF DEL 23 aprile 2012
Frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni
• I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione all’operatività inusuale che caratterizza i seguenti settori, risultati più esposti a tali fenomeni: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del movimento terra, dei materiali preziosi, delle opere d’arte; mercati dei cosmetici; commercio all’ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
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Frodi internazionali - profilo soggettivo • •
•
•
•
soggetti che risultano avere residenza o sede all’estero, soprattutto se trasferita di recente, in particolare in Paesi o territori a rischio ; società estere (specie se holding) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti; soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo di svolgimento principale dell’attività prevista dall’oggetto sociale, dal compimento di operazioni tipiche dell’esercizio di attività commerciale o professionale nel Paese, dalla prevalenza di asset produttivi in Italia, dalla preponderanza in Italia dei ricavi o dei costi rispetto a quelli totali; società estere controllate direttamente o indirettamente da soggetti italiani, le quali impiegano in prevalenza il proprio patrimonio sottoscrivendo quote di fondi comuni immobiliari italiani che investono in beni o proprietà riconducibili ai medesimi soggetti; società in stato di insolvenza che trasferiscono repentinamente la propria sede all’estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
Frodi internazionali - profilo oggettivo • rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l’estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati; • trasferimenti di disponibilità da o verso l’estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all’attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche; • prelevamento di contante per importi elevati, soprattutto se in località vicine ai confini nazionali; • utilizzo all’estero di carte di pagamento o di moneta elettronica per prelevamenti di contante, di ammontare complessivamente rilevante; • richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all’estero;
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Le nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
• operazioni di acquisti/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai correnti valori di mercato effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all’estero, specie se in Paesi o territori a rischio; • trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di società estere, specie se aventi sede in Paesi e territori a rischio, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento; • giri di fondi per importi significativi a favore di soci residenti o aventi sede all’estero, specie se in Paesi o territori a rischio; • operazioni d aumento di capitale in favore di consociate estere, specie se insediate in Paesi o territori a rischio, da parte di soggetti con esposizioni debitorie;
Frodi nelle fatturazioni - profilo soggettivo •
•
• • •
soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome; soggetti i cui amministratori o soci sono ricollegabili ad altre imprese operanti nel medesimo settore economico per le quali risultano procedure concorsuali pregresse o in corso o comunque eventi pregiudizievoli di diversa natura; soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione; società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d’affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante; soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l’attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa operatività;
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Frodi nelle fatturazioni - profilo oggettivo • • • •
•
rapporti connotati da un’intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da: ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un’unica o a un numero limitato di imprese controparti; prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate; traenza di assegni e disposizione di bonifici a favore di soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati, che risultano ingiustificati; assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l’attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse; sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito
Frodi nelle fatturazioni - profilo oggettivo • • • • •
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emissione di fatture per beni e servizio non coerenti con l’attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali; incongruenza nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse; emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie; pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale; rapporti riconducibili a società/associazioni sportive dilettantistiche sui quali si verificano contestuali versamenti da parte di soggetti che intendono sponsorizzare l’attività e prelevamenti giustificati da esigenze di gestione operativa delle società/associazioni sportive (es. spese inerenti l’acquisto di divise sportive, il pagamento del trasporto o delle trasferte delle squadre, l’elargizione di compensi o rimborsi spese a collaboratori e atleti).