Antiriciclaggio: 2013, nuovi adempimenti – Parte 2
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La registrazione e la conservazione dei dati
Obblighi di conservazione (art. 36) Gli operatoti devono conservare e registrare: a) con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo: la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione; b) con riferimento alle operazioni e alle prestazioni rese: le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione. c) Tutte le operazioni pari o superiori a 15.000 euro indipendentemente che sia un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare una operazione frazionata (data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati del soggetto che opera e di quello per conto di quale agisce. www.ifoap.it
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La registrazione e la conservazione dei dati
Cosa è un’operazione frazionata?
Operazione frazionata è uguale all’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore alla soglia limite, posta in essere attraverso più operazioni di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni di calendario, computando dunque nel termine il dies a quo. Al fine della registrazione delle operazioni frazionate va tenuto presente che: le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore alla soglia limite; effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia; l'intermediario deve adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente nell'arco di sette giorni presso tutti i propri punti operativi; l'intermediario individua discrezionalmente la soglia minima per la determinazione delle operazioni frazionate (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 231/2007); il termine di 30 giorni per la registrazione decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.
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Cosa è un’operazione frazionata “legittima”?
E’ stata riconosciuto come legittimo il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti Ad es. alcuni settori di attività, quali l’edilizia, l’agricoltura od il lavoro domestico, presentano la prassi molto diffusa caratterizzata dal pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000,00 euro, che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende e nelle famiglie. NOTA BENE: La verifica circa la sussistenza di una prassi commerciale o, di contro, di un’elusione della normativa in questione è rimessa all’autorità amministrativa. www.ifoap.it
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Tempistica (art. 36)
Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione
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La registrazione e la conservazione dei dati
Utilizzo dei dati a fini fiscali (art. 36, co. 6) ATTENZIONE!! I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI * (Si pensi all’avvio di un accertamento sulla base dei dati registrati in archivio o di una segnalazione di operazione sospetta. In caso di sospetta evasione l’amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 avrà diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (le registrazioni del professionista!)
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La registrazione e la conservazione dei dati
AUI (Archivio Unico Informatico) (art. 37)
Per gli operatori (intermediari finanziari di cui all’ art. 11, commi 1 e 2 lett. a), le società di revisione di cui all’art. 13, comma 1 lett. a) e gli altri soggetti di cui all’art. 14 comma 1 lett. e), l’obbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un AUI (Archivio Unico Informatico) con il quale si tiene traccia, registrandovi dati relativi all’operazione (o al rapporto) di tutti gli inserimenti effettuati, comprese le informazioni successivamente modificate (che andranno nello “storico”). La responsabilità per errori o omissioni nella registrazione ricade sull’intermediario. Gli intermediari finanziari trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
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La registrazione e la conservazione dei dati
Finalità La conservazione dei documenti acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela è finalizzata a: dimostrare alle Autorità di vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere gli obblighi di legge; consentire analisi e approfondimenti da parte della UIF o di altra Autorità competente; consentire che i dati acquisiti vengano utilizzati nell’ambito di indagini o procedimenti relativi ad operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o ad altri reati.
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Pagamenti : la soglia limite di euro 999,99
TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE FRA DUE SOGGETTI DIVERSI: SCENDE NUOVAMENTE A 999,99 EURO la SOGLIA MASSIMA AL DI SOPRA DELLA QUALE NON SARA’ PIU’ POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI, ANCHE FRAZIONATI, IN CONTANTI O TRAMITE TITOLI AL PORTATORE. Riassunto della Normativa: E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di Libretti di Deposito Bancari o Postali al Portatore o di Titoli al Portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1000,00 = euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane Spa. Dunque, la soglia di 1000 euro non si applica a versamenti e prelievi su proprio conto, bancario o postale. In caso di Infrazione: Sanzione Amm.va dall’1 al 40% dell’Importo Trasferito (n.b. ricorda tuttavia che: per le violazioni sull'antiriciclaggio le sanzioni non possono essere inferiori alla sanzione minima antiriciclaggio di 3.000 Euro) www.ifoap.it
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Assegni bancari, postali e circolari
EMESSI PER IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1000 EURO Riassunto della Normativa: Gli assegni Bancari, Postali e gli Assegni Circolari di Importo Pari o Superiore a 1000 euro: • Devono recare il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario e la clausola di Non Trasferibilità (ovviamente dovranno riportare la sola girata del beneficiario); • in caso di infrazione saranno comunque pagati dalla Banca con obbligo di comunicare l’irregolarità al MEF.
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Assegni bancari, postali e circolari
In particolare: - se mancante sia del beneficiario che della clausola di non trasferibilità l’assegno, sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF; - se recante la clausola di intrasferibilità ma mancante dell’indicazione del beneficiario (o con indicato “al portatore”), l’assegno sarà reso impagato dalla Banca “Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali” e segnalato al MEF, - se recante l’indicazione del beneficiario ma mancate della clausola di intrasferibilità l’assegno sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF, - se recante sia l’indicazione del beneficiario che la clausola di intrasferibilità, ma con firme di girata o con la girata “per conoscenza e garanzia”, l’assegno sarà reso impagato dalla Banca “Irregolare di Girata” e segnalato al MEF.
In caso di infrazione: Sanzione Amm.va pari dall’I al 40% dell’importo trasferito.
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Assegni bancari, postali e circolari
EMESSI PER IMPORTO INFERIORE A 1000 EURO Riassunto della Normativa: Gli assegni Bancari, Postali e gli Assegni Circolari di Importo Inferiore a 2.500 euro: • Possono essere emessi in forma Libera, ossia senza clausola di Non Trasferibilità e l’indicazione del Beneficiario entro il limite di importo massimo di euro 999,99=. • Se emessi con la clausola di “Non Trasferibilità”: - devono recare anche il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario (non potranno essere emessi “al portatore” o senza l’espressa indicazione del prenditore): in mancanza l’assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali;
- devono recare la sola girata, per l’incasso, del Beneficiario. In presenza di ulteriori girate l’assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Irregolare di Girata. In caso di infrazione: Sanzione Amm.va pari dall’I al 40% dell’importo trasferito.
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Uso frequente del contante come “elemento di sospetto”
Cosa accade se un cliente ricorre frequentemente al pagamento in contanti?
L’art. 36 del Decreto Legge n.78/2010, in tema di elementi da considerare da parte degli intermediari per la segnalazione di operazioni sospette, stabilisce che è un“elemento di sospetto” il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di soglia. Costituisce elemento di sospetto: in generale, il ricorso, frequente e ingiustificato, ad operazioni in contanti, anche sotto la soglia dei 999,99 Euro; in particolare: il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a Euro 15.000.
ATTENZIONE: la mera ricorrenza dell’indicatore di anomalia dell’uso frequente del contante non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione; è dunque escluso l’automatismo della denuncia. → Resta infatti indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di altri elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. (interpretazione data dalla Circolare n.297944 del 11.10.2010 del Ministero dell’Economia, interpretativa del nuovo ultimo periodo del comma 1 dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007, inserito dall’art. 36, co. 1 lett. b del D.L. 78/2010) www.ifoap.it
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La segnalazione di operazioni sospette
L’obbligo di segnalazione (art. 41) Per gli operatori sono tenuti a segnalare all’UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie), presso Bankitalia, con precise modalità, le operazioni ritenute in qualche modo illecite (per sospetto riciclaggio o finanziamento al terrorismo) Si deve procedere quando gli operatori: “sanno, sospettano o hanno ragionevole motivo di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” Possono costituire elemento di sospetto: in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti; in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro. www.ifoap.it
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La segnalazione di operazioni sospette
Il ruolo del promotore finanziario nella segnalazione
Ai fini della segnalazione di operazione sospette, i promotori finanziari: valutano il profilo soggettivo della clientela in relazione alle caratteristiche delle operazioni dalla stessa effettuate, verificando la ricorrenza di situazioni anomale anche alla luce degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali e degli indicatori di anomalia predisposti dalla Banca d’Italia. devono inoltre procedere alla segnalazione delle operazioni sospette dandone comunicazione al responsabile antiriciclaggio individuato dall’intermediario per conto del quale operano. Spetta infine alla UIF analizzare le segnalazioni ricevute dagli intermediari provvedendo ad archiviarle se non sussistono elementi di sospetto o altrimenti ad inviarle agli organi investigativi affinché svolgano le indagini necessarie o denuncino gli eventuali reati. www.ifoap.it
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La segnalazione di operazioni sospette
Il contenuto della segnalazione (art. 42) La segnalazione di un’operazione sospetta deve essere molto dettagliata. Infatti oltre ai consueti dati sul soggetto segnalato e sul rapporto, bisogna indicare anche: • La descrizione dell’operazione, ivi comprese tutte le informazioni su eventuali segnalazioni collegate, genesi dell’operazione, descrizione della operatività del cliente, e volumi complessivi della stessa; • i dettagli informativi sull’operazione • la descrizione particolareggiata dei motivi del sospetto Nota bene: deve sempre essere garantito l’anonimato della persona che opera la segnalazione. www.ifoap.it
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La segnalazione di operazioni sospette
Esiti della segnalazione
UIF
3.Comunica la notizia di reato all’autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante) (DIA NSPV)
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1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate
2.Trasmette gli esiti agli organi investigativi (DIA /NSPV)
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Che cosa è la responsabilità amministrativa di una impresa
Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la cosiddetta "responsabilità amministrativa delle aziende": Se un dipendente commette un qualsiasi illecito di natura penale e, anche per caso, l'azienda se ne avvantaggia in qualche modo, fatte salve le responsabilità della persona colpevole e delle altre eventualmente coinvolte, l'azienda diventa responsabile amministrativamente e subisce un procedimento penale con irrogazione di sanzioni anche molto pesanti. Quindi anche una gestione non puntuale degli obblighi di legge in merito alla normativa Antiriciclaggio può far incorrere l'azienda in pesanti sanzioni (fino a 1,5 MLN di ammenda, la chiusura per la durata delle indagini, la revoca di finanziamenti, l'estromissione da appalti pubblici, ecc).
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Il regime sanzionatorio
Sanzioni amministrative e penali
Si distinguono tra gli obblighi rivolti indistintamente a tutti i soggetti (chiunque) e quelli destinati a specifiche categorie (ad es. intermediari e clienti) due tipologie di sanzioni: PENALI
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AMMINISTRATIVE
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
Fasi del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo è suddiviso nelle seguenti fasi: 1) contestazione (e decadenza): entro 90 gg. dalla protocollazione della segnalazione viene notificata la contestazione dell’infrazione 2) istruttoria: (è consentito presentare memorie difensive scritte entro 30 gg. dalla notifica della contestazione) 3) decretazione; 4) notifica; 5) esecuzione. (è consentito proporre opposizione all’esecuzione)
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
Contestazione della sanzione
La contestazione della sanzione, da parte del MEF o della G.d.F, segue alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 231/2007.
L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l’ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
La fase istruttoria Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l’istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate memorie difensive scritte, o anche audizione personale, da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Dette memorie devono essere inviate entro i 30 giorni dalla notifica, anche se il MEF si premura di precisare che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l’eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
La fase della decretazione e della notifica Espletate le modalità che garantiscono la piena partecipazione al procedimento dell’interessato ed acquisiti gli eventuali ulteriori elementi necessari, si procede a decretare: 1) la sanzione o 2) il proscioglimento nel merito o 3) l’archiviazione per motivi procedurali (per prescrizione/decadenza, ad esempio). Il decreto deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (5 anni dalla notifica della contestazione agli autori della violazione.
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
L’esecuzione per il pagamento della sanzione Il procedimento si conclude con l’esecuzione per la riscossione della sanzione. Dunque, una volta notificato il decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse presentato il ricorso da parte dei soggetti sanzionati e eventualmente sospesa dal giudice l’esecuzione,(con conseguente sospensione dell’esecuzione), l’ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite il Concessionario autorizzato della riscossione. Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l’interessato è residente all’estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice di Pace. www.ifoap.it
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Il regime sanzionatorio
Sanzioni amministrativa per la violazione del limite di 999,99 dell’uso del contante Qual’é la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il trasferimento di denaro contante e degli assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti?
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa antiriciclaggio in caso di trasferimento di denaro contante e l'emissione di assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti, per importi pari o superiori a 2.500 Euro e inferiori a 50.000 Euro, è compresa tra un minimo dell’1% a un massimo del 40% dell’importo trasferito.
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Il regime sanzionatorio
Sanzioni amministrativa per la violazione del limite di 50.000 euro dell’uso del contante La sanzione amministrativa pecuniaria minima aumenta in caso di trasferimento di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 Euro?
La normativa antiriciclaggio prevede che nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni bancari siano superiori al limite dei 50.000 Euro, la sanzione amministrativa pecuniaria minima normalmente prevista all’1% è aumentata di cinque volte, quindi diventa dal 5% al 40% dell’importo trasferito.
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Il regime sanzionatorio
Sanzioni amministrativa per la violazione del limite di 999,99 dell’uso del contante Che cosa si intende per sanzione minima di 3.000 Euro nella normativa antiriciclaggio?
In base alla normativa antiriciclaggio, non possono essere applicate sanzioni di importo inferiore ai 3.000 euro. In particolare, una volta calcolato l’importo della sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio nel caso di specie, ad esempio l’1% in caso di trasferimento di denaro contante di importo uguale o superiore a 1000 Euro, occorre verificare che l’ammontare risultante dall’applicazione della sanzione sia superiore a 3.000 Euro, in caso contrario sarà necessario applicare la sanzione minima di 3.000 Euro.
Esempio: trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola non trasferibile. La sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750 euro. Poiché 2.750 euro è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà pari a 3.000 Euro.
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L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative
L’oblazione L’ Art. 60, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 rende applicabile l’istituto dell’oblazione di cui all’ Art. 16 della Legge 689/81. Dunque, è’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell’importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale. Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari, il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro Infine, occorre segnalare che il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. www.ifoap.it
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