Anno 2014 N. RF183 www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE - CHIARIMENTI DALL’AGENZIA
RIFERIMENTI
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.19 DEL 27/06/2014; DL 66/2014
CIRCOLARE DEL 03/07/2014
Con la recente CM 19/2014, l’Agenzia, fornisce chiarimenti in materia di tassazione delle rendite finanziarie (DL 66/2014), in quanto, a partire dallo scorso 1° luglio l’aliquota è passata dal 20 al 26%. Molti dei chiarimenti ricalcano quanto già precisato dall’Agenzia con la CM 11/2012 in occasione della riforma operata dal DL 138/2011. Tuttavia, il “nuovo” provvedimento si articola in 4 direzioni: REGOLA GENERALE
DEROGHE DECORRENZE REGIME TRANSITORIO
l’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui capital gain passa dal 20% al 26%, fermo restando i criteri di determinazione della base imponibile per alcune casistiche è previsto il mantenimento dell’attuale regime impositivo; ciò riguarda principalmente i proventi dei titoli di Stato sono stabilite regole precise per ciascuna categoria reddituale interessata dalle modifiche possibilità di affrancare i plusvalori maturati sino al 30/06/2014 con le attuali regole e aliquote
AUMENTO DELL’ALIQUOTA AL 26% Secondo l’art. 3 del DL 66/2014 la nuova aliquota del 26% è prevista “ovunque ricorrano”: le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria Pertanto, analogamente alla precedente riforma, la variazione dell’aliquota riguarda sia le ritenute a titolo d’imposta, sia le ritenute a titolo d’acconto. INTERESSI SU DEPOSITI E C/C Come noto, l’art. 26 co. 2 del DPR 600/73 disciplina il prelievo alla fonte che banche/Poste sono tenuti ad operare sugli interessi e gli altri proventi: dei conti correnti
dei depositi
dei certificati di deposito
dei buoni fruttiferi
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Sintesi: con la recente CM 19/2014, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di tassazione delle rendite finanziarie (DL 66/2014), in seguito all’incremento dell’aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive dal 20% al 26%; sul punto, si segnala che: - per quanto riguarda le "deroghe" (ovvero, le attività finanziarie che mantengono inalterato l'attuale regime impositivo), la principale fattispecie è rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list; - per i redditi diversi di natura finanziaria, ai fini della decorrenza del nuovo regime, occorre avere riguardo al momento del realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della cessione; per le partecipazioni cedute prima del 01/07/2014 la tassazione continua ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato successivamente.
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Tale prelievo è ora pari: al 20%, per i proventi maturati sino al 30/06/2014 al 26%, per i proventi maturati dal 01/07/2014 ECCEZIONI: non sono soggetti alla predetta ritenuta: gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane ( o filiali italiane di banche estere) a: banche con sede all’estero filiali estere di banche italiane gli interessi derivanti da depositi e c/c intrattenuti tra banche (o tra una banca e le poste) gli interessi a favore del Tesoro, nonché gli interessi sul fondo ammortamento titoli di Stato e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
APPLICAZIONE RITENUTA Ai sensi dell’art. 26 co. 4 del DPR 600/73, la ritenuta sugli interessi dei c/c bancari e postali e delle relative fattispecie assimilate è applicata: a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti: imprenditori individuali, se i depositi e i c/c costituiscono beni relativi all’impresa esercitata società di persone (snc, sas e società equiparate)
società di capitali ed enti commerciali stabili organizzazioni di società non residenti
a titolo di imposta in tutti gli altri casi non ricompresi in tale elencazione (tassativa).
Sono tali, ad esempio: le persone fisiche non imprenditori gli enti non commerciali i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Interessi di fonte estera su depositi e c/c: non sono soggetti a ritenuta alla fonte (né a titolo di acconto, né a titolo d’imposta) se corrisposti nei confronti dei seguenti soggetti: - Snc, Sas ed equiparate - società di capitali ed enti commerciali - stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.
INTERESSI SU OBBLIGAZIONI Il regime fiscale dei proventi percepiti dall’obbligazionista è strettamente legato alla natura dell’emittente del prestito; in particolare, per le obbligazioni emesse: da società non quotate: operano le disposizioni contenute nell’art. 26 co. 1 del DPR 600/73 da grandi emittenti (banche e società quotate): trovano applicazione le norme contenute dal DLgs.239/96, che prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva. Visto che le modifiche del DL 66/2014 riguardano sia le ritenute che le imposte sostitutive, entrambe le tipologie di obbligazioni risultano “toccate” dalle suddette novità. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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Interessi di fonte estera: la ritenuta è applicata dall’intermediario residente (nella generalità dei casi, un altro istituto di credito o intermediario autorizzato) che interviene nella riscossione dei proventi; nei casi (poco frequenti) di percezione diretta dei proventi, il contribuente è tenuto ad assolvere in dichiarazione l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista per la ritenuta alla fonte.
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INTERESSI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Percipienti
Obbligazioni di grandi emittenti
PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
Fino al 30/06/2014: imposta sostitutiva del 20% Dal 01/07/2014: imposta sostitutiva del 26%
SOCIETÀ SEMPLICI SNC, SAS
Nessuna ritenuta (sia prima che dopo il 01/07/2014)
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
Nessuna ritenuta (sia prima che dopo il 01/07/2014)
ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI NON RESIDENTI
Obbligazioni di società non quotate
Fino al 30/06/2014: imposta sostitutiva del 20% Dal 01/07/2014: imposta sostitutiva del 26%
Fino al 30/06/2014: imposta sostitutiva del 20% Dal 01/07/2014: imposta sostitutiva del 26% Fino al 30/06/2014: ritenuta a titolo d’imposta del 20% (salvo Convenzioni internazionali) Dal 01/07/2014: ritenuta a titolo d’imposta del 26% (salvo Convenzioni internazionali
Nessun prelievo, per i percipienti white list (sia prima che dopo il 01/07/2014)
Relativamente ai dividendi ed alle fattispecie assimilate, il DL 66/2014 prevede: l’applicazione di ritenute e imposte sostitutive nella misura del 26% quale deroga esplicita, il mantenimento dell’aliquota dell’1,375% per la ritenuta operata a titolo d’imposta sulle distribuzioni effettuate nei confronti di società di capitali comunitarie che non possono, in virtù dell’entità della partecipazione o del periodo di possesso della partecipazione nella società italiana, beneficiare della disapplicazione “madre-figlia” la sostituzione dell’importo di 1/4 del prelievo italiano che è possibile richiedere a rimborso da parte dei soci non residenti con la nuova misura di 11/26.
Percipienti
PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
DIVIDENDI Dividendi di fonte italiana
Partecipazioni non qualificate ritenuta a titolo d’imposta del 20% (26% Dal 01/07/2014) sul 100% del provento Partecipazioni qualificate nessuna ritenuta
IMPRESE INDIVIDUALI SNC/SAS SOCIETÀ SEMPLICI
Dividendi di fonte estera Partecipazioni non qualificate ritenuta a titolo d’imposta del 20% (26% dal 01/07/2014) sul 100% del provento, al netto delle imposte estere (dividendi percepiti tramite intermediario residente) ovvero autoliquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% (26% dal 01/07/2014) per i dividendi percepiti direttamente. Dividendi da società Black list ritenuta a titolo d’acconto del 20% (26% dal 01/07/2014) sul 100% del provento, al netto delle imposte estere. Partecipazioni qualificate ritenuta a titolo di acconto del 20% (26%, dal 01/07/2014) sul 40% (o 49,72%, per gli utili formatasi dal 2008) del provento, al netto delle imposte estere (sul 100% per dividendi da società black list)
NESSUNA RITENUTA
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DIVIDENDI
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SOCIETÀ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
Ritenuta d’imposta del 20% (26% dal 01/07/2014) Regime ordinario Ritenuta a titolo d’imposta del 20% e rimborso dei 4/9 (ovvero, ritenuta del 26% e rimborso degli 11/26, dal 01/07/2014) salvo applicazione delle Convenzioni internazionali Partecipazione società di capitali UE Ritenuta d’imposta dell’1,375% salvo Disapplicazione della ritenuta in presenza dei requisiti “madre-figlia” Fondi pensione in stati UE Ritenuta a titolo d’imposta dell’11%
FATTISPECIE CHE MANTENGONO IL PREVIGENTE REGIMEIMPOSITIVO Le deroghe al principio generale (prelievo al 26%) sono contenute nell’art. 3 del DL 66/2014. In particolare, secondo la CM 19/2014, il legislatore ha mantenuto l’applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di: “salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.”
Pertanto, continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50% per: interessi, premi e ogni altro provento derivanti dai titoli pubblici italiani ed equiparati. redditi di capitale (dart. 44, co.1, lett. g-bis) e g-ter), del TUIR) derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli. obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cd “white list”; in attesa dell’emanazione della white list si deve fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel DM 04/09/86 obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani; trattandosi di una disposizione avente carattere innovativo, l’aliquota di tassazione passa dal 20 al 12,50% con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data.
Inoltre, sono state confermate le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea: a)
5% sugli “interessi infragruppo” 11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati UE e negli Stati aderenti b) all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società c) in Stati UE e SEE inclusi nella white list CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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SOGGETTI ESENTI IRES
Ritenuta a titolo d’imposta del 20% (dividendi percepiti con intermediario) autoliquidazione imposta sostitutiva del 20% (26% dal 01/07/2014), per i dividendi percepiti direttamente.
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Nota: non è stata, invece, confermata la deroga all’aumento dell’aliquota d’imposta da applicare ai piani di risparmio a lungo termine – così come precedentemente disposto dal DL 138/2011.
TITOLI DI STATO ITALIANI E PROVENTI EQUIPARATI L’aumento al 26% dell’aliquota non riguarda interessi, premi e ogni altro provento derivanti dalle obbligazioni/titoli di cui all’art. 31 DPR 601/73 ed equiparati (art. 3 c.2 lett. a) DL 66/2014): titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.) titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo (Regioni, Province, Comuni, unioni di Comuni e città metropolitane) per quanto riguarda i titoli “equiparati”: dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti dei titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali dei titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato dei titoli emessi dalle società di cartolarizzazione dei proventi derivati dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 2 del DL 351/2001)
REDDITI DI CAPITALE Per i redditi di capitale derivanti dal possesso di titoli di Stato ed equiparati, l’imposizione rimane ferma nella misura originaria, e quindi al 12,50%. Anche in occasione della riforma del DL 138/2011, infatti, detti titoli erano stati tenuti “indenni” dall’aumento al 20% del livello impositivo. REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA Per effetto delle modifiche apportate agli artt. 5 e 6 del DLgs.461/97, ai fini della liquidazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (rispettivamente, nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato), i redditi diversi derivanti da obbligazioni e altri titoli di (art. 31 del DPR 601/73) sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato. Un titolo è stato acquistato al prezzo di €.1.500 e rivenduto al prezzo di €.1.600: sino al 31/12/2011, la base imponibile è pari a €.100 e l’imposta sostitutiva è €.12,50 dall’01/01/2012 al 30/06/2014: - la base imponibile è pari a: €. 62,50 (100 x 62,50%) Esempio1 - l’imposta sostitutiva è pari a €. 12,50 (62,50 x 20%) dal 01/07/2014: - la base imponibile è pari a €. 48,08 (100 x 48,08%) - l’imposta sostitutiva è pari a €. 12,50 ( 48,08 x 26%) GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO: lo stesso meccanismo su indicato è previsto nell’ambito del risparmio gestito; i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del DPR 601/73 sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato (in via ordinaria, infatti, il risultato della gestione individuale maturato dal 1/07/2014 è assoggettato a imposta sostitutiva del 26%).
TITOLI DI STATO ESTERI Altra deroga riguarda i titoli di Stato esteri; più precisamente, si tratta: delle “obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis co. 1 del TUIR” delle obbligazioni emesse da enti territoriali di tali Stati (questa, invece, rappresenta una novità). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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L’aliquota al 12,50% compete solo se gli Stati che emettono i titoli sono ricompresi tra quelli che garantiscono uno scambio di informazioni con l’Italia. Stante la mancata pubblicazione dei decreti attuativi dell’art. 168-bis del TUIR, si deve fare riferimento alla lista di cui al DM 4.9.96 e successive modificazioni e integrazioni (“white list”).
Singapore Slovenia
Argentina Australia
Estonia Federazione Russa
Lussemburgo Macedonia
Spagna Sri Lanka
Austria Bangladesh Belgio
Filippine Finlandia Francia
Malta Marocco Mauritius
Stati Uniti Sud Africa Svezia
Bielorussia Brasile Bulgaria
Germania Giappone Grecia
Messico Norvegia Nuova Zelanda
Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago
Canada Cina
India Indonesia
Paesi Bassi Pakistan
Tunisia Turchia
Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio
Irlanda Islanda Israele
Polonia Portogallo Regno Unito
Ucraina Ungheria Venezuela
Croazia Danimarca
Jugoslavia Kazakistan
Repubblica Ceca Repubblica Slovacca
Vietnam Zambia
Ecuador
Kuwait
Romania
Le modifiche apportate al DLgs.461/97, con riferimento ai titoli di Stato italiani, riguardano anche i titoli di Stato esteri; pertanto, se il contribuente è in possesso di tali titoli: i relativi redditi diversi di natura finanziaria concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta in base ai regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato (artt. 5 e 6 del DLgs. 461/97) nella misura del 48,08% del relativo ammontare; i relativi redditi (di qualsiasi natura) concorrono alla formazione del risultato della gestione individuale di portafoglio anch’essi nella misura del 48,08%. TITOLI DI RISPARMIO PER L’ECONOMIA MERIDIONALE La terza tipologia di titoli per i quali è stata prevista la deroga dal criterio generale di tassazione dei proventi nella misura del 26% è rappresentata dai titoli di risparmio per l’economia meridionale (art. 8 co. 4 del DL 70/2011); quest’ultimi, che possono essere emessi solo da parte di banche italiane o europee in regime di libertà di stabilimento: hanno durata non inferiore a 18 mesi possono anche essere emessi al portatore corrispondono interessi con periodicità almeno annuale sono soggetti alla disciplina dell’imposta sostitutiva ma con aliquota agevolata del 5%. Riguardo la misura ridotta della tassazione, la CM 19/2014 rammenta che questa: si applica ai soli interessi ed altri proventi derivanti “direttamente” dai titoli CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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Albania Algeria
DM 4.9.96 (WHITE LIST) - ELENCAZIONE DEGLI STATI Egitto Lettonia Emirati Arabi Uniti Lituania
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non si applica:
ai proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli ai redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso degli stessi. FINANZIAMENTI A SOCIETÀ DEL GRUPPO NON RESIDENTI
Secondo l’art. 3 co. 3 del DL 66/2014, mantengono l’attuale regime impositivo gli interessi corrisposti da società italiane a società estere del gruppo (art. 26-quater, DPR 600/73) In tal caso, la disciplina prevede una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti, a condizione che gli stessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari emessi da queste ultime.
Una ulteriore deroga riguarda gli utili disciplinati dall’art. 27 c. 3-ter DPR 600/73. Si tratta, in particolare, dei dividendi corrisposti: a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati UE o aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni in Italia. Su tali utili la ritenuta continua ad essere operata all’1,375% dell’importo corrisposto al socio. STRUMENTI FINANZIARI CHE CONTENGONO TITOLI DI STATO Alcune disposizioni del DL 66/2014 sono finalizzate a consentire una tassazione dei proventi degli strumenti finanziari “complessi” che incorporano titoli di Stato e proventi equiparati.
Proventi di OICR italiani fondi lussemburghesi “storici”
Proventi OICVM esteri
Proventi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
L’art. 4 co. 8 del DL 66/2014 ha ulteriormente modificato l’art. 26-quinquies co. 3 del DPR 600/73, il quale disciplina la tassazione degli OICR italiani e dei fondi c.d. “lussemburghesi storici”, prevedendo che la ritenuta operata dalle SGR, dalle SICAV o dai soggetti incaricati del collocamento venga prelevata sui proventi derivanti dalla partecipazione o del realizzo delle quote al netto di una parte riferita alle obbligazioni (art. 31,DPR 601/73) e alle obbligazioni emesse dagli Stati “white list” nonché alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati. Le modalità attuative di questa “scomposizione” della base imponibile della sono state disposte dal DM 13/12/2011. L’art. 4 co. 9 del DL 66/2014 prevede che i proventi dei fondi comuni di investimento esteri (art. 10-ter, L. 77/83) siano determinati al netto di una quota riferita alle obbligazioni (art. 31, DPR 601/73) e alle obbligazioni emesse dagli Stati “white list” nonché alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati. Come per i proventi dei fondi italiani, le modalità attuative della disposizione sono state disposte dal DM 13/12/2011. L’art. 4 co. 10 del DL 66/2014 ha modificato l’art. 2 co. 23 del DL 138/2011, al fine di esplicitare che i proventi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 44 co. 1 lett. g-quater) TUIR) sono determinati al netto di una quota riferita alle obbligazioni e alle obbligazioni emesse dagli Stati “white list” nonché alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati. Come per gli altri casi, le modalità attuative sono state disposte dal DM 13/12/2011.
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DIVIDENDI A SOCIETÀ DEL GRUPPO NON RESIDENTI
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DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO PER I REDDITI DI CAPITALE REGOLA GENERALE Secondo l’art. 3 c. 6 DL 66/2014, l’aliquota del 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014. Pertanto, la nuova aliquota si applica ai redditi di capitale per i quali “il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento” sia sorto dal 1/07/2014 in poi, tra i quali quelli derivanti da: mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari e postali finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati (compresi, ad esempio, i prestiti dei soci) operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli titoli atipici Nota: continuano ad essere assoggettati alle precedenti disposizioni i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto fino al 30 giugno 2014.
L’art. 3 co. 7 lett. a) del DL 66/2014 prevede che, per i dividendi e i proventi ad essi assimilati, l’aliquota del 26% si applica a quelli percepiti dal 01/07/2014. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 26%: si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi. AMBITO OGGETTIVO Facendo riferimento non solo ai dividendi, ma anche ai proventi assimilati, la deroga opera: a) per gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES b) per le remunerazioni degli strumenti similari alle azioni per le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione in cui c) l’apporto è diverso dal solo lavoro d) per le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR. Le modifiche riguardano, chiaramente, le sole attività “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato ad una tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi. SOGGETTI NON RESIDENTI Come precisato dalla CM 19/2014, per effetto del suddetto aumento di tassazione, i soggetti non residenti (diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati UE o aderenti al SEE inclusi nella white list) hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 (in luogo di 1/4) della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all’estero sugli stessi utili. C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI Secondo l’art. 3 co. 7 lett.b) del DL 66/2014, per gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, la misura dell’aliquota del 26% riguarda i proventi maturati dal 01/07/2014. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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DIVIDENDI
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Nota: valendo il criterio di maturazione e non quello dell’esigibilità, gli interessi accreditati all’1/07/2014 per il secondo trimestre 2014, ad esempio, sconteranno ancora integralmente l’attuale aliquota del 20%.
Rimane fermo il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi dell’art. 23 del TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato. OBBLIGAZIONI, TITOLI SIMILARI E CAMBIALI FINANZIARIE Secondo l’art. 3 co. 7 lett. b) del DL 66/2014 la nuova misura dell’aliquota si applica ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare (art. 26, DPR 600/73) maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli. La misura dell’aliquota del 26% riguarda, quindi, i proventi maturati dal 01/07/2014, ferma restando l’imposizione nella misura del 20% per quelli maturati anteriormente.
Secondo l’art. 3 co. 8 del DL 66/2014, l’aliquota del 26% si applica agli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2 del DLgs.239/96, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli. Per questi, ai fini operativi, si rende applicabile il decreto del MEF 13/12/2011. PROVENTI DELLE POLIZZE VITA L’art. 3 co. 11 del DL 64/2014 prevede che, per i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione: se il contratto è stato sottoscritto entro il 30/06/2014 l’aliquota del 26% si applica solo sulla parte dei redditi maturati a decorrere dal 01/07/2014. Conseguentemente, per i contratti stipulati entro il 30/06/2014, si applica: - l’aliquota del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31/12/2011 - l’aliquota del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 - l’aliquota del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A OICVM La nuova aliquota del 26% si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM (art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR) realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni dal 01/07/2014 (sulla parte riferibile ad importi maturati sino al 30/06/2014 si applica la “vecchia” l’aliquota). PROVENTI DELLE GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del DLgs.461/97 (cd “risparmio gestito”), l’aliquota del 26% si applica ai risultati maturati a decorrere dal 01/07/2014 (art.3, DL 66/2014). RIPORTO E PRONTI CONTRO TERMINE SU OBBLIGAZIONI L’art. 3 co. 10 del DL 66/2014, in deroga al principio di decorrenza generale legato all’esigibilità dei proventi dal 1° luglio 2014, detta una speciale regola di decorrenza CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI DEI “GRANDI EMITTENTI”
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per i contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a 12 mesi stipulati anteriormente al 1° luglio 2014 aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva
In particolare, in forza di tale disposizione, l’applicazione dell’aliquota del 26% decorre dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti, soggetti all’imposta sostitutiva di cui al DLgs.239/96. Pertanto, i differenziali positivi generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima del 1° luglio 2014 continuano ad essere soggetti a ritenuta con l’aliquota del 12,50 o del 20%, in funzione dell’aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottostanti, anche se detta scadenza è successiva al 30 giugno 2014.
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria l’art. 3, co. 10 del DL 66/2014 prevede che l’aliquota del 26% si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014. Nota: le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento. (CM 165/1998)
Pertanto, se prima del 30/06/2014 il contribuente ha percepito somme a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze: non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme ma con l’aliquota del 26 % vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata. Allo stesso modo, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata prima del 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20%, anche se il corrispettivo è percepito dalla data di entrata in vigore della nuova aliquota. REGIME DELLE MINUSVALENZE: analogamente al DL 138/2011, anche il DL 66/2014 prevede la compensazione limitata delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate e delle perdite assimilate. L’art. 3 co. 13 del DL 66/2014, infatti, nel regolamentare le disposizioni in materia di minusvalenze: lascia invariate le regole previste dall’art. 68 del TUIR e dall’art. 6 co. 5 del DLgs.461/97; pertanto, le minusvalenze su partecipazioni “non qualificate” e relative fattispecie assimilate si scomputano dalle plusvalenze relative alla stessa “massa” e l’eventuale eccedenza può essere riportata entro i successivi 4 anni; prevede che tali minusvalenze possano essere portate in deduzione delle plusvalenze “non qualificate” e dei redditi assimilati (art. 67 co. 1 TUIR) realizzati a decorrere dal 1/07/2014: - per una quota pari al 48,08%, se le stesse sono state realizzate sino al 31/12/2011 - per una quota pari al 76,92%, se le minusvalenze sono state realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014. Regole analoghe sono state dettate nell’ambito del risparmio gestito dall’art. 3 co. 14 del decreto legge.
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DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA E AFFRANCAMENTO
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La norma prevede che i risultati negativi di gestione possono essere portati in deduzione dei risultati di gestione maturati dall’1/07/2014 nel limite del 76,92% (quota ridotta al 48,08%, se si tratta di risultati negativi maturati entro il 31/12/2011 e non ancora compensati al 30/06/2014
Ciò posto, al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati prima del 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare (versando l’imposta sostitutiva del 20%): il costo o il valore di acquisto ovvero il valore già affrancato al 01/07/98 (DLgs 461/97) o 01/01/2012 (DL 138/2011) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti al 30/06/2014, al di fuori dell’esercizio d’ impresa.
ATTIVITÀ FINANZIARIE ESCLUSE DALL’AFFRANCAMENTO obbligazioni e altri titoli di Stato italiani ed equiparati obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list per i quali non è intervenuta la modifica dell’aliquota d’imposta, che resta applicabile nella misura del 12,50 % obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, per le quali l’aliquota d’imposta è diminuita dal 20 % al 12,50% a partire dal 1° luglio 2014 quote/azioni di OICR considerato che per i proventi maturati fino al 30/06/2014 vige il regime transitori.
Essendo il regime dell’affrancamento facoltativo, per poter usufruire del valore affrancato è necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia versata l’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20%. Nota: all’affrancamento del costo o valore di acquisto delle attività finanziarie detenute al 30/06/2014 si applicano, in quanto compatibili, i criteri contenuti nel decreto MEF 13/12/2011.
MODALITA’ OPERATIVE Con specifico riferimento alle modalità operative con le quali è possibile ricorrere all’affrancamento, la CM 19/2014 ricorda che è prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato. REGIME DICHIARATIVO Il contribuente può esercitare l’opzione per l’affrancamento: effettuando “direttamente” il versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il prossimo 16/11/2014. L’ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30/06/2014 vanno indicate nel quadro RT di Unico 2015. L’opzione deve riguardare obbligatoriamente tutte le attività finanziarie in regime dichiarativo (eccetto quelle escluse dall’affrancamento ) possedute al 30/06/2014. Non è ammesso l’affrancamento parziale. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 -
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Infatti, dal 1/07/2014 per la determinazione di plus/minusvalenze (art. 3 c.15 DL 66/2014): in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore già precedentemente affrancato possa essere assunto il valore delle predette attività finanziarie al 30 giugno 2014.
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REGIME AMMINISTRATO Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato, l’opzione: riguarda obbligatoriamente tutte le attività finanziarie (eccetto quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute al 30/06/2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. va resa all’intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto mediante comunicazione scritta, in forma libera, entro il 30/09/2014. Anche nell’ambito del regime amministrato, non è consentito l’affrancamento parziale.
VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA L’intermediario deve versare l’imposta sostitutiva entro il 16/11/2014, ricevendone provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento vanno indicati nel 770 “ordinario” relativa al periodo d’imposta 2014. Inoltre, si evidenzia che l’opzione attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio della stessa, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 30/06/2014. Ciò in considerazione del fatto che l’opzione può essere esercitata fino al 30/09/2014 e che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2014 e la predetta data, potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie. Pertanto, il plafond di plusvalore massimo affrancabile va imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell’opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla medesima data dell’opzione (CM 11/2012). DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DA AFFRANCAMENTO Come anticipato, l’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore al 30/06/2014, in luogo dell’originario costo. Ai fini dell’affrancamento, l’imposizione sostitutiva è applicata, sia nell’ambito del regime dichiarativo che amministrato, con l’aliquota del 20% sulla differenza fra: il valore delle attività finanziarie al 30/06/2014 il valore/costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato. Nota: per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato, l’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore delle stesse alla data del 30 giugno 2014 e il valore rideterminato che ha sostituito l’originario costo fiscalmente riconosciuto. Sul punto, si rammenta che l’art. 1, co 156 della L. 147/2013 ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati detenute al 1° gennaio 2014. Tuttavia, considerato che non è consentito l’affrancamento parziale, anche nel caso in cui ci si è avvalsi delle procedure di rideterminazione, le medesime partecipazioni devono essere comprese tra le attività finanziarie per le quali il contribuente opta per l’affrancamento al 30 giugno 2014.
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CONTRIBUENTI CON PIÙ RAPPORTI DI CUSTODIA O AMMINISTRAZIONE Se presso il medesimo intermediario sono intrattenuti più rapporti in regime di risparmio amministrato, l’opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto con l’intermediario per il quale si intende beneficiare della disciplina dell’affrancamento. In questi casi, l’intermediario può portare a riduzione delle plusvalenze derivanti dall’affrancamento delle attività detenute in un rapporto le eventuali minusvalenze derivanti dall’affrancamento delle attività detenute in un altro rapporto.
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Esempio2
Si consideri la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2012: €.300 Plusvalenze latenti al 30/06/2014: €.1.000 Base imponibile: 1.000 – 300: €. 700 L’ imposta sostitutiva sarà pari a €. 140 (700 x 20%)
Esempio3
Si consideri la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2012: €.600 Plusvalenze latenti al 30/06/2014: €.400 In sede di affrancamento si avrà: 400 – 600 = - 200 La minusvalenza di €. 200 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 01/07/2014 e fino al 2016 nella misura pari al 76,92% del suo ammontare.
Esempio4
Si consideri la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2010 e non ancora compensate: €.1000 Minusvalenze 2010 compensabile = - 625 (1.000 x 62,50%) Plusvalenze maturate al 30/06/2014: €. 600 In sede di affrancamento si avrà: 600 – 625 = - 25 La minusvalenza di €.25 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e fino al periodo d’imposta 2014 nella misura pari al 76,92% del suo ammontare, vale a dire in misura pari a 19,23 (tale risultato è equivalente al potenziamento della minusvalenza realizzata nel 2010 (25/62,5)x100=40 e al successivo depotenziamento per tener conto della nuova misura dell’aliquota 40x48,08% = 19,23).
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BASE IMPONIBILE Per quanto concerne la determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, si osserva che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati: prioritariamente al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.