a cura di Anna Maria Di Nocera
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• “È importante che la scuola di servizio del docente neoassunto sappia accoglierlo come membro attivo della nuova comunità professionale, valorizzando il percorso formativo e coniugandolo con l'agire concreto, legato al compiti e alle responsabilità dell'insegnante in formazione, e con lo sviluppo di un'attitudine permanente alla riflessività e alla capacità di risolvere problemi”. (C.M. 6768/2015)
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Il modello di governance della formazione •
L’accoglienza del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato esige l’intervento di vari soggetti individuali, principalmente Dirigente Scolastico e tutor di scuola, Dirigente scolastico della scuola polo, esperti della formazione, e collegiali, quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Comitato di valutazione, che, con azioni di diversa natura, accompagnano il neoassunto in un percorso volto allo sviluppo della professione docente, adeguata alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della società.
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Il Dirigente Scolastico della sede di servizio del neoassunto • • •
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Il Dirigente Scolastico della sede di servizio verifica il possesso dei seguenti requisiti da parte dei docenti da segnalare per la formazione: essere in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dal 01.09.2014; essere in servizio nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini; essere stati assunti in anno scolastico precedente ma non aver effettuato l’anno di formazione; essere in condizioni di superare il periodo di prova (180 giorni di servizio). Si ricorda che non devono essere segnalati i docenti in astensione obbligatoria o maternità morbosa che a causa di tali congedi non riescano a superare i 180 giorni e che, ai sensi della Legge 1204/71, supereranno solo successivamente l’anno di formazione.
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Il Dirigente Scolastico della sede di servizio del neoassunto •
Il dirigente scolastico assume un ruolo strategico nell’anno di prova del docente neo-immesso in ruolo. Il suo compito non è di ordine meramente burocratico, ma si ispira alle seguenti priorità: INFORMARE
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ORIENTARE E SUPPORTARE
COORDINARE E VALUTARE
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Il Dirigente Scolastico della sede di servizio del neoassunto • Al termine dell’anno scolastico, il Dirigente; • redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio (artt. 438 e 440 del D.Lvo 297/94). • conferma in ruolo il personale di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99 (regolamento dell’autonomia).
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Il tutor accogliente • Il docente in Anno di Prova ha diritto alla nomina di un Tutor (docente di provata esperienza nel ruolo specifico) che diviene riferimento sia per l’aspetto didattico sia per la formazione . • Il docente tutor è nominato dal Dirigente Scolastico su indicazione del Collegio dei docenti. • Per assicurare la massima efficacia all'assistenza tutoriale, il Collegio indica anche i criteri per la verifica dell'attività didattica svolta durante il periodo di formazione.
Il tutor accogliente • Al tutor di scuola viene affidato il compito di • “sostenere il docente in formazione durante il corso dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”. • Il tutor è da considerarsi un facilitatore nei rapporti interni ed esterni all’istituto e nell’ accesso all’informazione” (CM.267/91).
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• Il tutor della sede di servizio: • affianca nell’attività di servizio i docenti in formazione, privilegiando gli aspetti di programmazione educativodidattica, di progettazione, di predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; • favorisce il percorso formativo della ricerca-azione con continui rinvii all’attività di servizio; • si coordina con la FS area 2 della scuola e con il Dirigente Scolastico; • compila un questionario esplicativo dell'esperienza svolta. Per una significatività della restituzione si consiglia l’adozione fin dall’inizio dell’attività di uno strumento di osservazione
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Il Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo • - Informano e coinvolgono il Collegio dei Docenti sulle modalità dell’attività formativa; • - organizzano i laboratori formativi dei docenti neoassunti iscritti al Polo formativo da Loro diretto; • - individuano gli esperti cui affidare la conduzione delle attività laboratoriali; • forniscono le informazioni dovute ai neo immessi, agevolando i passaggi d’informazione con l’USR ; • - curano le attività amministrative.
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Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale • Sostiene le azioni regionali di informazione, documentazione, coordinamento e monitoraggio; • coordina le attività amministrativo – contabili delle Scuole Polo.
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania • Coordina le attività a livello regionale, in funzione delle esigenze territoriali e del proprio assetto organizzativo; • raccoglie, secondo le modalità stabilite dal MIUR, le rendicontazioni amministrativa e didattica delle attività svolte che verranno inviate successivamente alla Direzione Generale per il Personale Scolastico; • compila, entro il l0 Luglio, un report informativo sul percorso formativo realizzato dalle Scuole Polo, utile per l’identificazione dei punti di forza e di quelli di debolezza del Piano di formazione realizzato.
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Sintesi degli adempimenti •
Attività di servizio pari a 180 giorni di servizio (con riduzione a 150 giorni per le lavoratrici madri, che hanno fruito del congedo obbligatorio); • Corso di formazione; Relazione del Dirigente Scolastico della sede di sevizio; • Riunione del Comitato di Valutazione del servizio presieduto dal Dirigente Scolastico; • Emanazione del decreto di conferma in ruolo o altre determinazioni. Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 439 del D.lgs.vo 297/1994 può, seguendo le procedure previste, prorogare di un anno scolastico il periodo di prova, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione e verificare l’adeguatezza professionale del docente neoassunto 13
Superamento dell’anno di formazione • Al termine dell'anno di formazione, discutono con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. • Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo (art. 440 del D.L.vo n. 297/94). • Compiuto l’anno di formazione, il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del Dirigente Scolastico, tenuto conto del parere del Comitato per la valutazione del servizio. • Il provvedimento è definitivo. 14
Esame di casi particolari
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Mancato superamento di uno dei due percorsi I due percorsi (anno di prova e corso di formazione) vengono effettuati di norma nello stesso anno ma possono essere rinviati dall’interessato. Il mancato superamento di uno dei due percorsi, determina il rinvio della riconferma nel ruolo docente.
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Mancato compimento dei 180 giorni di servizio • Nel caso in cui il docente abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento, non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, la proroga della prova all’anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività formative (C.M. n. 297/1991).
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Lavoratrice madre in astensione obbligatoria • La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (Circolare telegrafica n. 357 del 02.11.1984).
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Legittimo impedimento alla discussione della relazione finale • La discussione della relazione può essere rinviata all’anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa (C.M. n. 267/1991).
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Servizio prestato dai docenti con orario ridotto • Ai sensi dell'articolo 438 - comma 2 – del D.Lgs. 297/1994 “negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra".
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Lavoratrice madre non in servizio
• La C.M. 3699/2008 consente alla lavoratrice madre, seppure in assenza di regolare prestazione del servizio, di svolgere le attività di formazione.
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Docenti nominati in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico •
I docenti nominati in ruolo, con ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, per raggiungere il requisito dei 180 giorni di servizio dovrebbero poter sommare al servizio prestato dopo la nomina i giorni di supplenza prestati all’inizio dell’anno scolastico. • Al riguardo la nota ministeriale n. 39/2001 ha precisato che si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato in prova, se il servizio risulta prestato in qualità di supplente sulla stessa classe di concorso o su materie affini. 22
Gestione delle presenze • La formazione è un obbligo contrattuale che viene riconosciuto previa partecipazione agli incontri per almeno il 75% delle ore complessive in presenza . • Per quanto riguarda le assenze dei corsisti, si ritiene di poter indicare nel 25% di assenze dell’attività in presenza, relativa alle 5 ore della fase di condivisione e alle 12 ore della fase dei laboratori, il limite per la validità del percorso formativo (max 4 ore). • Le ore della fase del peer to-peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza.