L’ARGOMENTO DEL MESE
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO: Casi particolari e relative regole in tema di assoggettamento contributivo. Effetti della corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso sulla decorrenza della pensione di anzianità a) Casi particolari e relative regole in tema di assoggettamento contributivo •
Concetto di indennità sostitutiva del preavviso
Una corretta lettura delle regole che presiedono al trattamento contributivo delle somme che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le aziende erogano ai propri dipendenti con la denominazione di “indennità sostitutiva del preavviso”, presuppone l’esatta definizione di tale istituto. A questo proposito, a suo tempo l’Inps 1 aveva dato le proprie indicazioni, sostanzialmente condivise da dottrina e giurisprudenza, che è opportuno richiamare alla memoria prima di scendere all’esame di taluni casi particolari di corresponsione dell’indennità in questione. Dopo aver premesso che ai fini della individuazione di detta indennità occorre fare riferimento alle norme del diritto del lavoro, l’Istituto identifica quale vera e propria indennità sostitutiva del preavviso, rilevante ai fini contributivi, le somme corrisposte ai dipendenti nei seguenti casi: a) recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per raggiunti limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l’ipotesi in cui ricorre la giusta causa, ex art. 2119 del codice civile; b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario; c) dimissioni del lavoratore per giusta causa (articolo 2119 del c.c.); d) dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento; e) morte del lavoratore. Non rientrano pertanto nel concetto di “indennità sostitutiva del preavviso” quelle erogazioni che – anche se impropriamente denominate in tale modo o con espressioni simili - non discendono da una delle suddette causali (come nel caso frequente di dimissioni del lavoratore o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro). Le somme pagate al lavoratore al di fuori delle ipotesi sopra elencate sono invece da ricondurre al concetto di somme la cui erogazione “trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro” e come tali escluse 2 dalla imponibilità ai contributi previdenziali e assistenziali. Tali sono le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in eccedenza alle competenze spettanti, e aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro 3 (“incentivi all’esodo”), nonché ogni altra erogazione “priva di uno 1
Inps, circolare n. 263 del 24 dicembre 1997. Art. 6, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314: “Sono escluse dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso”. 3 Vedasi la circolare Inps n. 170 del 19 luglio 1990. 2
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specifico titolo retributivo, corrisposta in sede di risoluzione del rapporto di lavoro – anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro – e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall’atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”4 . L’esclusione dall’imponibile contributivo non si estende perciò a premi o gratifiche contrattualmente previste, rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell’erogazione e non come fatto generatore di essa. L’indennità sostitutiva del preavviso è sempre stata anch’essa soggetta a tutti i contributi di previdenza e di assistenza, in quanto trae origine dal rapporto di lavoro e continua ad esserlo, secondo quanto esplicitamente riconferma l’art. 6, c.4, lett. b) del D.Lgs. n. 314/1997 (vedi nota 2). Definito quindi, nei termini sopra indicati, il concetto di indennità sostitutiva del preavviso, e stabilito che l’importo relativo è soggetto ad imposizione contributiva, occorre dire inoltre che • ai fini del calcolo dei contributi, l’importo dell’indennità va sommato all’ultimo periodo di paga; • ai fini della “copertura assicurativa” del lavoratore, viene coperto il periodo temporale cui essa si riferisce 5 . Richiamate dunque brevemente tali nozioni di carattere generale, vediamo ora come occorre regolarsi in taluni casi particolari. Indennità sostitutiva del preavviso erogata ai superstiti
Costituisce eccezione al principio appena enunciato riguardo al “periodo di copertura assicurativa” il caso della indennità sostitutiva del preavviso erogata – ai sensi dell’art. 2118, terzo comma del codice civile – ai superstiti del lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore stesso. Anche in tale caso infatti l’indennità di preavviso 6 deve essere sottoposta a contribuzione previdenziale ed assistenziale in occasione del versamento dei contributi sulla retribuzione relativa all’ultimo periodo di paga 7 , ma non giova ai fini dell’anzianità assicurativa, in quanto i contributi vanno attribuiti al mese di corresponsione, vale a dire, di norma, all’ultimo periodo di paga. Non si può infatti ipotizzare la prosecuzione di una copertura assicurativa oltre la data del decesso del lavoratore. Sostanzialmente, ciò significa che, nel caso in esame, l’inclusione nell’imponibile dell’indennità di preavviso, mentre determina l’aumento della retribuzione media da prendere a base per il calcolo della pensione spettante ai superstiti (“retribuzione pensionabile”), non accresce l’anzianità contributiva del “de cuius”. Detto principio va le anche per il caso in cui la indennità sostitutiva del preavviso sia stata corrisposta al lavoratore e, durante l’arco temporale corrispondente al periodo di preavviso, intervenga il suo decesso.
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Inps, circolare n. 263 del 24 dicembre 1997. Si vada in proposito la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inps n. 63 del 4 maggio 1973, e la conseguente circolare esplicativa dell’Istituto, n. 365 C. e .V. del 19 agosto 1974. 6 Corte di Cassazione, sentenza 30 gennaio 1995, n. 592, afferma che l’indennità sostitutiva di preavviso non muta la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorchè pregresso, anche quando sia corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal primo comma dell’articolo 2122 del c.c, ovvero, in mancanza, agli eredi testamentari. 7 Inps, circolare 19 agosto 1992, n. 211. 5
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In tale ipotesi l’Inps imputerà la quota parte di indennità relativa alle settimane successive al decesso al periodo immediatamente precedente tale evento, fermo restando che tutti i contributi restano acquisiti dall’Istituto stesso. Passiamo ora ad esaminare altre due particolari fattispecie riguardanti rispettivamente: • la contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero in Paesi non convenzionati (ai quali, come è noto, si applica la legge n. 398/1987) che si collochi a cavallo di due anni; • il caso in cui l’indennità in argomento sia corrisposta ad un soggetto “nuovo iscritto” agli Enti di previdenza (e per il quale la retribuzione è soggetta ad un massimale contributivo)8 e si collochi a cavallo di due anni.
Indennità corrisposta a lavoratori distaccati in Paese non convenzionato
E’ noto che i datori di lavoro hanno l’obbligo di assoggettare al sistema previdenziale italiano i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale 9 . Ogni anno, un decreto ministeriale determina la retribuzione imponibile 10 (retribuzione mensile convenzionale per dodici mensilità); questa, per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, è stabilita per fasce. E’ stato chiesto all’Inps quale sia la fascia di retribuzione convenzionale che deve essere assunta come base ai fini del calcolo della contribuzione relativa alla indennità sostitutiva del preavviso riferita ad un periodo a cavallo di due anni, nel caso di un lavoratore distaccato il cui ultimo periodo di paga si collocava nel primo dei due anni. L’Istituto osserva che – come per la retribuzione – anche per l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati in Paesi non convenzionati, la contribuzione deve essere calcolata su valori convenzionali – e afferma che 11 ”ai fini dell’individuazione della retribuzione convenzionale da assumere ai fini contributivi per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, i due emolumenti (retribuzione dell’ultimo mese e indennità) non devono essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la relativa fascia retributiva”. Di conseguenza “per quanto riguarda la retribuzione dell’ultimo mese la fascia di retribuzione convenzionale su cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore 12 (vale a dire quella del primo dei due anni). Per quanto riguarda invece l’indennità in questione, la fascia di retribuzione convenzionale si determina: 1. dividendo l’importo dell’indennità per il numero dei mesi ai quali il preavviso si riferisce; 2. confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali al fine di individuare la fascia in cui tale valore si colloca. L’importo di cui al punto 1 deve poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del corrispondente valore convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi dovuti 8
Vedasi legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18. D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, art. 1. 10 Per l’anno in corso, i valori sono pubblicati sul n. 1/2005 di questa Rassegna a pag. XLI. 11 Inps, messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. 12 L. 398/1987 ; D.M. 17.1.2005. 9
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sull’intera indennità, il quantum contributivo relativo al predetto valore convenzionale deve essere moltiplicato per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce. La contribuzione in tal modo determinata deve essere aggiunta a quella relativa all’ultimo periodo di paga ma attribuita, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24 dicembre 1997)”. Indennità corrisposta a lavoratori soggetti a “massimale contributivo”
Ulteriore fattispecie è quella in cui l’indennità sostitutiva del preavviso venga corrisposta ad un lavoratore iscritto per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 ad una forma pensionistica obbligatoria. Per questa tipologia di lavoratori13 l’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari per l’anno 2005 a euro 84.049,00), rivalutabile annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall’Istat14 . Nel caso sottoposto al parere dell’Inps si trattava di determinare il massimale applicabile nel caso di una indennità riferita al periodo 1 dicembre 2002-31 gennaio 2003. A tal proposito, l’Istituto, dettando una regola di carattere generale, e quindi valida in ogni caso di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due anni, ha affermato che “nell’ipotesi in cui l’indennità in oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si collochi a cavallo di due annualità, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno. Nel caso in esame per la parte di indennità relativa a dicembre 2002 il massimale contributivo da applicare è quello del predetto anno mentre per la restante quota (gennaio 2003) quello dell’anno successivo (2003). Qualora l’indennità in argomento determini per l’anno 2002 il superamento del massimale contributivo la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione”. b) Effetti della corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso sulla decorrenza della pensione di anzianità. Come abbiamo ricordato all’inizio del precedente punto a), in base ai criteri a suo tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps, i contributi relativi alla indennità sostitutiva del preavviso vanno a coprire assicurativamente i singoli periodi cui essa si riferisce e sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli versati in costanza di rapporto di lavoro. Tali criteri peraltro determinarono, sotto il profilo della decorrenza della prestazione pensionistica di anzianità, un notevole contenzioso, che la Corte di Cassazione ha risolto in via definitiva nel senso che la corresponsione della indennità in argomento “non può comportare la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la cessazione definitiva della prestazione lavorativa e che, quindi, non ha rilievo preclusivo ai fini del perfezionamento delle condizioni per il diritto alla pensione di anzianità”. Il Supremo Collegio argomenta, infatti, nel senso che il periodo per il quale sia stata erogata l'indennità di mancato preavviso non può essere equiparato ad un periodo di attività lavorativa retribuita. Ne' tale equiparazione - e, quindi, la persistenza giuridica del rapporto di lavoro - può essere fondata sulla considerazione che l'emolumento in parola sia assoggettato a contribuzione e che 13
Vedasi questa Rassegna. n.1/2005, par. 3.2.2. Lo stesso massimale vale anche per coloro che optano per il sistema “contributivo” di calcolo della pensione (art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995), con effetto sui periodi successivi all’opzione stessa. 14
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il valore dei contributi assicurativi conseguentemente versati sia scaglionato lungo tutto l'arco del periodo di mancato preavviso, trattandosi, nella specie, di una finzione contabile mediante la quale un periodo astrattamente configurabile ai solo fini della determinazione della misura della indennità in argomento viene assimilato ad un periodo di lavoro effettivamente prestato e quindi coperto di contribuzione. Di conseguenza la Corte conclude ritenendo ina mmissibile la parificazione del periodo di preavviso, sostituito dalla relativa indennità, alla persistenza dell'attività lavorativa come causa preclusiva del diritto alla pensione di anzianità. In conformità a tale principio ed ai fini della sua corretta applicazione, l’Inps ha stabilito15 : 1) quanto alla modalità di accreditamento dei contributi, vale a dire alla valutazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ai fini contributivi: poiché la Corte di Cassazione non ha posto in discussione il principio della frazionabilità della indennità medesima, resta confermato il criterio della copertura assicurativa per tutto il periodo corrispondente al periodo temporale cui la indennità si riferisce 16 ; 2) quanto agli effetti sulla pensione di anzianità, la risoluzione del rapporto di lavoro si intende avvenuta in coincidenza con la cessazione della effettiva prestazione lavorativa; pertanto poiché risulta, in tal modo, soddisfatta la condizione della mancata prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi, la decorrenza della pensione stessa, qualora sussistano tutte le altre condizioni di legge, deve essere fissata secondo le note regole delle “finestre” ancorchè ricadano all’interno del periodo al quale si riferisce l’indennità sostitutiva del preavviso. La contribuzione versata sull'indennità sostitutiva del preavviso per periodi successivi alla decorrenza della pensione da' luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione a norma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155; Per quanto riguarda infine la trattenuta ai pensionati al lavoro, dal presupposto che il rapporto di lavoro deve intendersi risolto con la effettiva cessazione dell'attività lavorativa discende che non esiste divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente per il periodo corrispondente a quello cui la indennità medesima si riferisce.
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Inps, circolare n. 99 del 17 aprile 1987. Vedasi la Delibera consiliare n. 63 del 4 maggio 1973 e le disposizioni applicative contenute nella citata circolare n. 365 C. e V. - n. 53517 Prs. - n. 15451 O. del 19 agosto 1974, p. 1 e p.3, cpv. 1 e 2. 16
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