N. tv-0 1 Seduta del --I 05 giugno 2012 1
9. COMUNE di CANICATTF Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE Oggetto
Approvazione "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'alt. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Parcella dell'Avv. Rosaria PACE GRECO - Controversia: Società Coop. Edilizia "LUCE" a.r.l. e/ Comune di Canicattì, FERRARO Giulio e FERRARO Amalia (R.G. n° 942/05 Corte Appello.)
L'anno duemilaDODICI addì CINQUE del mese di GIUGNO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione ordinaria - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale. Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO. In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:
X
CONSIGLIERI COMUNALI Comparato Alessio
Muratore Calogero
X
Giardina Giovanni
Asti Gioachino
X
Parla Rita
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Licata Domenico
X
Sardone Antonino
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Sacheli Agata
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Lo Giudice Stefano
X
Migliorini Antonio
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Saieva Diesa
X
Trupia Ivan
X
Villareale Salvatore
Nicosia Salvatore
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Rossano Alessandro
X
Tiranno Antonio
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Cani Gioachino
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Daniele Diego
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Canicattì Giuseppe
X
Giardina Gioachino
X
Baldo Marocco Raimondo
X
Milioti Giuseppe
X
Bordonaro Giuseppa
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Nocilla Gioachino
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Seminatore Manuela
X
Cacciato Antonio
X
CONSIGLIERI COMUNALI Di Benedetto Fabio
PRES ASS
Maira Antonio
X
Frangiamone Salvatore X La Valle Salvatore
•
X
PRESENTI Nro
27
ASSENTI
Nro
PRES ASS
X X
X
03
II Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giórno, avente ad oggetto: • • Approvazione "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'ari. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Parcella dell'Aw. Rosaria PACE GRECO - Controversia: Società Coop. Edilizia "LUCE" a.r.l. e/ Comune di Canicattì, FERRARO Giulio e FERRARO Amalia (R.G. n° 942/05 Corte Appello.) Aw. Vaccaro illustra l'argomento comunicando che: • II debito scaturisce dalla parcella presentata dall'avvocato per l'attività difensiva svolta per l'Ente nel giudizio di appello promosso dalla Cooperativa Luce contro il Comune di Canicattì e contro alcuni soggetti avverso la sentenza di primo grado, conclusisi positivamente per il Comune di Canicattì; • l'avvocatessa ha presentato una parcella applicando onorari medi ed ha ricevuto un acconto di 2.500,00 €uro, mentre la somma da pagare ammonta, come da fattura a saldo, ad € 5.448,88. Cons. Nicosia Rappresenta che in commissione il cons. Muratore si è astenuto, assieme al cons. Tiranno, mentre il Consigliere Seminatore, si riservava di approfondire il punto in Consiglio Comunale, quindi il punto è stato approvato a maggioranza dei presenti con parere favorevole. Cons. Di Benedetto Chiede chiarimenti circa gli aspetti che riguardano l'interlocuzione con l'Avvocato e sul fatto che questi non era tenuto a rispettare le tariffe minime. Aw. Vaccaro Da lettura di alcuni passaggi della proposta e chiarisce che nella proposta si fa riferimento ad una corrispondenza intervenuta tra l'Ufficio Avvocatura e il legale, perché nel!'istruire la pratica il responsabile del procedimento ha rinvenuto all'interno del fascicolo una nota fatta dall'Ufficio Legale, del tempo, che comunicava all'Avvocato il conferimento dell'incarico e la stessa avrebbe dovuto rispettare i minimi. Tenuto conto di questa nota l'avvocatura ha scritto una nota proprio all'avvocato Rosaria Pace comunicadongli di attenersi all'obbligo di rispettare i minimi e l'Avvocato ha risposto. Cons. Di Benedetto Non censura il comportato dell'Avvocatura, ma ritiene che vi sia un duplice danno perché la prima volta si è chiesto di applicare la tariffa al minimo, e l'Avvocato risponde che non era tenuta per legge a rispettare le tariffe minime perché doveva esserci quella sottoscrizione tra l'ufficio e l'Avvocato. In secondo l'Avvocato dinanzi ad un incarico dato dalla città in cui abita, si rifiuta di applicare le tariffe al minimo e non capisce come mai il Collegio dei Revisori non.fa cenno alcuno su questa problematica. A suo giudizio il debito non può essere votato perché c'è un danno per l'Ente, ma un danno non causato da chi precedentemente avevano sottoscritto la convenzione con l'Avvocato per l'applicazione della tariffa minima. Aw. Vaccaro Comunica che la proposta viene all'attenzione, perché se l'Ufficio non avesse portato avanti la proposta, anche a seguito delle considerazioni fatte dall'Avvocato Pace che afferma di non avere firmato alcuna convenzione e di non essere tenuta ad applicare i minimi.
Quindi se l'ufficio avvocatura non porti avanti la proposta o il Consiglio Comunale non dovesse approvare la proposta, l'Avvocato Rosaria Pace ha tutto il diritto di andare dal Giudice, ottenere un decreto ingiuntivo e difficilmente il comune può ottenere ragione perché il contratto d'opera comunque si è perfezionato in virtù del mandato conferito. Presidente del consiglio L'obbligo del consiglio non è di far spendere il Comune, ma l'obiettivo è di far risparmiare l'Ente per cui dobbiamo scegliere in questo caso il male minore. Cons. Di Benedetto Non concorda con la dichiarazione dell'avvocato perché in questo caso deve venire fuori la responsabilità di qualcuno e capisco che l'avvocatura vorrebe evitare la presentazione di un decreto ingiuntivo, ma ribadisce eh eie responsabilità debbano venir fuori e se qualcuno ha causato un danno all'ente deve risponderne. Cons. Nicosia Rileva che a studiato a fondo la proposta ove non esiste alcuna traccia circa l'applicazione dei minimi. Per cui, visto che è una cosa già maturata con una sentenza positiva a favore del comune anche se concorda con Di Benedetto di andare a fondo circa le responsabilità, il consiglio è chiamato a riconoscere il debito e successivamente se qualche Consigliere vuole entrate in merito nello specifico può farlo, ma bisogna evitare di creare danni in più all'Ente evitando che l'avvocato Pace possa presentare un decreto ingiuntivo. Quindi preannuncia il voto favorevole. Cons. Tiranno Preannuncia il voto contrario del gruppo rilevando che in commissione si era astenuto perché non aveva chiaro il passaggio esplicitato. Segretario Generale Fa presente che quando è stato deliberato l'incarico non sono stati applicati i minimi tariffar!, anche se precedentemente c'era un atto deliberativo dal quale emergeva che gli Avvocati dovevano applicare i minimi tariffari. Questo atto deliberativo è stato abrogato o soppresso, ed adottato altro atto che non stabiliva l'applicazione dei minimi ed è il caso dell'incarico conferito all'avv. Pace. L'avvocatura difendendo le ragioni del Comune, ma l'avvocato non firma la lettera perché non era vincolata al rispetto dei minimi al momento dell'incarico e non ha firmato la convenzione, quindi l'incarico è stato dato senza rispettare i minimi. Cons. Lo Giudice Chiedere come mai si è operato in maniera diversa col precedente debito votato che riguarda l'avv. Du fede. Aw. Vaccaro Fa presente che non sempre nella delibera di conferimento dell'incarico si fa riferimento all'impegno o meno di rispettare i minimi. Cons. Lo Giudice Avuta la risposta, dichiara di essere favorevole a votare. Ultimati gli interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale, durante la quale si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto del cons. Giardina Gioachino: "Voterò contrario questo debito fuori bilancio anche perché non si può assolutamente concepire che comunque vi siano stati delle deliberazioni in quel periodo che prima prevedevano applicazioni ad un tariffario, ad un certo momento e 'è stata una vacatio e poi si è ritornati al minimo tariffario. Non ritengo che questo atto, per altro prodotto dalla Commissione straordinaria,
che doveva essere di grande legalità venga incontro a quello che è il principio di equità. Non vi può essere la legalità senza il principio di equità. Non capisco perché è vorrei anche approfondirlo perché qualche giorno fa abbiamo letto tutti sul giornale che questa Commissione straordinaria ha chiesto, a distanza di anni, al nostro Comune ancora degli oboli di quando era presente e poi di fatto ha creato nocumento al Comune, danno economico al Comune perché stiamo pagando un Avvocato che ha tutto il diritto di avere la sua parcella. La nostra Avvocatura ha fatto bene a scrivere quella lettera, ma che ha messo quell'Avvocato in condizioni di non dovere applicare il minimo tariffario. Pertanto coerentemente con quanto espresso dal mio gruppo voteremo contrario ". Ultimata la votazione, il Presidente accertato che la stessa ha dato il seguente risultato, ne proclama l'esito: PRESENTI N. 24 consiglieri Hanno votato: A FAVORE N. 14 Consiglieri CONTRO N. 09 consiglieri
ASTENUTI ASSENTI
(Di Benedetto, Muratore, Asti, Migliorini, Tiranno, Daniele, Giardino Gioachino, Milioti, Frangiamone) N. 01 consigliere (Comparato) N. 06 consigliere (Comparato) (Sacheli, Maira, Giardino Giov., Soleva, Villareale, Seminatore)
IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione - allegato A) - di pari oggetto: Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente; Con 14 voti favorevoli, n. 9 contrari, n. 1 astenuto (Assenti n. 6) DELIBERA Approvare la proposta di deliberazione - allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente atto - avente ad oggetto: Approvazione "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n° 41/2012 Giudice di Pace di Canicattì - Controversia MELI Calogero ci Comune di Canicattì e nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. (R.G. n° 279/2009.) che, anche se materialmente non riportata, si intende come di seguito integralmente trascritta.
e e COMUNE DI CANICATTT (Provincia di Agrigento) AVVOCATURA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto:Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'ari. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Aw. Rosaria Pace Greco - Controversia Società Coop. Edilizia "Luce" a r.I. e/ Comune di Canicattì, Ferraro Giulio e Ferrare Amalia (R.G. n. 942/2005 Corte App.) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione: Considerato che nella seduta del Consiglio Comunale del 23/04/2012 l'Amministrazione Comunale ha ritirato la proposta di Deliberazione meglio specificata in oggetto, alla luce di quanto è emerso dal dibattito consiliare e che il relativo fascicolo è stato restituito con nota della Presidenza del Consiglio Comunale del 24/04/2012, prot. n. 19704, assegnata alla Responsabile del Procedimento in data 26/04; Ritenuto opportuno ripresentare la proposta in oggetto; Premesso che > D Sindaco del Comune di Canicattì con Ordinanza n. 5 del 20/01/1990 ha disposto l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di n. 21 alloggi di tipo economico-popolare, di parte di un lotto di terreno esteso circa are 51.90, sito in Canicattì, C/da Giarre, iscritta in catasto al foglio 66, particelle 44 e 45 di proprietà dei Sigg." Ferraro Giulio e Ferraro Amalia, ciascuno per la metà indivisa, acquistato dagli stessi per donazione; con la stessa Ordinanza la Coop. è stata delegata per gli atti espropriativi consequenziali; > In data 16/02/1990 è avvenuta l'immissione in possesso con la realizzazione dell'opera prevista, che ha determinato l'irreversibile trasformazione del terreno, mentre nel quinquennio decorso dalla data di occupazione non è stato emanato il provvedimento ablativo, con conseguente illegittimità dell'operato dei convenuti, fonte, secondo i Sigg." Ferraro, di risarcimento del danno per fatto illecito, illegittimità eccepita con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Agrigento, notificato in data 19/02/1998, assunto al prot. n. 4144, con il quale convenivano il Comune di Canicattì e la Società Coop. "Luce"; >• Detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 637/2004 con la quale il Tribunale di Agrigento Sezione Civile ha dichiarato illegittima l'irreversibile trasformazione del suolo, in mancanza di un provvedimento di espropriazione e di pagamento di indennità, condannando i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 38.734,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché delle spese di lite e di CTU; il Tribunale, inoltre, ha accolto la domanda di regresso proposta dal Comune di Canicattì nei confronti della Coop. "Luce"; > Avverso la suddetta sentenza la Coop. Luce ha proposto atto di appello, pervenuto a questo Ente con nota dell'Aw. Rosaria Pace Greco del 13/09/2005, prot. n. 26416; > Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 202 del 15/09/2005, che si allega in copia sub lett. a), avente ad oggetto "Opposizione avverso l'atto di appello promosso dalla società cooperativa edilizia Luce a srl avverso la sentenza n. 637/2004 del Tribunale di Agrigento - Nomina legale" è stato conferito incarico per resistere alla superiore azione e costituirsi in giudizio all'Aw. Rosaria Pace Greco, nella quale si sottolinea la direttiva della Commissione Straordinaria, a margine della nota prot. n. 22416 succitata, con la quale "si ravvisa la necessità dell 'Ente di costituirsi in giudizio per proporre opposizione avverso l'atto di appello, avvalendosi del ministero del medesimo legale, Avv. Rosaria Pace", giusta Deliberazione di G.M. n. 117/1998;
>
Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R,~tt Dirigènte'AA. GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio"; Visto il vigente Regolamento di contabilità PROPONE DI DELIBERARE
DI RICONOSCERE, ai sensi dell'alt. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimila del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Rosaria Pace Greco nella controversia Società Coop. Edilizia "Luce" contro Comune di Canicattì, Ferraro Giulio e Ferrara Amalia (R.G. n. 942/2005 Corte App.)" per un importo complessivo di |E^S.488,88A -^ 5. I L$, PP' DI DARE ATTO che si provvedere al pagamento della somma di € 5.4^8,88 con imputazione al Gap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I A serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale; DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)
3 O APR.
IL RESPONSABILE Doti.
CEDIMENTO •a Cigna
I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'ari. 12 della L.R. nV30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza
In ordine alla regolarità tecnica
- 2 MAG. 2012 In ordine alla regolarità contabile
o-
~ zon.
Il Segretario Generale Dott. Domenico Tuttolomondo
II Dirigenti Dott.88" Ca
manzian
II Segretario\Generale ). Tuttolpmondo
Il Presidente Dr. L.Lalicata
II Consigliere Anziano F. Di Benedetto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dafcy [Ufi. 2012 al 2 1 LUGt /Olo&nie previsto dall'ari. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra: D
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È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO
, DECORSI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE D
-
È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
UOC Segreteria
II Segretario Generale
Fto
Fto
Esecutiva il
_, ai sensi dell'ari. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale II Segretario Generale Dr Domenico Tuttolomondo
Copia conforme per uso amministrativo. Canicattì, II Funzionario