DELIBERAZIONE N. 20/2017 ADOTTATA IN DATA 12/01/2017
OGGETTO: Approvazione del contratto di locazione tra la Fondazione Don Stefano Palla Onlus, proprietaria dei locali in Via Monte Sole n. 2 a Piazza Brembana, e l’ASST Papa Giovanni XXIII. Canone annuo € 9.200,00. IL DIRETTORE GENERALE Premesso che:
la Fondazione Don Stefano Palla Onlus è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Piazza Brembana, Via Monte Sole n. 2 identificata nel catasto urbano al foglio 8 mappale 148 sub. 701;
a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23 dell’11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” e in forza dei decreti n. 11971 del 31.12.2015, n. 5218 del 07.06.2016 e n. 5430 del 10.06.2016, l’ASST è subentrata nei n. 2 contratti di locazione sottoscritti con la suddetta Fondazione Don Stefano Palla Onlus dall’ex ASL della Provincia di Bergamo e dall’ex azienda ospedaliera di Treviglio – Caravaggio a decorrere dall’01.01.2016;
più precisamente da tale data l’ASST – divenuta titolare dell’espletamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte presso la struttura di cui trattasi - è subentrata, in qualità di parte conduttrice, nei contratti di locazione stipulati dalle aziende sopra indicate con la citata Fondazione, registrati all’Ufficio Territoriale di Bergamo rispettivamente in data 28.01.2011 n. 181 serie 3T e in data 03.04.2012 n. 668 serie 3T (poi aggiornato in data 10.04.2015 n. 1189 serie 3), aventi scadenza il 31.12.2016;
Rilevato che è necessario proseguire con le attività sanitarie e socio-sanitarie fino ad oggi svolte presso i locali di proprietà della Fondazione siti a Piazza Brembana, in Via Monte Sole n. 2; Preso atto che la Fondazione Don Stefano Palla Onlus ha proposto la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per un importo annuo di € 9.200,00 (euro novemiladuecento) senza applicazione di IVA, con aggiornamenti annuali per un importo pari al 75% dell’indice ISTAT dell’anno precedente per le locazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale, da pagarsi in rate semestrali scadenti l’1 gennaio e l’1 luglio di ogni anno; Rilevato che l’importo della locazione proposto dalla Fondazione Don Stefano Palla Onlus è in linea con i valori per le destinazioni commerciali pubblicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate; Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
USC Ufficio Tecnico MC/rf
Considerato che la bozza di contratto di locazione dei locali ubicati al piano terra della porzione dell’unità immobiliare sita in Piazza Brembana, Via Monte Sole n. 2, censita al catasto fabbricati al foglio 8 mappale 148 sub. 701, alla quale si fa espresso rinvio, prevede tra l’altro: la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 01.01.2017 con termine 31.12.2022, con possibilità di rinnovo; la possibilità di sublocare i locali a condizione che vengano espletate attività sanitarie e socio-sanitarie; la possibilità per la parte conduttrice di recedere dal contratto in qualsiasi momento previo avviso con raccomandata A./R. di sei mesi; l’assunzione da parte dell’ASST delle spese relative alla manutenzione ordinaria e agli oneri accessori (quali pulizia, energia elettrica, telefonia, impianto e presidi antincendio, impianto lampade di emergenza, tassa rifiuti); la ripartizione tra l’ASST e la Fondazione Don Stefano Palla delle spese relative al riscaldamento e alla fornitura di acqua fredda e calda, anticipate da quest’ultima, in funzione delle superfici occupate; l’assunzione da parte della Fondazione delle spese di manutenzione straordinaria; la ripartizione in parti uguali tra i contraenti delle spese amministrative derivanti dalla stipula del contratto; Ritenuto di sottoscrivere il contratto di locazione allegato e parte integrante del presente provvedimento, DELIBERA 1.
di approvare il contratto di locazione dei locali ubicati al piano terra della porzione dell’unità immobiliare sita in Piazza Brembana, Via Monte Sole n. 2, di proprietà della Fondazione Don Stefano Palla Onlus, destinati all’espletamento dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, per un periodi di anni 6 (sei), con inizio dal 01.01.2017 e termine il 31.12.2022, comportante canone annuo di € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) senza applicazione di IVA, con aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT, nei termini stabiliti nella bozza di atto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2.
di sottoscrivere il contratto di cui al punto 1;
3.
di imputare la relativa spesa annua di € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) alle autorizzazioni n. 470 sub 1, cod. IPA ELVNHJ, e n. 470 sub 9, cod. IPA ECEU8N, “Canoni di locazione passivi fabbricati istituzionali” e di ripartirla nella misura, rispettivamente, del 15% e del 85%.
4.
di incaricare l’USC Ufficio tecnico e l’USC Amministrazione, finanza e controllo per gli adempimenti conseguenti il presente deliberato. IL DIRETTORE GENERALE dr. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO dr. Fabio Pezzoli
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dr.ssa Donatella Vasaturo
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella
Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
USC Ufficio Tecnico MC/rf
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (artt. 1571 e segg. del Codice Civile, Legge 392/78 e s.m.i.) TRA Fondazione Don Stefano Palla Onlus di Piazza Brembana (BG) Via Monte Sole n.2 – P. IVA 02221610161, rappresentata dal Presidente Busi comm. Pietro, denominato “parte locatrice” E Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS n.1 – 24127 Bergamo, C.F. e P. IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante dott. Nicora Carlo, nato a Varese il 06.10.1958, domiciliato per la carica in Bergamo – Piazza OMS n.1, denominata “parte conduttrice”.
PREMESSO CHE
a) La Fondazione Don Stefano Palla Onlus è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Piazza Brembana, Via Monte Sole n. 2 identificata nel Catasto Urbano al Foglio 8 Mappale 148 Sub. 701; b) La presente ASST è subentrata nei n. 2 contratti di locazione sottoscritti con la Fondazione Don Stefano Palla Onlus dall’ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo (ASL) e dall’ex Azienda Ospedaliera di Treviglio – Caravaggio (A.O. di Treviglio – Caravaggio) a decorrere dall’01.01.2016, a seguito dell’entrata in vigore della
Legge
Regionale
23/2015
dell’11.08.2015
“Evoluzione
del
sistema
sociosanitario lombardo” ed in forza dei Decreti n. 11971 del 31.12.2015, n. 5218 del 07.06.2016 e n. 5430 del 10.06.2016. Dall’01.01.2016, in particolare, l’ASST:
si occupa dell’espletamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte presso la struttura di cui al punto precedente;
è subentrata, in qualità di parte conduttrice, nei contratti di locazione stipulati dalle aziende sopra indicate (ex ASL ed ex A.O. di Treviglio – Caravaggio) con la Fondazione Don Stefano Palla Onlus, registrati all’Ufficio Territoriale di Bergamo in data 28/01/2011 n. 181 serie 3T (ex ASL) ed in data 03/04/2012 n. 668 serie 3T (ex A.O. di Treviglio – Caravaggio), poi aggiornato in data 10/04/2015 n. 1189 serie 3, aventi scadenza il 31.12.2016;
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c) L’ASST Papa Giovanni XXIII, con deliberazione n. ____ del __.01.2017, ha approvato la sottoscrizione del presente contratto di locazione con la Fondazione Don Stefano Palla Onlus;
TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto della locazione: una porzione al piano terra, evidenziata in colore giallo (parti in comune in colore rosso), dell’unità immobiliare individuata nell’allegato “B” (di seguito anche i “Locali”) sita in Piazza Brembana, Via Monte Sole n. 2, così come sopra descritto. 2. Durata della locazione: anni 6, con inizio dal 01.01.2017 e termine il 31.12.2022, rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte locatrice non potrà porre diniego al rinnovo del contratto alla prima scadenza, salvo nei casi e per le motivazioni previste dall’art. 28 L. 392/78. E’ consentito al conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 27 L. 392/78, con preavviso di sei mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Canone: il canone di locazione annuo è pattuito in € 9.200,00 (euro novemiladuecento) senza applicazione di IVA da pagarsi in rate semestrali scadenti il I° Gennaio e il I° Luglio di ogni anno da liquidare tramite bonifico bancario presso il domicilio del locatore. La parte locatrice, in corrispondenza delle scadenze, dovrà emettere:
n. 1 fattura con importo pari al 15% della rata semestrale indicando il codice IPA ELVNHJ, riferito a “San Giovanni Bianco – fatture acquisto di Servizi”;
n. 1 fattura con importo pari al 85% della rata semestrale indicando il codice IPA ECEU8N, riferito a “Area Territoriale (ex ASL) – Ufficio Tecnico”;
Le spese amministrative derivanti dal presente contratto sono invece ripartite in parti uguali tra i contraenti. 4. Aggiornamento ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente per un importo pari al 75% dell’indice ISTAT dell’anno precedente, per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
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5. Uso: la porzione d’immobile oggetto di locazione è concessa esclusivamente per l’espletamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie. 6. Sublocazione: la conduttrice potrà sublocare i Locali, previa comunicazione alla parte locatrice, solo per l’espletamento dell’attività di cui al punto 5. 7. Stato dell’immobile: il conduttore dichiara di aver esaminato i Locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in normale stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano pregiudicare l’uso per cui vengono concessi e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato. 8. Divieto di modifiche: ogni aggiunta che possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i Locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il consenso scritto del proprietario. 9. Manutenzioni ordinarie e straordinarie: la manutenzione ordinaria dei Locali è a carico della parte conduttrice, mentre per le parti comuni viene suddivisa in funzione delle superfici occupate, di cui all’Allegato “D”. La manutenzione straordinaria è a carico della parte locatrice. 10. Impianto e spese di riscaldamento: l’impianto di riscaldamento della porzione di immobile è collegato alla centrale termica della Fondazione Don Palla. Gli oneri per la manutenzione ordinaria della centrale termica e per la fornitura di gasolio vengono ripartiti in relazione alla superficie occupata, di cui punto 1, rapportata alla superficie totale dell’intero fabbricato. 11. Impianto e spese di fornitura acqua fredda e calda: l’impianto di fornitura acqua fredda e calda è collegato all’impianto della Fondazione Don Palla Onlus. Le spese per l’erogazione dell’acqua calda e fredda sono calcolate forfettariamente in € 1000,00 (euro mille) annue. 12. Impianto e spese di fornitura energia elettrica: l’impianto elettrico del piano terra e piano primo della porzione di fabbricato è collegato al contatore intestato alla parte conduttrice. Gli oneri per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per la fornitura dell’energia elettrica sono ripartiti in funzione delle rispettive superfici occupate nella porzione di fabbricato stessa, di cui all’Allegato “D”. La manutenzione ordinaria nei Locali viene eseguita direttamente dall’ASST. 13. Impianto e spese telefoniche: la parte conduttrice provvede all’allacciamento diretto alla rete telefonica e alla relativa manutenzione ordinaria. 14. Impianto
antincendio
e
presidi
antincendio:
la
manutenzione
ordinaria
dell’impianto antincendio e dei presidi antincendio (macchinette ed estintori) del piano terra viene eseguita dall’ASST, che, per le sole parti in comune, procede a ripartire le relative spese in funzione delle superfici occupate, di cui all’Allegato “D”.
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15. Impianto lampade d’emergenza: la manutenzione ordinaria dell’impianto lampade di emergenza dei Locali viene eseguita dalla parte conduttrice, mentre per le parti comuni procede a ripartire le relative spese in funzione delle superfici occupate, di cui all’Allegato “D”. 16. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: la denuncia di occupazione dei Locali e delle parti in comune al piano terra, ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti, viene predisposta dalla parte conduttrice. 17. Pulizia dei locali: la parte conduttrice provvede, con la propria ditta appaltatrice, alla pulizia dei Locali e delle parti comuni. L’ASST, per queste ultime, procede a ripartire le relative spese in funzione delle superfici occupate, di cui all’Allegato “D”. 18. Trattamento dati personali: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il presente comodato, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 citato. 19. Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001: È stato adottato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo un Codice Etico quale insieme di valori di etica aziendale che la stessa ASST riconosce, accetta e condivide, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo che tutti coloro che incorrano in relazioni con l’ASST, svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo. Qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerata un inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente accordo e determina la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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A tal fine, la parte locatrice dichiara di aver preso conoscenza e si impegna a osservare il Codice Etico dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo disponibile nell’area “Chi Siamo”, voce “Codice Etico”, del sito internet www.asst-pg23.it. 20. Ulteriori condizioni: a) il ritardo nel pagamento anche di una sola rata del canone o degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalla scadenza, potrà comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della conduttrice, salvo il risarcimento del maggior danno; b) la conduttrice è direttamente responsabile verso la locatrice e verso terzi per qualsiasi danno causato da lei o dal suo personale o dai suoi clienti all’immobile o alle parti o cose comuni; 21. Disposizioni di legge: per quanto non disciplinato nel presente contratto valgono le disposizioni di cui alla Legge n. 392 del 27 luglio 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché le disposizioni del Codice Civile. 22. Allegati:
Allegato “A” – Vista aerea di inquadramento;
Allegato “B” – Pianta del piano terra;
Allegato “C” – Pianta del piano primo;
Allegato “D” – Calcolo delle superfici per destinazione d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
[Luogo e data]
Per la Locatrice Fondazione Don Stefano Palla Onlus Il Presidente Busi comm. Pietro
U.S.C. Ufficio Tecnico Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli Pratica trattata da: arch. Roberto Fratus – tel. 035.2674138 Visto – procedere Direttore USC Ufficio Tecnico ing. Alberico Casati Visto – procedere Direttore Dipartimento Servizi & Tecnologie dr. Enrico Gamba Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Vincenzo Petronella
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Per la Conduttrice Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Il Direttore Generale Dott. Nicora Carlo
Fondazione Don Stefano Palla Onlus
Via Monte Sole
ALLEGATO “A” VISTA AEREA DI INQUADRAMENTO Via Monte Sole, 2 – Piazza Brembana (BG) Disegnatore: Arch. Roberto Fratus
90 210
90 210 U.S. 90 210
90 210 U.S.
ALLEGATO "D" - Calcolo delle superfici per destinazione d'uso Via Monte Sole n° 2 - PIAZZA BREMBANA ASST Papa Giovanni XXIII SUPERFICI NETTE (MQ)
COEFF. RIPARTIZ. P. COMUNI
SUPERFICI IMPONIBILI (MQ)
ID LOCALE
SERVIZIO
DESTINAZIONE
T01
Parte comune
Atrio/attesa
12,60
43,54%
5,49
T03
Attività distrettuale
Disimpegno
13,34
100,00%
13,34
T03a
Attività distrettuale
Disimpegno
9,10
100,00%
9,10
T03b
Attività distrettuale
Bagno disabili
4,67
100,00%
4,67
T04
Attività distrettuale
Segreteria / accettazione
15,82
100,00%
15,82
T05
Attività distrettuale
Ambulatorio C.A./Patenti
18,91
100,00%
18,91
T06
Attività distrettuale
Spogliatoio
4,75
100,00%
4,75
T06a
Attività distrettuale
Bagno
3,13
100,00%
3,13
T07
Attività distrettuale
Antibagno
2,88
100,00%
2,88
T07a
Attività distrettuale
Bagno
3,13
100,00%
3,13
T08
Continuità assistenziale
Locale riposo C. A.
14,07
100,00%
14,07
T08a
Continuità assistenziale
Antibagno
3,84
100,00%
3,84
T08b
Continuità assistenziale
Bagno
2,55
100,00%
2,55
T09
Attività distrettuale
Punto prelievi
12,14
100,00%
12,14
T10
Attività di ATS Bergamo
Ufficio veterinario
12,18
100,00%
12,18
T11
R.S.A. Don Palla
Ascensore
101-T02
R.S.A. Don Palla
102
Fondazione Don Palla COEFF. RIPARTIZ. P. COMUNI
SUPERFICI IMPONIBILI (MQ)
56,46%
7,11
2,89
100,00%
2,89
Vano scala
23,02
100,00%
23,02
R.S.A. Don Palla
Disimpegno/attesa
31,03
100,00%
31,03
103
R.S.A. Don Palla
Consultorio familiare
22,56
100,00%
22,56
104
R.S.A. Don Palla
Ripostiglio
3,36
100,00%
3,36
105
R.S.A. Don Palla
Consultorio familiare
13,14
100,00%
13,14
106
R.S.A. Don Palla
Consultorio familiare
12,75
100,00%
12,75
106a
R.S.A. Don Palla
Antibagno
1,40
100,00%
1,40
106b
R.S.A. Don Palla
Bagno
2,10
100,00%
2,10
107
R.S.A. Don Palla
Ufficio
25,33
100,00%
25,33
108
R.S.A. Don Palla
Antibagno
3,30
100,00%
3,30
108a
R.S.A. Don Palla
Bagno
1,71
100,00%
1,71
108b
R.S.A. Don Palla
Bagno
3,24
100,00%
3,24
109
R.S.A. Don Palla
Consultorio familiare
10,43
100,00%
10,43
mq
163,37
mq
126,00
Percentuali di suddivisione delle parti comuni dell'intera porzione di unità immobiliare:
ASST Papa Giovanni XXIII
43,54%
Fondazione Don Palla
56,46%
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -----------------------------------------------------
Pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda socio sanitaria territoriale “Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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