DIRITTI FONDAMENTALI a.a. 2015/2016
DIRITTO DI VOTO
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Suffragio universale •
diritto a cavallo fra I e II generazione
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forma di stato democratico-sociale > art. 1,2
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principio supremo > sent. 1146 del 1988
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definitivo superamento dello Stato liberale e della ristrettezza del suffragio [problema della modulazione del suffragio per via legislativa]*
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elettorato attivo > cittadinanza + capacità di agire
Statuto albertino •
Art. 39 “La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.”
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1859 > cittadini di 25 anni, capaci di leggere e scrivere e con un censo di 40 lire annue
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1882 > disgiunge censo (abbassato a 19,80 lire) dalla capacità di leggere e scrivere
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1912 > tutti i cittadini di 30 anni, a prescindere da requisiti di istruzione e censo (richiesti dai 21 ai 29 anni)
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1919 > tutti i cittadini maggiorenni di sesso maschile (per le donne è espressamente vietato l’elettorato passivo, il divieto di elettorato attivo si fondava sulla consuetudine)
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1945 > suffragio universale
Natura giuridica A. Voto = Diritto naturale dell’individuo in quanto appartenente a una comunità di individui (Rousseau > suffragio universale > d. diretta) o alla nazione (corpo politico dello Stato > suffragio limitato > Carré de Malberg Seyès > d. rappresentativa) > tramite cui l’individuo partecipa alla formazione della volontà statale [concezione che riemerge in epoca repubblicana collegata all’inviolabilità del diritto di voto > sent. 1 del 2014] B. Voto = Esercizio di una funzione pubblica statale nell’interesse della comunità di cui l’individuo fa parte, sia essa identificata con lo Stato o con la Nazione. Non esiste alcuna pretesa dell’esistenza di alcun diritto naturale di cui l’uomo in quanto tale sarebbe titolare, poiché il diritto di voto esiste solo se l’uomo stesso è parte di uno Stato. Per cui il diritto elettorale esiste solo se esiste lo stato ed è necessariamente da ricondurre allo status di cittadino piuttosto che a quello di uomo [Laband] C. Voto = è al contempo diritto individuale ed esercizio di una funzione pubblica statale > parte dello status activae civitatis che lo Stato attribuisce al cittadino e che è alla base della pretesa del singolo di partecipare alla formazione della volontà dello Stato (funzione legislativa e di indirizzo politico) [Jellinek] > •
Titolarità in capo ai cittadini
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Limitazioni legislative
[Concezione affermatasi in epoca liberale]
Titolarità •
Requisiti positivi [decostituzionalizzazione > riserva di legge implicita] •
cittadinanza > appartenenza al popolo > Stato [limite > comunità politica in senso formale e non sostanziale]*
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maggiore età > capacità di agire > deroga ex 58,1 per l’elezione del Senato [dibattito nel diritto comparato relativo all’abbassamento dell’età del voto]
Titolarità •
Requisiti negativi [limitazioni > riserva di legge rinforzata] •
incapacità civile > minori, progressivamente eliminati i divieti nei confronti di interdetti, inabilitati, ricoverati in istituto psichiatrico > art. 11 l. 180 del 1978
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indegnità morale > sospensione per chi è sottoposto a misure di prevenzione di polizia e di sicurezza e per chi è condannato alla interdizione temporanea dai pubblici uffici [progressivamente eliminati condanna per gioco d’azzardo e per fallimento > sent. 43 del 1970* > d.lgs. 5 del 2006]
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sentenza penale irrevocabile di condanna > può essere limitato in caso di sentenza irrevocabile di condanna, nonché per le misure di sicurezza detentive della libertà vigilata del divieto di soggiorno e a seguito di condanna che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea o definitiva dai pubblici uffici] > diritto comparato + giurisprudenza Corte EDU
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XII e XIII d.t.f. > valore storico
“La realtà è che, almeno nell'ordinamento attuale, il fallito subisce una diminuzione nella sua capacità che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine giuridico verso la sua persona: si può inoltre ricordare che il fallito viene iscritto in un albo pubblico, che alcuni suoi atti sono colpiti da presunzione di frode sia pure iuris tantum, e che non può assumere alcuni uffici determinati dalla legge, né svolgere alcune professioni da essa pure precisate e, secondo l'opinione comune, quegli altri uffici e quelle altre professioni per la cui esplicazione si richiede il possesso dei diritti civili. E pure in tali casi si prescinde dalla indagine sulle cause del fallimento. Non è irrazionale dunque che, senza aver riguardo ai fatti che hanno determinato il dissesto, si privi il fallito anche della capacità elettorale, sotto la specie dell'indegnità, perché l'elettorato, attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto: deve ricordarsi che v'è perfetta coincidenza tra capacità elettorale attiva e capacità elettorale passiva, onde la prima va attribuita solo se può attribuirsi la seconda”. Sent. 43 del 1970
Italiani all’estero L. cost. 1 del 2000 > conferma il diritto di voto dei cittadini che risiedano all’estero e consente di esercitarlo all’estero (e non solo nel comune di ultima residenza =) > criticità •
circoscrizione ad hoc con quote fisse di parlamentari > diseguaglianza nel peso degli elettori (a scapito di quelli residenti all’estero)
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voto per corrispondenza compatibile con la segretezza e la personalità del voto?
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Obbligo di residenza nella circoscrizione estero per i candidati della stessa > violazione dell’art. 67?
Cittadini UE Trattato di Maastricht (ora, art. 20,2 lett. b TUE)> cittadinanza di secondo grado (Cartabia Weiler) ovvero complementarietà tra cittadinanza europea o nazionale (Bartole) •
Elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE in cui risiede [riserve legislative a favore dei cittadini nazionali che riguardano il vertice esecutivo del comune]
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Elettorato attivo e passivo alle elezioni europee alle stesse condizioni del cittadino dello Stato in cui risiede [diritto di opzione]
Cittadini stranieri non UE •
Art. 2 D.Lgs. 286 del 1998 “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale”
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Paesi che riconoscono agli stranieri legalmente residenti (dopo un periodo minimo variabile) il diritto di voto alle elezioni locali > Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Svezia, Belgio, Portogallo [a condizione di reciprocità] e Regno Unito [Commonwealth]
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Italia •
fonte competente > legge statale [117,2 lett. p), 122 e 123]
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statuti regionali > previsioni a contenuto programmatico che non hanno efficacia giuridica
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legge regionale per le elezioni circoscrizionali [organismo di decentramento e di partecipazione consultiva]? > annullamento straordinario delle delibere comunali
Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. Sent. 379 del 2004
Diritto di voto e cittadinanza •
preclusione per gli stranieri poggia sul mero dato formale > necessaria modifica costituzionale che leghi il diritto di voto alla residenza (Lanchester)
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solo i cittadini, appartenendo alla comunità politica statale e possono contribuire alla determinazione dell’indirizzo politico per il Paese (Barile)*
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per gli stranieri potrebbe sorgere un conflitto di appartenenza a due diversi “popoli” (D’Orazio)
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possibilità per il legislatore di ampliare il diritto di voto per via legislativa (garanzia più tenue di quella costituzionale)
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possibilità per il legislatore ordinario di ampliare il diritto di voto alle elezioni amministrative per via legislativa (Luciani)*
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10,2 riserva alla legge la disciplina giuridica dello straniero, sottraendola alla costituzione, e consentendo alla legge di derogare il dettato costituzionale (Bonetti)
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introduzione della nozione di comunità politica in senso sostanziale > sent. 172 del 1999 (Grosso)*
D'altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere l'obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza che essi godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li riguarda, alla stessa stregua dei cittadini italiani: una legislazione - culminata nell'affermazione di principio della piena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - che induce a ritenerli parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza. … Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza richiedere agli apolidi - i quali partecipano di quella comunità di diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente imposta circa lo stabilimento della propria residenza - l'adempimento del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di costituzionalità.
Sent. 172 del 1999
Principi fondamentali del voto •
personalità, eguaglianza, libertà e segretezza
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standard di democraticità nell’espressione del suffragio > legittimazione politica/democratica degli eletti
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debbono essere garantiti in tutte le competizioni elettorali > 48,2 ha portata universale [anche elezioni di II livello, sent. 96 del 1968]
Voto personale •
esercizio del diritto in prima persona
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divieto del voto per procura, che pure è previsto in alcuni Paesi [critica Furlani]
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voto assistito per talune categorie di cittadini [art. 55,2 d.p.r. 361 del 1957]
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problemi legati al voto per corrispondenza previsto per il voto degli italiani all’estero [doppia busta]
Voto eguale •
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uguaglianza formale o in entrata ex art. 3,1 “i voti si contano e non si pesano” o “one man one vote” > •
divieto di voto plurimo, multiplo, per classi > sanzioni penali per chi vota in più sezioni del medesimo collegio o di collegi diversi [art. 103 d.p.r. 361 del 1957]
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eguale distribuzione degli elettori nelle unità territoriali in cui il voto si svolge [/ malapportionement e gerrymandering]
uguaglianza in uscita [eguale peso dei voti nella assegnazione dei seggi] > sistema elettorale*
Voto libero •
garanzia della corretta formazione delle volontà dell’elettore, affinché non sia indebitamente condizionata o coartata > sanzione penale di condotte che incidono sulla libera espressione del voto [artt. 96 e 97 d.p.r. 361 del 1957]
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accezione oggettiva = necessità di offrire all’elettore la possibilità di scegliere tra più liste concorrenti e di regolare la campagna e la propaganda elettorale [legislazione elettorale di contorno]
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accezione soggettiva = diritto di esprimere il proprio voto, di votare scheda bianca, di annullare la scheda [= versante negativo del diritto di voto, diverso il caso della mancata partecipazione al voto] + agevolare il voto delle categorie svantaggiate
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referendum > chiarezza, omogeneità e razionalità nella formulazione del quesito (sentt. 16 del 1978 e 29 del 1987) > giurisprudenza costituzionale applicabile per analogia ai simboli dei partiti che si presentano alle elezioni
Voto segreto •
Impedire che l’espressione del voto sia collegata ad un determinato elettore > ratio = evitare forme di controllo, corruzione e intimidazione
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segretezza strumentale alla libertà [contra Martines > voto palese]
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strumenti di tutela: scheda di Stato, cabina elettorale, annullamento dei voti riconoscibili
Dovere civico •
Riemerge la natura funzionale del voto > non libertà individuale ma momento di partecipazione ad una funzione pubblica
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Compromesso tra l’obbligatorietà giuridica (DC) e quella morale (PCI e PSIUP) > no voto obbligatorio ma “connotazione” negativa del non voto
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Lievissime sanzioni prevista in via legislativa e poi abolite, rimangono sanzioni penali per la propaganda astensionista da parte di ministri del culto o pubblici ufficiali in occasioni delle elezioni
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Giurisprudenza costituzionale: la mancata partecipazione ha un significato socio-politico
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Il non voto ex art. 75 corrisponde a una manifestazione della volontà elettorale [unico caso in cui il non voto è tutelato dalla costituzione]
Sentenza 1 del 2014 •
Richiama la giurisprudenza precedente > •
Silenzio costituzionale sul sistema elettorale > politicità della scelta legislativa > scelta del sistema più idoneo al contesto storico
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Eguaglianza del voto > in entrata ma non in uscita, poiché in quest’ultimo caso dipende dal sistema elettorale
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Sistema elettorale è passibile di controllo > censurabile se manifestamente irragionevole
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Moniti al legislatore volti a riconsiderare il meccanismo del premio di maggioranza
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Giudizio di proporzionalità
Sentenza 1 del 2014 •
Premio di maggioranza per la Camera dei deputati •
stabilità del governo del Paese = obiettivo costituzionalmente legittimo raggiunto tramite il premio di maggioranza
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premio di maggioranza = correttivo al sistema di trasformazione dei voti in seggi che “rovescia” la ratio proporzionale della formula elettorale che è quella di assicurare la rappresentatività della Assemblea parlamentare*** > eccessiva divaricazione tra la composizione della assemblea e il voto dei cittadini
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Parlamento organo esclusivo della rappresentanza politica nazionale (67) titolare di funzioni di indirizzo e controllo sul governo e di revisione costituzionale
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assenza di una soglia per l’accesso al premio altera il circuito democratico fondato sulla eguaglianza del voto***
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argomento comparativo
Sentenza 1 del 2014 •
Premi di maggioranza per il Senato della Repubblica •
stesse motivazioni previste per la Camera dei deputati
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irragionevolezza dei premi regionali che rischiano di “rovesciare” i risultati ottenuti dalle liste a livello nazionale favorendo la formazione di maggioranze non omogenee tra le due Camere***
Sentenza 1 del 2014 •
Liste bloccate •
la libertà del voto è compromessa dalla presenza di liste lunghe, difficilmente conoscibili, nell’ambito delle quali l’aspettativa di voto può essere delusa per effetto delle pluricandidature e del diritto di opzione
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argomento comparativo***
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alterazione per l’insieme dei parlamentari del rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti, impedendo che esso si instauri correttamente e la libera espressione del voto
Equilibrio di genere •
Sent. 422 del 1995 [elezione diretta sindaco comuni fino a 15000 abitanti > nelle liste di candidati nessuno dei due sessi può essere presente in misura maggiore ai 2/3] •
3,1 > irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate > = 51,1
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3,1 e 51,1 garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, altrettanto vale per la “candidabilita' (condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto)
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misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature
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misura non giustificabile ai sensi del 3,2 > azioni positive = misure legislative, volutamente diseguali, possono essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali.
Equilibrio di genere •
Sent. 49 del 2003 [legge elettorale della Valle d’Aosta che vietava le liste “monosesso”] •
misura che non incide sui diritti fondamentali dei cittadini, tutti egualmente eleggibili
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vincolo gravante sui soli soggetti (partiti) che compongono le liste, visto che gli elettori esprimono le preferenze
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formulazione neutra della legge dal punto di vista del genere
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quadro costituzionale di riferimento diverso > promuovere condizioni di parità fra i sessi nell’accesso alla rappresentanza elettorale
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valorizzazione delle scelte autonomamente compiute dai partiti e dalle associazioni nell’ambito della propria autonomia
Equilibrio di genere •
Sent. 4 del 2010 [ricorso contro la doppia preferenza di genere] •
riferimento alla norma statutaria sulle azioni positive per garantire l’equilibrio dei sessi nella rappresentanza > 51,1 (dopo l. cost. 1 del 2003) e 117,7 (dopo l. cost. 3 del 2001) > effettiva parità tra i sessi nella rappresentanza politica nazionale e regionale
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pluralità degli strumenti possibili (purché non si tratti di strumenti che garantiscono il risultato ovvero che incidano sulle pari opportunità delle liste e dei candidati)
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norma agisce solo se l’elettore decide di esprimere due preferenze non alterando il principio della libertà del voto
Estesa alle elezioni comunali, del Parlamento UE e della Camera dei deputati (Italicum)