MASSIMA – “…nell’appalto integrato, il concorrente alla gara è l’appaltatore, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti nel bando per la redazione del progetto esecutivo in caso di eventuale ricorso a progettisti esterni, e non anche quando l’incarico venga espletato dal proprio “staff tecnico”. Nell’appalto integrato, a differenza delle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, i progettisti interni non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di dipendenti delle imprese partecipanti alla gara. Diversamente accade per i progettisti associati in raggruppamento, perché in tal caso, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per essi prescritti, sono tenuti a firmare l’offerta prodotta in gara.” “Quanto all’asserita assenza dei requisiti con riferimento al geometra …, la cui qualifica professionale impedirebbe ex se il riconoscimento dei requisiti di progettista, va rimarcato che non ha rilievo la questione inerente le competenze professionali dei geometri, atteso che il progetto è imputabile, anche sotto il profilo della relativa responsabilità, all’impresa in possesso dell’attestazione SOA che ha operato tramite lo staff tecnico interno. Comunque, la linea di demarcazione tra la competenza del geometra e quella dell’ingegnere è data dalla tenuità e modestia dell’opera, individuata con riferimento alle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e alle capacità occorrenti per superarle. Orbene è indubbio che la realizzazione di un “villaggio industriale”, tale è l’opera in questione, riguardante opere di valore inferiore a cinque milioni di euro, che richiede spese per attività di progettazione di importo pari a 25.000,00 euro, consistente prevalentemente in capannoni prefabbricati, non risulta invasiva della competenza dell’ingegnere o dell’architetto.”
Consiglio di Stato n. 1757 del 27/03/2013
N. 01757/2013REG.PROV.COLL. N. 02751/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul
ricorso
numero
di
registro
generale
2751
del
2012,
proposto
da:
Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso la dott. Anna Bei, Studio Rosati, Roma, via Ovidio 10; contro Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma,
via
Ennio
Quirino
Visconti,
55;
Società Ge.Co. a r.l. nella qualità di mandataria capogruppo della costituenda a.t.i. con Gecoprem a r.l., entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesco Lilli, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via di Val Fiorita 90; per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO: SEZIONE I n. 00012/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara per lavori di realizzazione di un villaggio industriale Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, di Ge.Co. a r.l. e di Gecoprem a r.l. nelle rispettive qualità in atti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante; Uditi per le parti l’avv. Gennaro Terracciano, su delega degli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbano, l’avv. Angelo Clarizia, su delega dell'avv. Domenico Colaci, nonché l’avv. Andrea Manzi, su delega dell'avv. Francesco Lilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Il TAR Calabria, con sentenza n. 12 dell’11 gennaio 2011, respingeva il ricorso proposto dal Consorzio Cooperative Costruzioni per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’a.t.i. Ge.Co. – Gecoprem, della gara avente ad oggetto “il progetto esecutivo e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione di un Villaggio Industriale a sostegno delle PMI sottoposte a delocalizzazione obbligatoria”. 2.- Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma alla stregua dei seguenti motivi: erronea valutazione della censura di insufficienza della qualificazione SOA per l’attività di progettazione; erronea valutazione della censura sull’assenza di specifica qualificazione dei progettisti. Resistono all’appello il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia e le società Ge.Co. s.r.l. e Gecoprem s.r.l., nelle rispettive qualità in atti, i quali eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, perché meramente ripropositivo delle censure dedotte in primo grado e ne deducono l’infondatezza nel merito. Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e alla pubblica udienza del 23 ottobre 2012, il giudizio è stato assunto in decisione. DIRITTO 1.- L’appello è infondato nel merito e va respinto, sicché si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti. 2.- Sostiene il Consorzio appellante che l’a.t.i. aggiudicataria Ge.Co. – Gecoprem non aveva titolo a partecipare alla gara per l’assenza dei requisiti prescritti per i progettisti firmatari. La ditta aggiudicataria, pur essendosi avvalsa dell’opzione di cui alla lettera a) dell’art. 19, della l. n. 109 del 1994 (comma 1 ter, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera l, l. n. 166
del 2002), norma applicabile ratione temporis, cioè di partecipare in proprio, in quanto in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione (precisamente, la ditta Ge.Co. per la OG1 e la Gecoprem per la OS13), sarebbe priva dei “requisiti prescritti per i progettisti”, ovvero, la presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato, nel numero minimo indicato dal comma 7, art. 18, d.p.r. n. 34 del 2000, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, pure richiesti dal citato articolo 19. Ne sarebbe seguito che Ge.Co., ritenendo sufficiente l’attestazione SOA, avrebbe presentato un progetto sottoscritto da geometra, che sebbene inserito nel proprio staff, non sarebbe di qualifica idonea a predisporre la progettazione esecutiva di un villaggio industriale di importo superiore a quattro milioni di euro. A sostegno del proprio assunto, l’appellante richiama l’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006 (“Qualora il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV…”), affermando che analoga previsione si rinviene nell’art. 19, della l. n. 109 del 1994 (comma 1 ter, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera l, l. n. 166 del 2002, norma applicabile ratione temporis; che entrambe le norme prevedono una triplice opzione: a) partecipare in proprio, nel caso si posseggano i requisiti prescritti per i progettisti; b) partecipare in proprio avvalendosi di qualificati professionisti esterni da indicare nell’offerta; c) costituire un raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, come indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d, e, f, f bis, g e h; che per poter usufruire dell’opzione indicata sub a), scelta dall’aggiudicataria, sarebbe necessario il possesso da parte della ditta che intende partecipare in proprio, non solo dell’attestazione SOA per attività di progettazione per categorie e classifiche compatibili con l’oggetto di gara, ma anche dei requisiti richiesti per i progettisti, dei quali sarebbe priva l’a.t.i. aggiudicataria. 3.- La censura è priva di pregio.
La fattispecie in esame trova la sua regolamentazione esclusiva nella l. n. 109 del 1994, la cui vigenza è rimasta inalterata fino all’entrata in vigore (avvenuta in data 8 giugno 2011) del nuovo regolamento di attuazione del d. lgs. n. 163 del 2006, ossia il d.p.r. n. 207 del 2010, che ha introdotto le disposizioni operative necessarie all’applicazione da parte delle stazioni appaltanti dell’istituto disciplinato dal citato art. 53. Ciò in virtù dell’art. 253, comma 1 quinquies, del d. lgs. n. 163 del 2006, introdotto dal d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo), in cui è stato espressamente previsto che “per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5”. La legge n. 109 del 1994, applicabile alla fattispecie, contrariamente al citato art. 53 del d. lgs. n. 163 del 2006, non pone alcun limite in ordine ai requisiti dei progettisti. Nemmeno il riferimento all’art. 19, comma 1 ter l. n. 109 del 1994 giustifica la prospettazione dell’appellante, in quanto, disponendo che l’appaltatore per partecipare ad un appalto integrato “deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando”, avalla l’interpretazione della stazione appaltante. Evidente è, invero, la differenza tra l’art. 19, l. n. 104 del 1994, che usa la frase “requisiti progettuali previsti dal bando” e l’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006, che impone agli operatori economici di “possedere i requisiti prescritti per i progettisti”. Ne consegue che, mentre, l’art. 19 lascia ampio margine di scelta all’ente redattore del bando, che può limitarsi a richiedere quale requisito progettuale il semplice possesso da parte dell’imprenditore dall’attestazione SOA per prestazione di progettazione (che comunque è rilasciata in considerazione della presenza di un adeguato staff tecnico interno), l’art. 53 rende invece obbligatoria la dimostrazione della specifica esperienza da parte dei progettisti, anche se componenti dello staff tecnico dell’impresa.
In conclusione, il citato art. 19, comma 1 ter ha ampiamente legittimato la lex specialis della gara de qua, laddove nel pieno rispetto del fondamentale principio della par condicio, ha richiesto alle imprese partecipanti, da un lato di comprovare soltanto di avere al proprio interno la disponibilità di un adeguato staff tecnico per come attestato dalla certificazione SOA e, dall’altro lato, ha chiarito che la dimostrazione dei requisiti dei progettisti sarebbe stata necessaria soltanto negli altri due casi alternativi, ossia quello di raggruppamento temporaneo con progettista ovvero quello di affidamento all’esterno di un incarico per la redazione del progetto esecutivo. 4.- In tale contesto normativo è del tutto legittimo il bando di gara che, al punto III 2.2. (“Capacità tecnica”), ha richiesto quale requisito per la redazione del progetto esecutivo ai fini della partecipazione alla gara (lettera d) il “possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica V e OS 13 classifica IV, oppure in alternativa, raggruppamento con soggetto ex art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) o h) del Decreto legislativo n. 163 del 2006, associato come mandante, oppure indicazione dello stesso soggetto ai fini della redazione del progetto esecutivo; in tali ultimi due casi progettista con requisiti di cui all’art. 63, comma 1, lettera o), d.p.r. n. 554 del 1999, ossia aver svolto servizi tecnici inerenti la progettazione e/o esecuzione di capannoni prefabbricati per impianti industriali, per un importo non inferiore a 3 volte l’importo complessivo dei lavori in appalto (base d’asta più oneri della sicurezza)”. Coerentemente, il punto 2.3. del disciplinare di gara dispone che “a) ai fini della redazione del progetto esecutivo il concorrente deve rispettare una delle seguenti tre condizioni: 1) l’attestazione S.O.A….per le classifiche di importo non inferiore a quelle previste dal bando,…a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico; 2) aver associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) o h) del decreto legislativo n. 163 del 2006; 3) aver prescelto, quale incaricato della redazione del progetto esecutivo, un soggetto tra quelli elencati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) o h) del decreto legislativo n. 163 del 2006”,
precisando pure alla successiva lett. b) che “nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3, i soggetti prescelti per la redazione del progetto esecutivo ai sensi della precedente lettera a), devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali: 1)…2) i requisiti di cui all’art. 66 del d.p.r. n. 554/99: aver svolto servizi tecnici di cui all’articolo 50 del d.p.r. n. 554/99 negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del bando, per lavori individuati per classi e categorie di cui si compone il progetto, per lavori individuati per classi e categorie di cui si compone il progetto, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a 3 volte l’importo dei lavori in oggetto”. E’ chiaro, quindi, che per quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara (lex specialis), ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
concorsuale
in
trattazione,
bastava,
alternativamente, il rispetto di una delle tre condizioni sopra previste e, dunque, anche il solo possesso dell’attestazione SOA riguardante la progettazione e comprovante la presenza nell’impresa di un adeguato staff tecnico. Ne discende la piena regolarità del progetto presentato dall’a.t.i. aggiudicataria, valendo a tale scopo la sola sottoscrizione dei legali rappresentanti delle imprese associate. 5.- Inammissibile e infondato è il secondo motivo, basato sulla mera affermazione presuntiva e indimostrata che il progetto non sarebbe stato redatto dagli staff tecnici delle imprese associate, ma piuttosto da professionisti esterni, i quali, a dire dell’appellante, avrebbero svolto operazioni non subappaltabili. Il motivo è infondato perché, come detto, il progetto è stato redatto dagli staff tecnici delle imprese associate regolarmente qualificate per la progettazione e la lex di gara non imponeva la sottoscrizione degli elaborati progettuali nel caso di ricorso a progettisti “interni” allo staff tecnico del concorrente. Ciò per la semplice ragione che nell’appalto integrato, il concorrente alla gara è l’appaltatore, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti nel bando per la redazione del progetto esecutivo in caso di eventuale ricorso a progettisti esterni, e non anche quando l’incarico venga espletato dal proprio “staff tecnico”.
Nell’appalto integrato, a differenza delle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, i progettisti interni non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di dipendenti delle imprese partecipanti alla gara. Diversamente accade per i progettisti associati in raggruppamento, perché in tal caso, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per essi prescritti, sono tenuti a firmare l’offerta prodotta in gara. In questo contesto è legittima la sottoscrizione del progetto dell’a.t.i. Ge.Co. – Gecoprem da parte del geometra Antonio Gentile, coordinatore dello staff tecnico della Ge.Co. e dall’architetto Celestino La Gamba, quale direttore tecnico dell’impresa Gecoprem. 6.- Quanto all’asserita assenza dei requisiti con riferimento al geometra Antonio Gentile, la cui qualifica professionale impedirebbe ex se il riconoscimento dei requisiti di progettista, va rimarcato che non ha rilievo la questione inerente le competenze professionali dei geometri, atteso che il progetto è imputabile, anche sotto il profilo della relativa responsabilità, all’impresa in possesso dell’attestazione SOA che ha operato tramite lo staff tecnico interno. Comunque, la linea di demarcazione tra la competenza del geometra e quella dell’ingegnere è data dalla tenuità e modestia dell’opera, individuata con riferimento alle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e alle capacità occorrenti per superarle. Orbene è indubbio che la realizzazione di un “villaggio industriale”, tale è l’opera in questione, riguardante opere di valore inferiore a cinque milioni di euro, che richiede spese per attività di progettazione di importo pari a 25.000,00 euro, consistente prevalentemente in capannoni
prefabbricati,
non
risulta invasiva della competenza dell’ingegnere o
dell’architetto. 7.- Infondata è l’ulteriore censura di violazione dell’art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’asserita redazione del progetto da parte di professionisti esterni.
Ai professionisti esterni è stato affidato l’incarico di predisporre alcuni elaborati specialistici nel pieno rispetto della normativa di settore. Invero, l’art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che “in tutti gli affidamenti …l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”. Nel caso, i professionisti esterni hanno acquisito la sola attività consentita dalla norma, mentre i progettisti interni hanno assunto la responsabilità dell’intera progettazione, che ha carattere unitario e organico, nel senso che lo staff tecnico ha assunto la responsabilità di coordinamento delle varie prestazioni specialistiche e quindi la paternità dell’intero progetto. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto. La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia e in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di Ge.Co. a r.l. e di Gecoprem a r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Trovato, Presidente Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/03/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)