Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SEMINARIO Attuazione dei Reg.(CE)1224/2009 E Reg.(UE) 404/2011: questioni aperte e difficoltà applicative. Cagliari, 24 aprile 2012
Maria Severina Liberati
CONTESTO
Nel contesto della P.C.P. la ratio del regolamento controlli e’ di armonizzare e semplificare la normativa esistente, anche internazionale: dal regolamento mediterraneo al regolamento (ce) 1005/2008, teso ad eliminare e prevenire la pesca illegale, lo scopo e’ raggiungere uno sfruttamento sostenibile della risorsa per garantire migliori condizioni socioeconomiche e ambientali dell’intero settore, favorendo maggiore redditi, multifunzionalita’ dell’impresa ittica e ricambio generazionale.
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CONTESTO NORMATIVO
La normativa nazionale e comunitaria nell’ambito dei controlli disciplina la tracciabilità del prodotto ittico dalla cattura alla prima vendita attraverso la produzione di documentazione utile all’istituzione di un valido sistema di rintracciabilità.
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Reg. (CE) 1224/09 e Reg. (UE) 404/11
Il sistema dei controlli non deve intendersi necessariamente con una valenza punitiva, ma come un valido strumento di controllo del mercato a garanzia dei consumatori che sono indotti ad acquistare di più.
quindi come importante strumento di rilancio del settore e di tutela degli operatori onesti.
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Responsabilità del comandante
• • • • •
Compilazione e trasmissione: giornale di pesca, dichiarazione di sbarco. Modalità di trasmissione: le imbarcazioni di lft<10mt sono esentate; le imbarcazioni di 10
12mt devono essere dotati di un tablet e-logbook attraverso il quale effettuare le trasmissioni. 5
DECRETO ESENZIONI
E’ in fase di registrazione alla Corte dei Conti. Imbarcazioni di 12
Partita
Tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti devono essere suddivisi in partite anteriormente la prima vendita.
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Partita Definizione Quantitativo di prodotti della pesca (o dell’acquacoltura) di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppi di pescherecci, (o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura).
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Partita
Codice della partita • N° UE dell’imbarcazione o del gruppo di imbarcazioni, • data della partita (presumibilmente la data di sbarco), • N° progressivo. 9
Partita
• • • • • • • •
Le informazioni minime per tutte le partite dei prodotti della pesca (e dell’acquacoltura): Codice partita; N° UE, matricola e nome del peschereccio (o nome dell’unità di produzione in acquacoltura); Codice FAO alfa 3 di ogni specie; Data delle catture (o data di produzione); Peso netto di ciascuna specie in kg o n°di individui (TONNO ROSSO); Nome e indirizzo dei fornitori; Denominazione commerciale, denominazione scientifica, zona geografica e metodo di produzione; Eventuali prodotti della pesca precedentemente surgelati. 10
Partita Le informazioni relative a: - denominazione commerciale, - denominazione scientifica, - pertinente zona geografica, - metodo di produzione, - se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati, devono essere a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio. In particolare, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite cartelloni pubblicitari o poster. Tutte le informazioni precedentemente citate devono essere associate alla partita entro la prima vendita attraverso l’etichettatura, l’imballaggio della partita o un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. 11
Responsabilità degli operatori
A seguito dello sbarco, il prodotto può: • essere trasportato → documento di trasporto • preso in carico → assunzione in carico • venduto → nota di vendita
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Procedura di registrazione Gli operatori, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca, devono essere registrati presso l’Autorità competente, utilizzando la procedura di registrazione disponibile sul sito www.controllopesca.politicheagricole.it, cui è possibile accedere tramite il portale www.politicheagricole.gov.it .
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Inoltre l’Amministrazione ha predisposto un servizio di HELP-DESK TELEFONICO ed INFORMATICO: 06.5908.4416 – 4609 – 4603 [email protected] [email protected] [email protected] 13
Procedura di registrazione
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Procedura di registrazione
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Procedura di registrazione La procedura di registrazione si articola in due momenti: 1. l'operatore deve inserire nell’apposita sezione: • • • • •
il proprio cognome ed il proprio nome; un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni; creare un codice identificativo dell'utente; creare una password; prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs.196/2003.
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Procedura di registrazione
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Procedura di registrazione La procedura di registrazione si articola in due momenti: 2. Al termine della procedura iniziale di registrazione sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato un collegamento di accesso attraverso il quale l'operatore potrà portare a termine la registrazione mediante l'inserimento delle seguenti informazioni: • se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza; • se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento d'identità; • se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di costituzione, forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e nome del legale rappresentate, nonché luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza dello stesso; • se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nonché copia elettronica di un valido documento d'identità del legale rappresentante. 18
Procedura di registrazione
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Procedura di registrazione Importante •
Le ditte individuali si devono registrare inserendo solo il codice fiscale.
•
Le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la ragione sociale come presente in anagrafe tributaria.
•
Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.
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Adempimenti a carico del vettore Compilazione e trasmissione del documento di trasporto Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare un documento di trasporto che deve accompagnare il prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48 ore dal caricamento. Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui sopra se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno dell’area portuale o entro 20 km dal luogo di sbarco. 21
Documento di trasporto Compilazione e trasmissione del documento di trasporto Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare un documento di trasporto che deve accompagnare il prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48 ore dal caricamento. Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui sopra se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno dell’area portuale o entro 20 km dal luogo di sbarco. 22
Documento di trasporto
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Adempimenti a carico degli operatori registrati
-Dichiarazione di assunzione in carico.
- Nota di vendita.
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Dichiarazione di assunzione in carico L’operatore commerciale può assumere in carico il prodotto dal peschereccio, al fine di svolgere un mero servizio di vendita per conto del comandante del peschereccio, senza mai acquistare il prodotto, che sarà acquistato successivamente da un altro operatore tenuto all’obbligo della registrazione. In particolare, la dichiarazione di assunzione in carico va temporalmente collocata tra lo sbarco e la prima vendita quando in questo lasso di tempo i prodotti della pesca vengano conferiti ad un soggetto che non li acquista, pur immettendoli sul mercato, e che ha quindi l’obbligo di compilare e trasmettere una dichiarazione di assunzione in carico. 25
Dichiarazione di assunzione in carico
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Nota di vendita
L’operatore commerciale può acquistare il prodotto dal peschereccio, configurandosi una prima vendita, ed in qualità di primo acquirente dovrà emettere una nota di vendita. La nota di vendita va temporalmente collocata al momento dell’effettiva prima vendita e deve essere compilata e trasmessa dal primo acquirente.
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Nota di vendita
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Modalità di trasmissione dei dati Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi ai predetti documenti, questa dovrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità: -
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Formato elettronico tramite l’accesso alla sezione dedicata all’inserimento dei dati, obbligatorio per gli operatori con fatturato annuo superiore a 200.000 euro; i dati possono essere trasmessi elettronicamente sia attraverso una procedura di inserimento on-line “Gestione dati operatore” sia attraverso il download di un tracciato record, entrambi disponibili sul sito controlli. Formato cartaceo del documento di cui agli Allegati B e C al D.D. 28 dicembre 2011, n. 155, firmato e timbrato dall’operatore, da presentare alle Autorità marittime territorialmente competenti, per gli operatori con fatturato annuo inferiore a 200.000 euro. 29
Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Prima Fattispecie Operativa
Armatore
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO
Organizzazioni di Produttori
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO
Grossisti
Ristoranti NOTE DI VENDITA
Pescherie 36
Seconda Fattispecie Operativa PESCHERECCIO
PESCHERECCIO NON C’È ASSUNZIONE IN CARICO
PESCHERECCIO
NON C’È ASSUNZIONE IN CARICO
COOPERATIVA ARMATRICE
GROSSISTI
RISTORANTI NOTE DI VENDITA
PESCHERIE
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Terza Fattispecie Operativa ARMATORE
COOPERATIVA
GROSSISTI
NOTE DI VENDITA
RISTORANTI
NOTE DI VENDITA
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO
PESCHERIE
NOTE DI VENDITA 38