Corso Pratico CGN
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IL MODELLO 730/2011:
NOVITÀ, ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI Casi Pratici
A cura del Centro Studi CGN: Nicola Forte Annalisa Fedrigo Antonio Fior Angela Palin Adriano Perosa
D.7.5 – D.7.12 da Regolamento DCEC Materia “Diritto tributario e processuale tributario” da Regolamento CDL Dispensa non vendibile e riservata ai partecipanti agli eventi Unoformat. Chiusa per la stampa in data: 28/02/2011 - Stampata da: Tipografia Rapini s.n.c. Tutti i diritti sono riservati, é vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.
INDICE
INDICE LE NOVITÀ DEL MODELLO 730...................................................................................................... 5 Le novità in pillole.......................................................................................................................... 6 La cedolare secca del 20% per gli immobili nella provincia de L’Aquila........................................ 6 Gli incrementi di produttività – Il recupero delle maggiori somme pagate ..................................... 8 Esenzione dell’addizionale comunale ed altre agevolazioni ......................................................... 8 Il credito d’imposta sull’attività di mediazione ed ulteriori novità .................................................. 9 La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ........................................................... 10 Detrazioni d’imposta.................................................................................................................... 11 FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO ..................................................................................... 12 Ripartizione figli a carico per coppie conviventi non sposate ...................................................... 12 Separazione in corso d’anno e convivenza................................................................................. 13 Quarto figlio nato in corso d'anno d'imposta e calcolo detrazioni................................................ 14 Pensionato con redditi da fabbricato: condizioni di esonero ....................................................... 15 QUADRO A..................................................................................................................................... 17 Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime di libero mercato....................................... 17 Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime vincolistico tassato in base al canone ...... 19 QUADRO B..................................................................................................................................... 21 Abitazione principale parzialmente locata ................................................................................... 21 Immobile dato in comodato e locato dal comodatario ................................................................. 23 Immobile in ristrutturazione e variazione della rendita ................................................................ 25 Uso gratuito in presenza di altro immobile di proprietà ............................................................... 26 Immobile in comproprietà locato ad un comproprietario ............................................................. 28 QUADRO C..................................................................................................................................... 30 Fruizione della tassazione agevolata su compensi per incrementi della produttività di lavoro in mancanza di requisiti................................................................................................................... 30 Somme erogate per l’incremento della produttività – scelta di convenienza tra tassazione ordinaria ed imposta sostitutiva................................................................................................... 32 Pensionato con compensi per lavori socialmente utili con reddito complessivo superiore ad euro 9.262,22 ...................................................................................................................................... 36 1
INDICE
QUADRO D..................................................................................................................................... 39 Reddito da terreno locato e situato all’estero .............................................................................. 39 Tassazione compensi attività sportive dilettantistiche ................................................................. 41 Rimborso di oneri in presenza di contributi ricevuti successivamente ........................................ 44 Plusvalenza da cessione di immobile nel quinquennio ............................................................... 46 QUADRO E..................................................................................................................................... 48 Acquisto veicoli adattati per portatori di handicap e spese di manutenzione straordinaria ......... 48 Spese sanitarie per familiari non a carico - patologie esenti ....................................................... 50 Spese sostenute dai familiari per genitore in casa di riposo ....................................................... 52 Contributi versati al fasi (fondo assistenza sanitaria integrativa) da lavoratore dipendente, spese parzialmente rimborsate.............................................................................................................. 54 Rinegoziazione mutuo per un importo maggiore alla residua quota capitale .............................. 55 Mutuo acquisto abitazione principale: determinazione della quota detraibile.............................. 56 Mutuo costruzione abitazione principale, determinazione quota interessi detraibile................... 58 Mutuo acquisto abitazione, coefficiente di detraibilità interessi ................................................... 60 Soggetti rilevanti ai fini della detraibilità dei premi versati per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni........................................................................................................................................ 61 Spese di istruzione universitaria e detrazione per canoni di locazione ....................................... 62 Spese funebri sostenute in due periodi d’imposta....................................................................... 64 Spese per attività sportive praticate da ragazzi: limiti della detrazione ....................................... 65 Detrazione delle spese per la frequenza di asili nido .................................................................. 67 Spese sostenute per il riscatto degli anni di laurea per familiare a carico................................... 69 Assegno periodico corrisposto al coniuge: casistiche per la deducibilità (arretrati, quota figlio ed aggiornamento istat).................................................................................................................... 71 Deduzione dei contributi per addetti ai servizi domestici: quota a carico del datore di lavoro..... 73 Previdenza complementare – deduzione ordinaria ..................................................................... 75 Previdenza complementare: compresenza di contributi del dichiarante e di familiari fiscalmente a carico........................................................................................................................................... 77 Spese di manutenzione straordinaria che si protraggono per più anni ....................................... 79 Ristrutturazioni edilizie con più tipologie di interventi nello stesso anno ..................................... 81 Detrazione 36%: rideterminazione della rata per contribuente con più di 80 anni ...................... 83 2
Immobile ereditato da soggetto che ha rideterminato in tre rate ................................................. 84 Detrazione 55%: limite detraibilità in presenza di differenti interventi ......................................... 86 Detrazione 36% e 55%: detraibilità dei beni significativi ............................................................. 88 Detrazione 55%: interventi che si protaggono per più anni – comunicazione all’agenzia delle entrate ......................................................................................................................................... 90 Detrazione 36% e 55%: calcolo di convenienza ......................................................................... 92 Detrazione per canoni di locazione: calcolo della detrazione più favorevole .............................. 94 QUADRO F ..................................................................................................................................... 96 Rimborso delle maggiori imposte pagate per somme erogate a titolo di incremento della produttività nel 2009 .................................................................................................................... 96 QUADRO G .................................................................................................................................... 98 Credito d’imposta per reddito prodotto all’estero......................................................................... 98 Canone di locazione non percepito integralmente .................................................................... 101 Credito d'imposta per riacquisto prima casa ............................................................................. 103 Credito d’imposta relativo a mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali .................................................................................................................................................. 105 L’ASSISTENTE CGN.................................................................................................................... 107 Cosa fa L’Assistente CGN? ................................................................................................... 107
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
LE NOVITÀ DEL MODELLO 730 A cura di Nicola Forte - Commercialista in Roma – Centro Studi CGN
L’approvazione dei modelli di dichiarazione ha spesso rappresentato un momento molto importante per gli operatori. Infatti la modulistica recepiva tutti gli interventi normativi che si erano succeduti nel corso del periodo d’imposta e la tendenza del legislatore negli anni passati è stata quella di introdurre nel sistema tributario diverse novità di interesse comune per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, né di lavoro autonomo. Negli ultimi anni, però, si è manifestata una significativa inversione di tendenza e gli interventi normativi più radicali sono stati finalizzati alla lotta contro l’evasione fiscale. In sostanza il gettito atteso dalle manovre fiscali trae origine da una serie di provvedimenti finalizzati a ostacolare l’utilizzo fraudolento dei crediti d’imposta in compensazione e dal rinnovato strumento del redditometro oltre che dal “nuovo” accertamento sintetico. La nuova tendenza, come d’altra parte si è già verificato nel corso degli ultimi anni, ha determinato una serie di modifiche normative con un impatto particolarmente limitato sul modello 730/2011. La principale novità della modulistica, relativa ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, riguarda la possibilità di recuperare la maggiore IRPEF versata sugli straordinari che hanno dato luogo ad un incremento della produttività aziendale nel 2008 e nel 2009. Ulteriori novità rappresentano, di fatto, un’anticipazione delle disposizioni in tema di federalismo fiscale quali quelle concernenti la previsione di una cedolare secca del 20% relativa agli affitti delle abitazioni ubicate nella provincia de L’Aquila e la possibilità per i Comuni di modulare l’addizionale comunale in relazione alla posizione soggettiva dei contribuenti. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli: x
730 base, relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2011, relativamente ai redditi del 2010;
x
730-1, da utilizzare per effettuare la scelta dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF;
x
730-2, che funge da ricevuta della documentazione esibita dal contribuente;
x
730-3, contenente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
x
730-4, relativo al risultato della liquidazione.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
Le novità in pillole È stato già anticipato come le novità presenti nel modello 730/2011 siano numericamente limitate. Tuttavia, prima di effettuare un esame analitico delle stesse, è opportuno fornire al lettore un panorama generale degli interventi posti in essere e trasfusi nella modulistica di quest’anno: x
inserimento all’interno del quadro B di un’apposita colonna 8 da utilizzare per esercitare l’opzione di assoggettamento dell’ammontare dei canoni di locazione percepiti alla nuova imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura secca del 20% per gli immobili situati nella provincia de L’Aquila;
x
è stata istituita un’apposita sezione IX nel quadro F per consentire il recupero del credito conseguente alla mancata applicazione dell’imposta sostitutiva dei compensi erogati per gli incrementi di produttività o per il lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009 e tassati sulla base di un’imposizione progressiva;
x
sono state inserite due nuove caselle nel quadro F per segnalare eventuali casi di esenzioni per l’addizionale comunale;
x
è stata inserita nel quadro G la nuova sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni” a seguito del riconoscimento alle parti che si sono avvalse dell’istituto della mediazione per la definizione di una controversia civile o commerciale di un credito d’imposta mentre la sezione II accoglie il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui Fondi Pensione;
x
è stato previsto un campo ove inserire la seconda rata della detrazione per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici (effettuati nel periodo compreso tra il 7 febbraio ed il 31 dicembre 2009) ed utilizzati per l’arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione.
La cedolare secca del 20% per gli immobili nella provincia de L’Aquila Il modello 730/2011 consente l’applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sulle locazioni di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila. Si tratta, per ora, di una prima applicazione, limitata alla sola provincia de L’Aquila, che potrebbe costituire l'anteprima della prossima cedolare secca, sulle locazioni abitative, unitamente al pacchetto di misure sul federalismo fiscale. La nuova misura è stata introdotta dall’art. 2, comma 228 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria del 2010). La concreta attuazione della stessa è avvenuta con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 marzo 2010. Per la gestione della cedolare secca de L'Aquila, nel modulo 730 è stata inserita un'apposita colonna nella sezione I del Quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati. Si tratta della colonna 6
LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
indicata con il numero 8 e denominata, per l'appunto, «cedolare L'Aquila», che dovrà essere barrata per ogni immobile ad uso abitativo dato in locazione, per il quale il locatore opti per la tassazione dell'intero reddito con l'imposta sostitutiva del 20% prevista dalla norma. Le modalità applicative di tale criterio di tassazione sono state definite, come già anticipato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo.
La possibilità di
tassazione agevolata riguarda esclusivamente i contratti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
Presupposti: Il contratto di locazione deve essere stato stipulato: x
ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti di locazione a canone convenzionale);
x
tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
deve avere per oggetto immobili: x
ad uso abitativo;
x
ubicati nella provincia de L’Aquila.
L'imposta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010, unitamente alla base imponibile e agli estremi di registrazione del contratto. Per il versamento, da effettuare tramite modello F24 entro i termini previsti per il saldo IRPEF 2010 (cioè 16 giugno 2011 ovvero 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%), sarà istituito un apposito codice tributo. Il pagamento può essere rateizzato e può avvenire anche tramite compensazione con eventuali crediti vantati. Per i contribuenti che presenteranno il modello 730, l'imposta sostitutiva sarà trattenuta dal soggetto che presta l'assistenza fiscale (sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati). Per quanto riguarda l'acconto IRPEF 2011, il provvedimento prevede che la base di calcolo dovrà comprendere anche l'imponibile assoggettato a imposta sostitutiva nel 2010. L’obiettivo che si è inteso conseguire con l’applicazione anticipata della cedolare secca sugli affitti dei predetti immobili è stato quello di agevolare il reperimento di immobili disponibili dopo il sisma che ha colpito L’Aquila e la provincia.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
Gli incrementi di produttività – Il recupero delle maggiori somme pagate È stata inserita una sezione all’interno del quadro F (rigo F13) per consentire il recupero delle maggiori somme pagate sulle somme corrisposte dai datori di lavoro, per incremento della produttività, negli anni 2008 e 2009, laddove su queste somme non sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%. Le ragioni che hanno suggerito la modifica della modulistica per consentire il recupero delle maggiori imposte versate risiedono nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 2010. In particolare il documento di prassi ha chiarito che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, stabilita nella misura del 10%, anche le erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario se sono riconducibili a “incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. L’agevolazione che prevedeva l’applicazione dell’imposta sostitutiva era in vigore nel periodo d’imposta 2008 (D.L. n. 93/2008). Conseguentemente è stata ora prevista la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore IRPEF versata per il 2008 e 2009 laddove i compensi, pur essendo relativi ad un incremento di produttività, siano stati assoggettati a tassazione proporzionale anziché alla tassazione sostitutiva. A tal proposito si ricorda che l’agevolazione consistente nella possibilità di beneficiare della tassazione sostitutiva è stata prorogata e quindi è in vigore anche con riferimento al periodo d’imposta 2010. In questo caso i soggetti interessati potranno compilare, per fruirne, il rigo C5. Non sono interessati alla compilazione della nuova sezione i contribuenti che, ritenendo di aver versato una maggiore IRPEF, abbiano già presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, ovvero coloro che hanno presentato una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per beneficiare della tassazione più favorevole.
Esenzione dell’addizionale comunale ed altre agevolazioni Il nuovo modello 730/2011 prevede la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni in merito al pagamento delle addizionali comunali. In particolare sono state inserite due nuove colonne in corrispondenza dei righi F7 e F8: x
la colonna 1 deve essere utilizzata per indicare la soglia di esenzione che il Comune ha deliberato con riferimento all’anno 2010 (rigo F7) o 2011 (rigo F8);
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
x
la colonna 2 deve essere utilizzata per indicare l’aliquota agevolata deliberata dal Comune nell’anno 2010 (rigo F7) o 2011 (rigo F8);
x
la colonna 3 riguarda eventuali agevolazioni diverse dalle precedenti. Ad esempio il Comune potrebbe aver deliberato l’applicazione di aliquote diverse per scaglioni di reddito. In questo caso la casella deve essere appositamente contrassegnata.
La sezione VI, che riporta l’aggiunta delle nuove caselle, deve essere compilata solo dai contribuenti residenti in uno dei Comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione o un’aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive del contribuente.
Il credito d’imposta sull’attività di mediazione ed ulteriori novità L’art. 20 del D.Lgs n. 28 del 2010 ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi abilitati. In particolare viene riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino ad un massimo di Euro 500, ridotto alla metà (quindi, Euro 250) nel caso di insuccesso. È stata quindi introdotta nel modello 730/2011 la nuova sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni”. Tale credito d’imposta: x
non può essere chiesto a rimborso tramite la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle entrate;
x
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
Relativamente al predetto credito d’imposta deve essere precisato che: x
il suo reale ammontare verrà stabilito con apposito decreto;
x
la quota effettivamente spettante sarà determinata in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato;
x
entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati;
x
può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
Il credito d’imposta utilizzabile all’interno del Modello 730/2011 è quello relativo alle mediazioni concluse nel 2010. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Ministero della Giustizia può comunicare il predetto credito entro il 30 maggio e che la scadenza per la presentazione del 730 al sostituto d’imposta coincide con il 2 maggio, i soggetti interessati dovranno necessariamente posticipare la presentazione del modello al 31 maggio 2011, a un professionista o a un Caf, al fine di poter beneficiare del predetto credito fiscale sulle conciliazioni di controversie civili e commerciali. La novità appena illustrata è sicuramente la più significativa in tema di crediti d’imposta, tuttavia deve essere anche ricordata la previsione della nuova sezione II “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”. Sono interessati alla compilazione di questa nuova sezione i contribuenti che hanno aderito a forme pensionistiche complementari. Tali soggetti possono richiedere per particolari esigenze quali, ad esempio, l’acquisto della prima casa, un’anticipazione delle somme maturate sul proprio fondo pensione con la possibilità di effettuare, successivamente, un reintegro dello stesso. La reintegrazione del fondo pensione può essere effettuata seguendo diverse modalità. In particolare si può procedere tramite il versamento in un’unica soluzione, ovvero mediante successive contribuzioni, anche annuali. Gli importi versati possono eccedere il limite di Euro 5.164,57. È previsto un credito d’imposta sulla parte eccedente il predetto limite.
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici Non sono state previste novità sostanziali per poter beneficiare nel modello 730/2011 della seconda rata della detrazione Irpef per gli acquisti, effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, utilizzati quali arredi di immobili oggetto di ristrutturazione. I contribuenti interessati dovranno compilare, per fruire del beneficio, la colonna 4 del rigo E37. Conseguentemente non attribuiscono alcun diritto alla detrazione le spese sostenute nel 2010. Il contribuente, al fine di avvalersi dell’agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998 e successive modificazioni, recante il regolamento attuativo. In particolare il contribuente deve aver inviato l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai “dati relativi ai lavori di ristrutturazione” la data del 1° luglio 2008, ovvero una data successiva.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730
Detrazioni d’imposta Con riferimento alle spese sostenute nel 2010 non è più possibile beneficiare delle detrazioni d’imposta per le spese di autoaggiornamento dei docenti, per l’abbonamento ai mezzi pubblici e per l’acquisto di arredi. Invece sono state prorogate le agevolazioni concernenti: x
la detrazione del 36% per coloro che hanno effettuato opere di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo fino al 31 dicembre del 2010, con un limite massimo di spesa di Euro 48.000 da suddividere in dieci anni;
x
la detrazione del 55% relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
x
la detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, soccorso e difesa. La detrazione in questo caso prevede un massimale fino Euro 149,50.
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FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO
FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO Caso N. 1
Ripartizione figli a carico per coppie conviventi non sposate Il Sig. Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z) con reddito complessivo di euro 41.000,00 e la Sig.ra Bianchi Sara (BNCSRA69L55H501G) sono genitori conviventi non coniugati di Rossi Mara (RSSMRA04B54H501T). Soluzione Entrambi i contribuenti possono indicare il codice fiscale della figlia nel secondo rigo del riquadro dei familiari a carico. La detrazione compete al 50%. Non essendo coniugati non indicheranno nulla nel primo rigo che prevede l'indicazione del codice fiscale del coniuge.
Figura 1
La detrazione1 potenziale per la figlia fiscalmente a carico è pari al 50% di euro 800,00 = 400,00 (95.000,00 - reddito complessivo) / 95.000,00 (95.000,00 - 41.000,00) / 95.000,00 = 0,5684 400,00 x 0,5684 = 227,36 arrotondato a euro 227,00
1
Art.12 del TUIR.
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FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO
Caso N. 2
Separazione in corso d’anno e convivenza Il Sig. Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z) con reddito complessivo di euro 44.500,00 coniugato con la Sig.ra Bianchi Sara (BNCSRA69L55H501G) fiscalmente a carico, si separa con sentenza emessa dal Tribunale ad ottobre. Il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi convivono anche dopo la separazione. Soluzione Il contribuente nel primo rigo inserisce il codice fiscale del coniuge fiscalmente a carico e indica il numero di mesi fino alla data della sentenza di separazione (10 mesi). Il contribuente può inoltre compilare un secondo rigo mettendo il codice fiscale della Sig.ra Bianchi Sara quale altro familiare fiscalmente a carico per i restanti 2 mesi. La moglie può essere inserita tra gli altri familiari2 fiscalmente a carico in quanto percepisce un reddito inferiore ad euro 2.840,51 e convivente con il dichiarante.
Figura 1
La detrazione per il coniuge a carico è così determinata: la detrazione teorica rapportata ai mesi è pari a euro 575,00 (che corrisponde a 690,00 x 10 / 12) 575,00 x ( 80.000,00 - reddito complessivo) / 40.000,00 575,00 x ( 80.000,00 - 44.500,00) / 40.000,00 = 510,31 arrotondato a 510,00
Le detrazioni per altri familiari a carico è così determinata: La detrazione teorica è pari a euro 125,00 che corrisponde a 750,00 x 2 / 12. 125,00 x (80.000,00 - reddito complessivo) / 80.000,00 125,00 x (80.000,00 - 44.500,00) / 80.000,00 = 55,46 arrotondato ad euro 55,00
2
Art.433 del Codice Civile.
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FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO
Caso N. 3
Quarto figlio nato in corso d'anno d'imposta e calcolo detrazioni Contribuente coniugato, con coniuge non a carico, con reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze pari ad euro 54.000,00. Il contribuente è padre di tre figli di età maggiore di tre anni. A settembre dell'anno d'imposta è nato il quarto figlio. Essendo tra i coniugi quello con reddito più elevato, la detrazione per i figli, in seguito ad accordo tra gli stessi, verrà a lui attribuita nella misura del 100%. Soluzione La maggiorazione spettante in ragione del numero dei figli si applica per l'intero anno a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. Di conseguenza la detrazione teorica per il contribuente è pari ad euro 1.000,00 per i primi tre figli e euro 1.100,00 rapportata a 4 mesi (periodo da settembre a dicembre) per il quarto figlio. Con almeno quattro figli a carico la detrazione aumenta di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo.
Calcolo detrazione teorica: 1.000,00 (dato da 800,00 + 200,00) x 3 = 3.000,00 (detrazione per i primi tre figli) 1.100,00 (dato da 900,00 + 200,00) x 4 / 12 = 367,00 (detrazione per il quarto figlio nato a settembre) 3.000,00 + 367,00 = 3.367,00 (detrazione teorica)
3.367,00 x [(95.000,00 + 45.000,00) - 54.000,00] / (95.000,00 + 45.000,00) = 2.068,30 (arrotondato ad euro 2.068,00)
Il contribuente ha inoltre diritto all'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 in quanto genitore con almeno quattro figli fiscalmente a carico. Quest'ultima detrazione va obbligatoriamente ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e spetta per l’intero importo anche se la condizione richiesta dei quattro figli a carico si concretizza solo per una parte dell'anno (periodo da settembre a dicembre).
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FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO
Caso N. 4
Pensionato con redditi da fabbricato: condizioni di esonero Un pensionato di 70 anni ha percepito i seguenti redditi: x pensione pari ad euro 12.850,00, x appartamento in comproprietà con la moglie a carico avente rendita catastale pari ad euro 450,00, utilizzato come sua abitazione principale, x appartamento in piena proprietà avente rendita catastale pari ad euro 320,00, adibito ad abitazione del figlio. Il contribuente ha subito ritenute per un importo pari ad euro 952,00. Si chiede di verificare se il contribuente sia esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi. Soluzione Le Istruzioni Ministeriali precisano che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nell’anno d’imposta 2010 hanno posseduto solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze. Il pensionato in esame non rientra in questa casistica, essendo proprietario anche di un’ulteriore immobile oltre a quello adibito a sua abitazione principale. Non ravvisando altri casi di esonero tra quelli espressamente citati nelle stesse Istruzioni Ministeriali, è necessario verificare l’importo dell’imposta lorda dovuta dal contribuente.
Sono infatti esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33. Si ricorda che il contribuente rimane obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi nell’ipotesi in cui le Addizionali Regionale e Comunale all’IRPEF non siano state trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Nella tabella seguente si calcola l’imposta netta per il pensionato avente i redditi indicati nel testo del quesito.
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FRONTESPIZIO E FAMILIARI A CARICO
Reddito di pensione
12.850,00
(+) Reddito abitazione principale
236,00 (ossia 450,00 x 1,05 x 50%)
(+) Reddito altri immobili
336,00 (ossia 320,00 x 1.05 x 100%)
Reddito complessivo
13.422,00
(-) Deduzione abitazione principale
236,00
Reddito imponibile
13.186,00
Imposta lorda
3.033,00 (ossia 13.186,00 x 23%)
(-) Detrazioni per pensione
1.369,00
(-) Detrazioni per coniuge a carico
703,00
(-) Ritenute subite
952,00
Imposta netta
9,00
Il pensionato è quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo l’imposta netta minore all’importo minimo previsto.
16
QUADRO A
QUADRO A Caso N. 5
Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime di libero mercato Un contribuente è proprietario di un terreno che viene affittato ad un agricoltore dal 1° gennaio al 30 giugno dello scorso anno. Il canone mensile è pari ad euro 200,00 e non è sottoposto al regime di determinazione legale. Dalla visura catastale si evince che il reddito dominicale è pari ad euro 80,00 e il reddito agrario è pari ad euro 95,00. Entrambi i contribuenti hanno i requisiti per presentare il modello 730. Soluzione Il quadro A del Modello 730 deve essere compilato sia dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà sia dall’affittuario dello stesso che esercita l’attività agricola.
Compilazione del modello 730 del proprietario del terreno Il proprietario deve compilare il quadro A del modello 730 dichiarando sia il reddito dominicale che il reddito agrario, sia per il periodo in cui il terreno è stato affittato che per quello in cui era a disposizione. Trattandosi di un contratto di affitto non in regime vincolistico, non è infatti rilevante il canone di locazione percepito e quindi non deve essere indicato in dichiarazione. Il modello 730 risulterà così compilato:
Figura 1
Essendosi verificate delle variazioni sull’utilizzo del terreno, è necessario barrare la casella “continuazione”.
Per calcolare il reddito fondiario è necessario distinguere i due periodi: a) per il periodo in cui era affittato (codice “titolo” 3), il reddito è dato dal reddito dominicale rivalutato dell’80%, pari ad euro 71,41 così ottenuto: (reddito dominicale x 1,80) x (181 / 365) x 100% = 80,00 x 1,80 x (181 / 365) x 100%
17
QUADRO A
b) per il periodo in cui era sfitto (codice “titolo” 1), il reddito è dato dal reddito dominicale e agrario rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%, quindi: (reddito dominicale x 1,80) x (184 / 365) x 100% = 80,00 x 1,80 x (184 / 365) x 100% = 72,59 (reddito agrario x 1,70) x (184 / 365) x 100% = 95,00 x 1,70 x (184 / 365) x 100% = 81,41
Nel prospetto di liquidazione del modello 730 viene esposto il valore complessivo, arrotondato all’unità di euro, del reddito dominicale, pari ad euro 144,00 (ossia 71,41 + 72,49) e agrario, pari ad euro 81,00, spettante al contribuente.
Figura 2
Compilazione del modello 730 dell’affittuario L’affittuario deve dichiarare esclusivamente il reddito agrario utilizzando il codice “titolo” 4.
Figura 3
Il terreno concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente sulla base del reddito agrario rivalutato del 70% per l’importo di euro 80,08 ossia: (reddito agrario x 1,70) x (181 / 365) x 100% = 95,00 x 1,70 x (181 / 365) x 100% = 80,08
Figura 4
18
QUADRO A
Caso N. 6
Terreno concesso in affitto per usi agricoli in regime vincolistico tassato in base al canone Un contribuente è proprietario di un terreno che dal 1° gennaio dello scorso anno ha affittato in regime vincolistico ad un agricoltore. Il canone annuale è pari ad euro 400,00. Dalla visura catastale si evince che il reddito dominicale è pari ad euro 500,00 e il reddito agrario è pari ad euro 350,00. Soluzione In presenza di un terreno affittato in regime di determinazione legale del canone3 il reddito imponibile è dato dal minore tra l'80% del reddito dominicale rivalutato e il canone d'affitto. Il proprietario del terreno deve compilare il quadro A del modello 730 dichiarando il reddito dominicale, il reddito agrario, il canone di affitto ed indicando il codice utilizzo “2” nella colonna “Titolo”.
Figura 1
In presenza di un contratto di affitto sottoposto a determinazione legale del canone, è necessario compilare anche la colonna 6 del quadro A “canone di affitto in regime vincolistico”, in quanto l’importo del canone è rilevante per la determinazione della liquidazione dei redditi dei terreni. Nel modello 730-3 risulterà indicato: x
il canone di affitto, se questo è inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato,
x
il reddito dominicale rivalutato, qualora questo risulti inferiore all’80% del canone di affitto.
Nel caso in esame, il reddito del terreno è imponibile sulla base del canone di affitto, pari ad euro 400,00, essendo questo importo inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato, pari ad euro 720,00 (ossia 500,00 x 1,80 = 900,00 x 80% ).
Figura 2
3
Legge n.203 del 3 maggio 1982.
19
QUADRO A
Il reddito agrario non incide sul calcolo in oggetto in quanto concorre alla formazione del reddito complessivo dell’affittuario.
20
QUADRO B
QUADRO B Caso N. 7
Abitazione principale parzialmente locata Un contribuente è proprietario al 100% di un immobile (rendita catastale pari ad euro 550,00) utilizzato come sua abitazione principale. Dal 1° di settembre concede in locazione una stanza ad uno studente percependo un canone annuale pari ad euro 2.400,00. Soluzione Nel caso in cui lo stesso immobile sia utilizzato contemporaneamente come abitazione principale del contribuente e come immobile parzialmente affittato ad altro soggetto, può essere compilato un solo rigo del quadro B, avendo cura di indicare nella colonna “canone di locazione” l’importo del canone al netto della deduzione forfettaria del 15%4 e ragguagliato al periodo ma non alla percentuale di possesso. Il quadro B del contribuente risulta così compilato:
Figura 1
Il reddito imponibile è dato dal maggior valore tra: a) la quota di rendita catastale rivalutata del 5% (RC x 1,05 x periodo di possesso x % possesso) pari ad euro 577,50 (ossia 550,00 x 1,05 x (12 / 12) x 100%) e b) il canone di locazione (canone indicato in colonna 5 x % possesso) pari ad euro 680,00 (ossia 2.400,00 x 0,85 x (4 / 12) x 100%). Pertanto l’immobile concorre alla formazione del reddito imponibile per l’importo corrispondente al reddito derivante dalla locazione. Il contribuente non può usufruire della deduzione per l'abitazione principale in quanto il reddito di riferimento è quello della locazione.
4
In colonna 5 va indicato l’85% del canone annuo risultante dal contratto di locazione o il 75% per i fabbricati ubicati nella città di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano.
21
QUADRO B
Il 730-3 è dunque così compilato:
Figura 2
22
QUADRO B
Caso N. 8
Immobile dato in comodato e locato dal comodatario Un contribuente ha concesso in comodato d’uso un appartamento (sito nel comune di Pordenone e con rendita catastale pari ad euro 600,00) al fratello che lo ha locato per tutto l’anno d’imposta ad uno studente universitario stipulando un contratto ai sensi della L. 431/1998. Il canone di locazione pattuito dalle parti è pari ad euro 8.400,00 annuali. Soluzione Ai sensi dell’art. 26 del TUIR i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Il comodatario non rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione del reddito dell’immobile in quanto il contratto di comodato5 non produce effetti reali tra le parti ma conferisce al comodatario solo un diritto personale di godimento sull’immobile, sicché la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita al comodatario-locatore ma resta in capo al proprietariocomodante6. Stessa soluzione deve applicarsi nel caso in cui il comodatario risulti essere il nudo proprietario dell’immobile oggetto del contratto di comodato e il comodante sia l’usufruttuario7: qualora il comodatario stipuli in qualità di locatore un contratto di locazione, il reddito fondiario deve comunque essere imputato all’usufruttuario-comodante, e non al nudo proprietario, ai sensi dell’art. 26 del TUIR. Il quadro B del proprietario- comodante risulta così compilato:
Figura 1
Il reddito imponibile è dato dal maggior valore tra: a) la quota di rendita catastale rivalutata del 5% (RC x 1,05 x periodo di possesso x % possesso) pari ad euro 630,00 (ossia 600,00 x 1,05 x (12 / 12) x 100%) e b) il canone di locazione (canone indicato in colonna 5 x % possesso) pari ad euro 7.140,00 (ossia 8.400,00 x 0,85 x (12 / 12) x 100%).
5
Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
6
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 394 del 22 ottobre 2008.
7
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 381 del 14 ottobre 2008.
23
QUADRO B
Pertanto l’immobile concorre alla formazione del reddito imponibile per l’importo corrispondente al reddito derivante dalla locazione.
Figura 2
24
QUADRO B
Caso N. 9
Immobile in ristrutturazione e variazione della rendita Un contribuente ha acquistato il 16 marzo dello scorso anno un immobile da adibire ad abitazione principale, sito nel comune di Pordenone. Il 1° aprile ha iniziato dei lavori di ristrutturazione che sono terminati il 31 luglio. In seguito alla ristrutturazione l’immobile ha subito una variazione di rendita catastale, che è passata da euro 350,00 ad euro 470,00 dal 1° agosto. Il 1° settembre il contribuente ha trasferito la residenza nell’immobile. Soluzione In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi il contribuente deve dichiarare l’immobile su più righi al fine di evidenziare le variazioni nell’utilizzo e nella rendita che hanno coinvolto l’immobile. L’immobile non deve invece essere dichiarato per il periodo in cui lo stesso è stato oggetto dei lavori di ristrutturazione (dal 1° aprile al 31 luglio), purché l’immobile non sia stato comunque utilizzato e nei limiti di validità della concessione edilizia o di analoghe autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
Il quadro B risulta così compilato:
Figura 1
Non deve essere barrata la casella “continuazione” nella riga corrispondente al periodo in cui l’immobile ha subito la variazione della rendita, in quanto in tal caso gli immobili si considerano formalmente diversi.
25
QUADRO B
Caso N. 10
Uso gratuito in presenza di altro immobile di proprietà Un contribuente è proprietario di un immobile (sito nel comune di Pordenone e con rendita catastale pari ad euro 550,00) e lo concede in uso gratuito al figlio a partire dal mese di settembre. Il contribuente è altresì proprietario al 50% con il coniuge di un altro immobile, sempre sito nel comune di Pordenone (rendita catastale pari ad euro 800,00,) nel quale vi risiede. Soluzione Le Istruzioni Ministeriali prevedono che per l’abitazione principale il contribuente possa usufruire della deduzione dal reddito complessivo. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito8 che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione per abitazione principale spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve dichiarare: 1) l’immobile utilizzato come abitazione principale indicandolo con il codice 1 al fine di usufruire della relativa deduzione; 2) l’immobile posseduto oltre a quello adibito a sua abitazione, evidenziando il diverso utilizzo che ha registrato nel corso dell’anno: x
dal 1° gennaio al 31 agosto deve dichiararlo a disposizione utilizzando il codice 2; in tale ipotesi il reddito del fabbricato è dato dalla rendita catastale rivalutata e aumentata di 1/3;
x
dal 1° settembre al 31 dicembre deve dichiararlo con il codice utilizzo 10, in quanto immobile concesso in uso gratuito ad un familiare, al fine di usufruire dell’agevolazione consistente nel conteggiare il reddito del fabbricato senza aumentare la rendita di 1/3.
È altresì necessario che venga barrata la casella “continuazione” per rilevare che si tratta dello stesso immobile per cui, nello stesso periodo d’imposta, è cambiato l’utilizzo.
8
Risoluzione n. 13 dell'11 febbraio 2000
26
QUADRO B
Il quadro B del contribuente risulta così compilato:
Figura 1
Il reddito dei fabbricati è dato dalla somma dei singoli redditi: x
il reddito dell’abitazione principale pari ad euro 420,00 (ossia 800,00 x 1,05 x (365 / 365) x 50%);
x
il reddito dell’immobile per il periodo in cui è rimasto a disposizione pari ad euro 513,00 (ossia 550,00 x 1,05 x (4 / 3) x (243 / 365) x 100%);
x
il reddito dell’immobile per il periodo in cui è stato concesso in uso gratuito pari ad euro 193,00 (ossia 550,00 x 1,05 x (122 / 365) x 100%).
Nel prospetto di liquidazione del modello 730 viene esposto l’ammontare complessivo del reddito dei fabbricati pari ad euro 1.126,00 (420,00 + 513,00 + 193,00) e la deduzione per l’abitazione principale di euro 420,00.
Figura 2
27
QUADRO B
Caso N. 11
Immobile in comproprietà locato ad un comproprietario Tre contribuenti, Adriano, Annalisa ed Antonio, possiedono in comproprietà un’abitazione (sita nel comune di Pordenone e con rendita catastale euro 670,00) che viene concessa in locazione ad Annalisa per tutto l’anno. Il contratto di locazione, stipulato in regime di libero mercato, prevede un canone annuo pari ad euro 4.550,00. Soluzione Compilazione della dichiarazione di Adriano ed Antonio I comproprietari che non abitano nell’immobile devono dichiarare il reddito derivante dalla locazione ma, non dovendo invece essere dichiarato da Annalisa, in quanto non percepito, è necessario evidenziare tale fattispecie attraverso l’indicazione del codice 5 nella colonna “casi particolari”. L’importo del canone deve quindi essere ripartito esclusivamente tra Adriano ed Antonio, per cui ciascuno di essi deve dichiarare l’importo di euro 1.934,00 (ossia 4.550,00 x 0,85 / 2). In sede di imputazione del canone nella colonna 5 del quadro B non deve infatti essere applicata la regola generale, per la quale il canone deve essere indicato non rapportato alla percentuale di possesso, in quanto, nel caso particolare descritto, il canone di locazione deve essere indicato al netto della deduzione forfettaria del 15% e rapportato alla quota di spettanza dell’affitto. Il quadro B di Adriano ed Antonio risulta quindi così compilato:
Figura 1
Il reddito del fabbricato imponibile a fini IRPEF è pari alla quota di spettanza del canone di locazione.
Figura 2
28
QUADRO B
Compilazione della dichiarazione di Annalisa Il comproprietario che risiede nell’immobile locato deve dichiarare il fabbricato utilizzato come abitazione principale. Il quadro B di Annalisa è così compilato:
Figura 3
Per Annalisa il reddito del fabbricato è dato dalla rendita catastale rivalutata e rapportata alla percentuale di possesso pari ad euro 234,00 [ossia 670,00 x 1,05 x (33,33 / 100)]. Annalisa ha diritto alla deduzione dell’intero importo essendo l’immobile adibito a sua abitazione principale.
Figura 4
29
QUADRO C
QUADRO C Caso N. 12
Fruizione della tassazione agevolata su compensi per incrementi della produttività di lavoro in mancanza di requisiti Una contribuente, lavoratrice dipendente, risiede nel comune di Sacile. Lavora presso la ditta “il Ciclamino S.p.A” ed è assunta a tempo indeterminato. Ha percepito un reddito da lavoro dipendente documentato da Modello CUD pari a euro 20.000,00, ritenute pari a euro 3.629,00, Addizionale Regionale euro 180,00. Ha percepito nel mese di settembre 2010 dal proprio datore di lavoro compensi per incrementi della produttività di lavoro pari a euro 1.200,00 sui quali, per espressa richiesta, ha goduto dell'imposta sostitutiva all'IRPEF e Addizionali del 10% pari a euro 120,00. Questi importi sono desumibili dal Modello CUD Parte B-Dati Fiscali.
Figura 1
A seguito della compilazione del punto 93, nelle Annotazioni del Modello CUD (cod.BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro. Tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla Circolare n.47 del 2010. Soluzione La contribuente, nell'anno 2009, aveva lavorato in altra azienda nel settore privato con contratto di lavoro subordinato, ed aveva percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 35.750,00. Essendo superiore al limite di euro 35.000,00 al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva9, per mancanza del requisito reddituale non è possibile godere dell'agevolazione fiscale su tali compensi e quindi si deve compilare il rigo C5 del quadro C in modo da applicare sull'importo di 1.200,00 la tassazione ordinaria e non quella agevolata, indicando la X nella colonna 4 del rigo C5.
9
di cui all’art.2 del D.L. n.93 del 27 maggio 2008
30
QUADRO C
Il quadro C risulta così compilato:
Figura 2
Nel 730-3 risulta: x
al rigo 4, 21.200,00 reddito di lavoro dipendente e assimilati (dato dalla somma dell'importo indicato nel rigo C1 col.3 di 20.000,00 e del premio di 1.200,00; indicato nella colonna 2 del rigo C5, poichè tale importo deve concorrere alla formazione del reddito complessivo per cui viene tassato in base alle aliquote ordinarie dell'IRPEF e non all'imposta sostitutiva del 10%);
x
al rigo 11, 21.200,00 reddito complessivo (non avendo percepito altri redditi, il reddito complessivo ed il reddito imponibile saranno uguali);
x
al rigo 14, 21.200,00 reddito imponibile;
x
al rigo 16, 5.124,00 imposta lorda (data da: 15.000,00 x 23% = 3.450,00 + [(21.200,00 15.000,00)] x 27% = 1.674,00);
x
al
rigo
25,
1.131,00
detrazione
per
lavoro
dipendente
(così
determinata:
1.338,00 x [(55.000,00 - 21.200,00) / 40.000,00]); x
al rigo 51, 3.993,00 imposta netta;
x
al rigo 56, 3.749,00 ritenute;
x
al rigo 57, 244,00 differenza;
x
al rigo 71, 21.200,00 reddito imponibile Addizionale Regionale;
x
al rigo 72, 191,00 Addizionale Regionale dovuta (21.200,00 x 0,9% deliberato dal comune);
x
al rigo 73, 180,00 Addizionale Regionale risultante dalla certificazione;
x
al rigo 91, 244,00 IRPEF a debito che verrà trattenuta dal datore di lavoro;
x
al rigo 92, 11,00 (col.5) debito Addizionale Regionale che non verrà versata in quanto inferiore ai 12,00 euro. 31
QUADRO C
Caso N. 13
Somme erogate per l’incremento della produttività – scelta di convenienza tra tassazione ordinaria ed imposta sostitutiva Un contribuente lavora come dipendente a tempo indeterminato presso la ditta Orso Bruno S.r.l. Ha percepito nel mese di settembre 2010 un premio di produttività pari ad euro 3.300,00, optando per la tassazione agevolata su tale importo tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali del 10% (3.300,00 x 10% = 330,00). Il Modello CUD riporta i seguenti dati: Redditi da lavoro dipendente Ritenute IRPEF Addizionale Regionale all’IRPEF Acconto 2010 Addizionale Comunale all’IRPEF Giorni
euro 29.500,00 euro 6.677,00 euro 413,00 euro 192,00 365
Figura 1
Il contribuente ha altresì sostenuto nell’anno 2010 euro 20.000,00 per interventi di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile del coniuge, spese mediche per un intervento chirurgico pari a euro 12.000,00 e ha versato euro 6.000,00 per contributi previdenziali obbligatori. Infine, si riportano, dal 730 dell’anno d’imposta precedente, euro 25.000,00 per spese sostenute nel 2008 (scelta rateizzazione: 3 rate) per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di proprietà del coniuge, a cui spetta la detrazione del 55%.
Soluzione 32
QUADRO C
a) Opzione per assoggettamento del premio di produttività all’Imposta Sostitutiva
Figura 2
Il contribuente avrà diritto ad un rimborso così come indicato nel rigo 152 del 730/3 pari ad euro 7.282,00 così calcolati: 7.282,00 = 6.677,00 (rimborso IRPEF) + 413,00 (rimborso Addizionale Regionale) + 192,00 (rimborso Addizionale Comunale).
Dal risultato del 730 si può capire che il totale delle detrazioni (euro 8.031,00) azzera l'imposta lorda (euro 5.745,00), per cui una parte delle detrazioni, pari a euro 2.286,00, non può essere recuperata per incapienza. Al contribuente pertanto conviene verificare se applicando ai premi di produttività l'aliquota ordinaria è possibile recuperare un'ulteriore quota delle detrazioni di cui non si è potuto fruire avendo applicato l'imposta sostitutiva ai premi di produttività.
b) Opzione per assoggettamento del premio di produttività alla Tassazione Ordinaria
Figura 3
Si ricorda che in caso di applicazione dell'aliquota ordinaria ai premi sopra citati, tale importo dovrà essere sommato ai redditi di lavoro dipendente e le relative ritenute sommate alle altre già indicate in sede di compilazione del 730. Nella pagina seguente mettiamo a confronto i 730-3 in caso di opzione per l’assoggettamento dei redditi ad Imposta Sostitutiva (Ipotesi 1) e a tassazione ordinaria (Ipotesi 2).
Ipotesi 1 33
Ipotesi 2
QUADRO C
Figura 4
Mettiamo ora a confronto i due risultati complessivi delle liquidazioni: 34
QUADRO C
a) Imposta Sostitutiva (Ipotesi 1)
Figura 5
b) Tassazione Ordinaria (Ipotesi 2)
Figura 6
Come si evince dalle Figure 5 e 6, l’assoggettamento dei redditi a Tassazione Ordinaria porta ad un rimborso più favorevole rispetto a quello ottenibile assoggettando ad Imposta Sostitutiva gli stessi redditi. Infatti: (7.007,00 + 413,00 + 192,00 = 7.612,00)
>
(6.677,00 + 413,00 + 192,00 = 7.282,00)
Caso N. 14 35
QUADRO C
Pensionato con compensi per lavori socialmente utili con reddito complessivo superiore ad euro 9.262,22 Un pensionato residente a Padova è in possesso di due Modelli CUD, uno da redditi di pensione e l'altro relativo a compensi per lavori socialmente utili a cui è stato applicato il regime agevolato. Possiede inoltre nel comune di Padova un immobile al 100% tenuto a disposizione con una rendita catastale di euro 800,00. Il CUD di pensione riporta i seguenti dati: punto 1 - euro 9.700,00 punto 4 - 365 giorni punto 5 - euro 1.514,00 di ritenute IRPEF punto 6 - euro 87,30 di Addizionale Regionale all’IRPEF punto 10 - euro 58,20 di Addizionale Comunale al’IRPEF acconto 2010 Il CUD per lavoro socialmente utile riporta i seguenti dati: punto 1 - euro 400,00 punto 3 - 200 giorni punto 5 - euro 92,00 di ritenute IRPEF punto 6 - euro 3,60 di Addizionale Regionale all’IRPEF Nelle ANNOTAZIONI di questo CUD è indicato: "AX: Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (euro 3.098,74), quota imponibile (euro 400,00), ritenute IRPEF (euro 92,00), trattenute di Addizionale Regionale (euro 3,60)." Soluzione Il regime agevolato per i compensi percepiti per lavori socialmente utili10 si applica nel caso in cui il contribuente abbia raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e possieda un reddito complessivo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ed al netto degli stessi compensi per lavori socialmente utili percepiti. Tale regime prevede l’esenzione fino a euro 3.098,74, la ritenuta d’imposta IRPEF del 23% e l’Addizionale Regionale per la parte che eccede euro 3.098,74.
Il quadro C risulta così compilato (si ricorda che nel quadro C rigo C2 col. 3 per i lavori socialmente utili deve essere indicato l’importo dato dalla somma tra la quota esente e la quota imponibile):
10
previsto dall’Art.52, lettera d-bis), del TUIR.
36
QUADRO C
Figura 1
Le ritenute relative ai lavori socialmente utili dovranno essere riportate nel quadro F sez II (il software le riporta automaticamente dal quadro C).
Figura 2
Il pensionato, non potrà beneficiare del regime agevolato per la tassazione del reddito di lavoro socialmente utile, in quanto il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenza e al netto del reddito da compensi per lavori socialmente utili è maggiore di euro 9.296,22. (9.700,00 + 3.498,74 + 1.120,00) – 3.498,74 = 10.820,74
Quindi il reddito per lavori socialmente utili dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria e concorrerà a formare il reddito complessivo.
37
QUADRO C
Il modello 730/3 risulterà così compilato:
Figura 3
38
QUADRO D
QUADRO D Caso N. 15
Reddito da terreno locato e situato all’estero Un contribuente, è proprietario al 100% di un terreno situato all'estero, locato per tutto l'anno, per il quale ha percepito un importo pari euro 20.000,00. Soluzione Nel caso di immobili locati all’estero11, indipendentemente dal regime di tassazione dello Stato estero, il canone deve essere dichiarato in Italia. Il reddito percepito non è stato assoggettato ad imposta nello Stato estero, pertanto il contribuente dovrà dichiararlo in Italia, inserendo nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Tale tipologia di reddito deve essere dichiarato come reddito diverso nel quadro D, rigo D4, inserendo in colonna 1 il cod.5 ed in colonna 2 l’importo di euro 17.000,00 (20.000,00 x 15%).
Figura 1
Nel caso in cui il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sia, invece, soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente è tenuto a indicare il reddito (canone di locazione) dichiarato in quello Stato, senza godere di alcuna deduzione, tuttavia, per le imposte pagate all'estero, avrà diritto ad un credito d'imposta, così come previsto dall’art.165 del TUIR. Inoltre, il contribuente, per tale tipologia di reddito, trattandosi di beni patrimoniali collocati all'estero attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibile in Italia, dovrà compilare anche il frontespizio ed il quadro RW sez. II dell'Unico, nei termini e nelle modalità previste per il modello stesso.
11
Art.67, comma 1, lettera f) del TUIR.
39
QUADRO D
Si ricorda che l'importo da indicare in colonna 3 del quadro RW è dato dal costo storico di acquisto della proprietà, come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori, come ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione ad esclusione degli interessi passivi. Il costo storico va indicato per intero indipendentemente dall'eventuale finanziamento richiesto per l'acquisto del bene.
40
QUADRO D
Caso N. 16
Tassazione compensi attività sportive dilettantistiche Il sig. Rossi Cesare, residente a Padova, atleta dilettante, ha percepito nel corso dell'anno un compenso per attività sportiva dilettantistica12 pari a euro 35.000,00 ed euro 2.000,00 quale rimborso spese relative al vitto, alloggio e viaggio sostenute in occasione delle prestazioni sopra citate. La società che ha erogato il compenso ha rilasciato una certificazione da cui risulta: x compenso per prestazione sportiva dilettantistica euro 35.000,00; x ritenute euro 6.325,00 di cui 4.751,40 a titolo d'imposta (20.658,28 x 23%) e 1.573,60 a titolo d'acconto (6.841,72 x 23%); x Addizionale Regionale euro 247,50 di cui 185,92 a titolo d'imposta (20.658,28 x 0,9%) e 61,58 a titolo d'acconto (6.841,72 x 0,9%). Soluzione Nel quadro D si dovrà compilare il rigo D4 inserendo nella colonna 1 il cod.7, nella colonna 2 il reddito complessivo percepito e nella colonna 4 le ritenute subite (le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione delle prestazioni effettuate fuori dal territorio Comunale sono escluse dall’imponibile).
Figura 1
L'Addizionale Regionale, trattenuta per i compensi per attività sportive dilettantistiche, deve essere indicata nel quadro F sez. II F2 colonna 4.
Figura 2
L’art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2002 e successive modificazioni ha previsto che per tale tipologia di reddito:
12
Art.67, comma 1, lettera m) del TUIR.
41
QUADRO D
x
i primi 7.500,00 euro non concorrono alla formazione del reddito;
x
sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’imposta (con aliquota del 23%);
x
sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
Il 730/3 risulterà così compilato: x
al rigo 5, la quota di reddito soggetta a ritenuta d'acconto, pari a euro 6841,72. Importo dato dalla seguente operazione: 35.000,00 (reddito complessivo) - 7.500,00 (quota esente) - 20.658,28 (reddito soggetto a tassazione definitiva);
x
al rigo 14, lo stesso importo che corrisponde al reddito imponibile;
x
al rigo 15, la parte di compensi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta pari a euro 20.658,58 (questo importo è necessario perché concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta lorda);
x
al rigo 16, l’imposta lorda. Ai fini della determinazione si deve tener conto di un reddito di euro 27.500,00 dato dalla somma di euro 20.658,00 + euro 6.842,00. L'imposta lorda è così determinata: o
l'imposta calcolata sulla somma dei righi 14 e 15 (15.000,00 x 23% = 3.450,00) + (27.500,00 - 15.000,00 x 27% = 3.375,00) = 6.825,00;
o
l'imposta calcolata sul rigo 15 fino a euro 20.658,00 = 4.977,66;
o
l'imposta da indicare nel rigo 16 è data dalla differenza dei due punti precedenti, quindi 6.825,00 - 4.978,00 = 1.847,00;
Figura 3
42
QUADRO D
Figura 4
43
QUADRO D
Caso N. 17
Rimborso di oneri in presenza di contributi ricevuti successivamente Una contribuente ha sostenuto nell'anno 2007 una spesa di euro 20.000,00 relative al recupero del patrimonio edilizio e per il rifacimento dell'impianto idraulico. In sede di dichiarazione aveva optato per la detrazione di tale spesa in 10 rate. Nel corso del 2010 ha ricevuto un contributo per tali spese da parte della regione pari a euro 4.000,00. Soluzione Si dovrà compilare il quadro D sez. II rigo D7, inserendo in colonna 1, alla voce “tipo di reddito”, il codice 5, in colonna 2 non barrare la casella, in quanto la contribuente non ritiene conveniente l’opzione per la tassazione ordinaria, in colonna 3 l'anno in cui sono state sostenute le spese ed in colonna 4 l'importo così determinato:
(4.000,00 / 10) x 3 (numero rate detratte anno 2007, 2008, 2009) = 1.200,00 Bisogna quindi dividere l'importo ricevuto a rimborso, per il numero di rate per le quali si è optato nell'anno di sostenimento delle spese e moltiplicare per il numero di rate di cui si è già goduto nelle dichiarazioni degli anni precedenti.
Figura 1
Il nuovo importo da indicare nel quadro E sez.III per le restanti rate ancora da detrarre è pari alla spesa al netto del contributo. Pertanto il nuovo quadro E risulta così compilato:
Figura 2
Sull’importo inserito nel rigo D7, verrà calcolato l'acconto del 20% (1.200,00 x 20% = 240,00) che andrà poi riportato nel rigo 96 del 730-3. 44
QUADRO D
Figura 3
45
QUADRO D
Caso N. 18
Plusvalenza da cessione di immobile nel quinquennio Un contribuente ha costruito un immobile con data fine lavori il 30 agosto 2007. L’immobile è sempre stato tenuto a disposizione. Ha sostenuto a titolo di costi di costruzione euro 230.000,00 ed euro 6.000,00 tra contratto di appalto, oneri di urbanizzazione e spese relative alla progettazione. L'immobile è stato venduto in data 07 dicembre 2010 per un corrispettivo pari a euro 320.000,00. Soluzione Le plusvalenze13, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, sono determinate in base alla differenza fra il corrispettivo percepito in seguito alla cessione dell’immobile ed il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione del bene ceduto) aumentato degli oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili al bene medesimo ovvero spese inerenti (oneri fiscali, spese notarili, spese di demolizione, ecc.). Il quadro D deve essere compilato inserendo nel rigo D4: x
a colonna 1, il codice “2” (relativo ai corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, non adibiti ad abitazione principale, esclusi quelli acquisiti per successione)14;
x
a colonna 2, euro 320.000,00 (corrispettivo lordo percepito);
x
a colonna 3, “spese" si dovrà indicare l'importo di euro 236.000,00 che equivale al costo della costruzione (230.000,00 + 6.000,00), poiché per gli immobili fatti costruire nei 5 anni precedenti la cessione, le spese connesse al contratto d'appalto, alla progettazione, agli oneri di urbanizzazione e a consulenze di diverso genere possono essere inserite nel costo di costruzione.
Pertanto la plusvalenza sarà data dal corrispettivo percepito (euro 320.000,00) - costo costruzione: (230.000,00 + 6.000,00) = euro 84.000,00. Per questa tipologia di redditi il contribuente deve conservare un prospetto che indichi l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese accessorie e il reddito conseguito. Questo prospetto deve essere esibito e trasmesso se richiesto da parte dell'Agenzia delle Entrate competente. Inoltre il contribuente deve conservare ed esibire anche la perizia giurata di stima.
13
Art.67-68 del TUIR
14
In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo dei 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata, a cura del Notaio al momento della cessione, l’imposta sostitutiva.
46
QUADRO D
Figura 1
Figura 2
47
QUADRO E
QUADRO E Caso N. 19
Acquisto veicoli adattati per portatori di handicap e spese di manutenzione straordinaria Un contribuente, portatore di handicap, ha acquistato nell’anno di imposta un’automobile adattata sostenendo una spesa di euro 16.500,00. Nello stesso anno ha sostenuto, a seguito di un sinistro, spese di manutenzione straordinaria per un importo di euro 1.800,00. Il contribuente opta per la rateizzazione in 4 rate. Soluzione Nel rigo E4 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto: x
di motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie di portatori di handicap15;
x
di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale, invalidi con limitazioni alla capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
Nell’esempio specifico, il contribuente deve compilare due modelli: x
- Il modello 1, per esporre al rigo E4 le spese di acquisto del veicolo pari ad euro 16.500,00 ed il numero di rata relativa al periodo d’imposta, ossia “1”;
Figura 1
x
- Il modello 2, per esporre le spesa di manutenzione straordinaria. La norma prevede che i due importi non possano superare la somma di euro 18.076,00. Nel caso specifico, l’abbattimento deve essere prima effettuato sulle spese di manutenzione e solo successivamente, se necessario, su quelle sostenute per l’acquisto del veicolo.
15
di cui all’art.3 della Legge n. 104 del 1992 - È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
48
QUADRO E
Quindi si può indicare nel modello 2 solo il seguente importo: 18.076,00 – 16.500,00 = 1.576,00 euro (e non il totale delle spese sostenute di euro 1.800,00).
Figura 2
La detrazione spettante è pari a: 16.500,00 / 4 (rate) = 4.125,00 (quota annuale da portare in detrazione) Spese acquisto veicolo 4.125,00 x 19% = 783,85 (arrotondato a euro 784,00) Spese manutenzione straordinaria 1.576,00 x 19% = 299,44 (arrotondato ad euro 299,00) Totale detrazione: 784,00 + 299,00 = 1.083,00 euro (Rigo 28 del prospetto di liquidazione).
Figura 3
49
QUADRO E
Caso N. 20
Spese sanitarie per familiari non a carico - patologie esenti Un contribuente, affetto da patologie esenti16, ha beneficiato di prestazioni sanitarie per un importo pari ad euro 9.000,00 così suddivise: x euro 2.000,00 direttamente sostenute; x euro 7.000,00 sostenute per suo conto dal fratello e relative alla patologia esente. Il contribuente, non a carico, ha percepito nell’anno d’imposta una pensione di euro 9.200,00 sulla quale sono state operate ritenute pari ad euro 498,00. Soluzione In sede di compilazione del Modello 730, il contribuente deve indicare al rigo E1 colonna “1” l’importo di euro 7.000,00 mentre in colonna “2” inserisce l’importo di euro 2.000,00 relativo alle spese da lui sostenute direttamente.
L’importo detraibile è pari ad euro: (2.000,00 – 129,11) x 19% = euro 355,47 (arrotondato a euro 355,00). Successivamente si portano in detrazione le spese sostenute per suo conto dal fratello: 7.000,00 x 19% = euro 1.330,00. Dell’importo pari ad euro 1.330,00, euro 143,00 azzerano l’imposta del contribuente (498,00 – 355,00 = 143,00) mentre i restanti euro 1.187,00, non trovando capienza nell’imposta del contribuente affetto da patologie esenti, potranno essere portati in detrazione dal fratello.
Figura 1
Nei messaggi del 730-3 del contribuente saranno presenti le diciture seguenti: “Rigo E1: Spese che possono essere trasferite ad altro familiare: euro 6.247,00”; “Rigo E1: Detrazione per patologie esenti che non hanno trovato capienza: euro 1.187,00”.
16
Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all’esenzione dal ticket. Per un elenco completo si può
consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.
50
QUADRO E
In sede di compilazione del Modello 730 del fratello, occorre ricondurre l’importo di euro 1.187,00 alla spesa effettivamente sostenuta: (1.187,00 x 100) / 19 = 6.247,37 (arrotondato a 6.247,00)
Essendo l’importo massimo della spesa detraibile pari ad euro 6.197,48, al rigo E2 della dichiarazione del fratello si indica l’importo di euro 6.197,00. (6.197,00 – 129,11) x 19% = 1.152,89 (arrotondato a euro 1.153,00)
Figura 2
Figura 3
51
QUADRO E
Caso N. 21
Spese sostenute dai familiari per genitore in casa di riposo Sono detraibili le spese sostenute da un contribuente, di importo pari ad euro 2.500,00, per gli addetti all’assistenza personale del genitore non autosufficiente, per prestazioni rese da una casa di cura in cui il genitore stesso è degente? La certificazione rilasciata dalla casa di cura contiene gli estremi anagrafici ed i codici fiscali del genitore al quale è prestata l’assistenza e del figlio che sostiene le spese. Il reddito complessivo del contribuente ammonta ad euro 35.000,00. Soluzione Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana calcolabile su un ammontare di spesa non superiore ad euro 2.100,00 purché il reddito del contribuente non sia superiore ad euro 40.000,0017. La detrazione spettante riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza che quelle per l’assistenza di uno o più familiari, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. sopra citato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito18 che la condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana va riferita ai soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare o di indossare gli indumenti. È inoltre considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Tutto questo in ogni caso deve essere comprovato da certificazione medica. È stato altresì precisato, con una successiva Circolare19, che la detrazione è possibile anche nelle ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo purché i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante. Ciò rimane valido anche ai fini della fruizione della analoga detrazione delle spese sostenute per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti. Ai fini della detrazione, le spese devono risultare da idonea documentazione fiscale, che dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici ed al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza, anche gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta. Nel caso specifico, poiché il reddito complessivo è inferiore ad euro 40.000,00, la detrazione è permessa. Relativamente, invece, all’importo da portare in detrazione, considerato che la spesa
17
ai sensi dell’art.15, comma 1, lett. i-septies) D.P.R. 917 del 1986
18
Circolare N. 2/E del 03.01.2005
19
Circolare N. 10/E del 16.03.2005
52
QUADRO E
sostenuta, euro 2.500,00, supera il limite massimo di euro 2.100,00, l’importo da indicare al rigo E15 sarà proprio quest’ultimo. Il Quadro E sarà così compilato:
Figura 1
53
QUADRO E
Caso N. 22
Contributi versati al fasi (fondo assistenza sanitaria integrativa) da lavoratore dipendente, spese parzialmente rimborsate Un contribuente ha versato contributi nell’anno d’imposta per euro 5.500,00: x euro 3.615,20 non formano il reddito imponibile; x euro 1.884,80 ( ammontare contributi tassabili ) formano il reddito imponibile; Ha sostenuto, altresì, spese sanitarie per euro 4.500,00 di cui euro 3.000,00 rimborsati dal FASI. Soluzione Le spese sanitarie da indicare nel quadro E sono determinate da euro 1.500,00, che corrispondono all'importo non rimborsato, e da euro 1.028,00, che corrispondono all’importo ottenuto secondo la seguente proporzione:
Percentuale contributo tassabile = ammontare contributi FASI tassabile
x 100
ammontare totale contributi FASI
Percentuale contributo tassabile =
1.884,80 x 100 = 34.27% 5.500,00
Quota di spesa su cui spetta la detrazione = percentuale contributo tassabile x totale spese sanitarie rimborsate.
Quota di spesa su cui spetta la detrazione = 34,27% x 3.000,00 euro = 1.028,00 euro
Pertanto, l'importo da indicare al quadro E corrisponde a euro 2.528,00.
54
QUADRO E
Caso N. 23
Rinegoziazione mutuo per un importo maggiore alla residua quota capitale Un contribuente ha acquistato nel 2002 un immobile da adibire ad abitazione principale del valore di euro 250.000,00, accendendo nello stesso giorno un mutuo ipotecario pari ad euro 300.000,00. Il 1° gennaio 2009 il contribuente ha rinegoziato il mutuo per un importo pari ad euro 250.000,00. La residua quota capitale del precedente mutuo ammonta ad euro 230.000,00. Gli interessi certificati dalle quietanze della banca ammontano ad euro 4.000,00. Soluzione La detrazione compete nei limiti riferibili alla residua quota di capitale del mutuo originario, pertanto se il valore del nuovo mutuo è maggiore dell'importo residuo del vecchio, è necessario calcolare la percentuale di detraibilità del nuovo mutuo, tenendo pur sempre conto della percentuale di detraibilità del mutuo originario, in quanto il mutuo era stato stipulato per un importo superiore al costo di acquisto dell'abitazione.
% detraibilità nuovo mutuo = residua quota capitale 1° mutuo x 100 = 230.000,00 x 100 = 92% importo nuovo mutuo
250.000,00
% detraibilità mutuo originario = costo di acquisto immobile x 100 = 250.000,00 x 100 = 83,33% importo mutuo originario
300.000,00
Gli interessi passivi relativi al mutuo originario sono quindi detraibili nella misura dell’83,33% per un importo pari ad euro 3.333,20 (euro 4.000,00 x 83,33%). Per calcolare gli interessi detraibili relativi al nuovo mutuo non è rilevante l’importo degli interessi effettivamente pagati dal contribuente, bensì l’importo degli interessi riproporzionati, ossia il 92% degli interessi detraibili in base al mutuo originario, pari ad euro 3.066,54 (euro 3.333,20 x 92,00%). Essendo l'importo così determinato inferiore al limite massimo di euro 4.000,00, il contribuente può beneficiare della detrazione su euro 3.066,54.
Figura 1
55
QUADRO E
Caso N. 24
Mutuo acquisto abitazione principale: determinazione della quota detraibile Nel 2010 un contribuente ha acquistato, in comproprietà con la moglie, la propria abitazione principale del valore di euro 200.000,00, accendendo un mutuo ipotecario pari ad euro 230.000,00. Dal contratto di mutuo risulta essere mutuatario solo il marito. Il contribuente ha inoltre esibito delle fatture a lui intestate relative a: x spese notarili per la stipula della compravendita pari ad euro 2.000,00; x spese notarili per la stipula del mutuo pari ad euro 2.000,00; x spese di intermediazione immobiliare pari ad euro 3.000,00. Gli interessi certificati dalle quietanze della banca ammontano ad euro 3.600,00. Soluzione Nel caso in cui il valore del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale superi il valore di acquisto dell’immobile, aumentato degli oneri accessori connessi all’acquisto, la quota di interessi detraibili deve essere determinata utilizzando la formula: interessi pagati x (costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori + oneri connessi all’acquisto) capitale preso a mutuo Nel calcolo dell’importo detraibile il costo di acquisto dell’immobile va considerato complessivamente e non va rapportato alla quota di proprietà dell’immobile, pertanto il coniuge che ha stipulato il contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge (che non risulta però mutuatario) ha diritto alla detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati
(e
non
solo
sul
50%),
nei
limiti
della
quota
riproporzionata20.
Sono considerati oneri connessi all’acquisto dell’immobile l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di compravendita, le spese di intermediazione immobiliare, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, le spese relative alle autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative
all’acquisto
nell’ambito
di
una
procedura
concorsuale21.
Tuttavia solo gli oneri strettamente connessi alla stipula del contratto di mutuo (spese notarili per
la
stipula
del
mutuo,
spese
di
istruttoria
e
perizie
tecniche,
imposte
per
l’iscrizione/cancellazione dell’ipoteca e quella sostitutiva sul capitale versato, commissioni spettanti alla banca per l’attività di intermediazione) godono di autonoma detrazione al pari degli interessi passivi.
20
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.17/E del 18 maggio 2006.
21
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.128/E del 23 settembre 2005.
56
QUADRO E
Sulla base di quanto sopra esposto gli interessi detraibili ammontano ad euro 3.240,00 ossia: 3.600,00 x (200.000,00+2.000,00+2.000,00 + 3.000,00) 230.000,00
mentre gli oneri accessori connessi alla stipula del mutuo detraibili ammontano ad euro 2.000,00 (relativi alla parcella del notaio per la stipula dell’atto di mutuo). Pertanto, l’importo detraibile è pari ad euro 5.240,00 (ossia euro 3.240,00 + euro 2.000,00), che, in fase di stampa del modello, è ricondotto al limite massimo normativamente previsto di euro 4.000,00.
Figura 1
57
QUADRO E
Caso N. 25
Mutuo costruzione abitazione principale, determinazione quota interessi detraibile Un contribuente ha contratto un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale per un importo di euro 80.000,00. I lavori sono durati 2 anni e terminati lo scorso anno. Nel 2009 sono state sostenute spese per euro 35.000,00, nel 2010 le spese ammontano ad euro 30.000,00. La banca ha certificato per il 2010 interessi passivi pari ad euro 2.400,00, mentre per il 2009 gli interessi passivi ammontavano ad euro 2.000,00. Soluzione La detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo per la costruzione dell’abitazione principale spetta solo sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per far fronte alle spese relative alla costruzione
dell’immobile,
che
sono
tuttavia
quantificabili
solo
al
termine
dei
lavori.
Pertanto, dal periodo d'imposta nel quale risultano terminati i lavori è possibile verificare la percentuale di effettiva detraibilità degli interessi passivi nel seguente modo:
spese sostenute e documentate x 100 ossia (35.000,00 + 30.000,00) x 100 = 81,25% capitale preso a mutuo 80.000,00
Pertanto, gli interessi passivi detraibili nella dichiarazione 730/2011 redditi 2010 saranno pari ad euro 1.950,00: 2.400,00 x 81,25% = euro 1.950,00
Figura 1
Essendo il rapporto di effettiva detraibilità degli interessi inferiore al 100%, il contribuente dovrà rettificare la precedente dichiarazione nella quale è stato indicato un ammontare di interessi passivi superiore a quello detraibile. Gli interessi passivi effettivamente detraibili nella precedente dichiarazione erano pari ad euro 1.625,00, ottenuti moltiplicando l’importo degli interessi detratti nella precedente dichiarazione (euro 2.000,00) per la percentuale di detraibilità (81,25%):
Interessi passivi del 2009 detraibili = 2.000,00 x 81,25%= 1.625,00 Il contribuente dovrà quindi assoggettare a tassazione separata la differenza tra gli interessi passivi indicati nella dichiarazione dello scorso anno e l'ammontare effettivamente detraibile (81,25%), come da Figura 2. 58
QUADRO E
Interessi da assoggettare a tassazione separata = 2.000,00 - 1.625,00 = 375,00
Figura 2
59
QUADRO E
Caso N. 26
Mutuo acquisto abitazione, coefficiente di detraibilità interessi Nel 2010 un contribuente ha acquistato la propria abitazione principale stipulando un mutuo per un importo maggiore del costo di acquisto dell'immobile: x costo dell'immobile euro 200.000,00; x mutuo ipotecario euro 230.000,00; x spese notarili per la stipula della compravendita euro 2.000,00; x spese notarili per la stipula del mutuo euro 2.000,00; x spese di intermediazione immobiliare euro 3.000,00; x interessi certificati euro 3.600,00. Soluzione Essendo il valore del mutuo superiore al prezzo indicato nel rogito notarile aumentato degli oneri accessori e delle spese connesse all’acquisto medesimo, sarà necessario determinare il coefficiente di detraibilità, ottenuto dividendo il costo di acquisto dell’immobile per l’importo preso a mutuo:
coefficiente di detraibilità = costo di acquisizione dell’immobile capitale preso a mutuo Nel costo di acquisizione dell'immobile rientrano il valore di acquisto indicato nel rogito e tutti gli oneri accessori connessi all'acquisto e alla stipula del mutuo, pertanto: coefficiente di detraibilità = (200.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + 3.000,00) = 0,90 230.000,00 La quota di interessi detraibile sarà quindi pari ad euro 3.240,00 ossia 3.600,00 x 0,90.
Il contribuente potrà detrarre anche gli oneri accessori alla stipula del contratto di mutuo, quali sono le spese notarili per la stipula del mutuo: importo "teoricamente" detraibile = 3.240,00 + 2.000,00 = euro 5.240,00
Tuttavia, l'importo sopra indicato è maggiore del limite massimo detraibile normativamente previsto (euro 4.000,00), per cui l’importo detraibile dovrà essere ricondotto a tale limite massimo.
60
QUADRO E
Caso N. 27
Soggetti rilevanti ai fini della detraibilità dei premi versati per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni Ai fini della detraibilità dei premi versati per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, quali sono le fattispecie ammesse relative al contribuente e all’assicurato? Soluzione La disciplina fiscale delle assicurazioni è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 47/2000, creando una netta distinzione tra contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e contratti entrati in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel primo caso, infatti, è possibile portare in detrazione i premi pagati per polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, nel secondo caso la detraibilità della polizza è prevista nel caso di rischio morte, invalidità superiore al 5% o non autosufficienza nel compimento negli atti quotidiani. I premi sono detraibili anche se pagati a compagnie assicurative straniere. In ogni caso la detrazione compete nella misura del 19% dell’importo della spesa stessa, indicando tra i premi medesimi anche gli importi segnati nelle annotazioni del modello CUD. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a euro 1.291,14. La detrazione della spesa è prevista anche se la stessa è sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico. A tal proposito, la Circolare n.17/E del 18 maggio 2006 al punto 4 ha modificato il precedente orientamento22, con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva nel contratto sia come contraente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente. Il contribuente, quindi, detrae il premio assicurativo nei casi seguenti:
LA DETRAZIONE È AMMESSA SE:
22
CONTRAENTE
ASSICURATO
CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE
FAMILIARE A CARICO
FAMILIARE A CARICO
CONTRIBUENTE
FAMILIARE A CARICO
STESSO FAMILIARE A CARICO
FAMILIARE A CARICO
ALTRO FAMILIARE A CARICO
Circolare n.15/E del 20 aprile 2005
61
QUADRO E
Caso N. 28
Spese di istruzione universitaria e detrazione per canoni di locazione Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2010 spese per un importo pari ad euro 6.500,00 per la frequenza a corsi di istruzione universitaria del figlio iscritto alla facoltà di Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Il ragazzo risulta residente con i genitori a Bassano del Grappa ma dimora a Milano presso un appartamento preso in locazione. Il contratto di locazione è intestato al padre e prevede un canone annuale pari ad euro 9.600,00. Soluzione Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione universitaria e di perfezionamento post universitario anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico. Tuttavia, le spese sostenute presso istituti privati sono detraibili per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse ed i contributi dovuti agli istituti statali italiani per un analogo corso di laurea. A tal fine, non essendoci delle tabelle ministeriali cui far riferimento, è necessario attenersi a quanto chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 11 del 23.05.1987 che identifica i criteri da seguire per l’equiparazione tra istituto pubblico e privato, ossia: x
l’identità, o l’affinità, dei corsi di laurea tenuti presso l'università privata con i corsi tenuti presso un'università statale. In mancanza di corsi uguali, si deve tener conto dell'affinità per materia e ricercare nell’università statale la facoltà presso cui sono organizzati corsi di laurea nelle materie da ritenersi affini;
x
l’equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l'università privata, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l'università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l'università privata, ovvero sita in una città della stessa regione.
Il contribuente non può pertanto portare in detrazione l’intero importo della spesa universitaria sostenuta per la frequenza alla Bocconi ma si può considerare detraibile la spesa nei limiti dell’importo massimo delle tasse stabilite dall’università pubblica di riferimento23, in relazione al corso frequentato, come quello riferito al corso di laurea in Economia e Commercio tenuto presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca.
Per quanto concerne le spese sostenute per l’immobile in locazione, il contribuente può usufruire della detrazione prevista per i canoni di locazione corrisposti a seguito di contratti stipulati da studenti universitari anche se il contratto di locazione è stato stipulato dal padre che sostiene la spesa, purché il figlio si trovi nelle condizioni per usufruire dell’agevolazione, ossia:
23
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 21 aprile 2009.
62
QUADRO E
x
frequenza ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri24, e comunque in una provincia diversa;
x
immobile locato situato nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;
x
contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98 registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% compete su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 2.633,00, per cui la detrazione massima è pari ad euro 500,27 (ossia 2.633,00 x 19%).
Figura 1
24
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008.
63
QUADRO E
Caso N. 29
Spese funebri sostenute in due periodi d’imposta Un contribuente sostiene spese per un servizio funebre per un importo pari ad euro 1.600,00 nell’anno d’imposta ed acquista un loculo, sempre con riferimento allo stesso decesso, a gennaio del successivo periodo d’imposta versando un importo pari ad euro 1.000,00. E' possibile detrarre entrambe le spese essendo riferite a due anni d’imposta differenti? Soluzione È possibile beneficiare della detrazione una sola volta per ciascun decesso cosicché, nel caso in esame, se il decesso è avvenuto nell’anno d’imposta, la detrazione spetterà nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale (euro 1.549,37). Si ricorda, inoltre, che l’importo massimo della detrazione è relativo a ciascun familiare deceduto.
Figura 1
La detrazione sarà quindi pari a: 1.549,00 (limite massimo spesa detraibile) x 19% = 294,31 (arrotondato ad euro 294,00)
Il modello 730-3 risulta così compilato:
Figura 2
64
QUADRO E
Caso N. 30
Spese per attività sportive praticate da ragazzi: limiti della detrazione Nel corso dell'anno d'imposta un contribuente ha sostenuto spese per attività sportive dei figli a carico per importi pari a: x euro 300,00 per l'iscrizione all'attività calcistica del figlio Andrea di 15 anni; x euro 500,00 per l'iscrizione ad un corso di nuoto della figlia Angela di 20 anni. Le certificazioni sono state rilasciate da due Associazioni Sportive Dilettantistiche. Soluzione Sono considerate associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni sportive che hanno nella propria ragione sociale o nella propria denominazione l’espressa indicazione della finalità sportiva dilettantistica25. Tutti gli altri impianti, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, gestiti anche in forma d’impresa, rientrano nella categoria delle “palestre, piscine ed altre strutture o impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica”. La detrazione è ammessa per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine, palestre ed altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Le spese devono essere sostenute a favore di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni entro un limite massimo (per ciascun ragazzo) di euro 210,00. Qualora le spese siano sostenute da entrambi i genitori, l’importo di euro 210,00 deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta dai due contribuenti che, quindi, dovranno ripartire tra loro la somma sulla quale calcolare la detrazione in base a quanto effettivamente sostenuto e certificato dalla documentazione rilasciata dall’Associazione.
Nel caso specifico, il contribuente può beneficiare della detrazione solo relativamente alle spese sostenute per conto del figlio Andrea, in quanto la figlia Angela, avendo 20 anni, non rientra nei limiti previsti dalla normativa (sono detraibili le spese sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni).
Figura 1
25
Legge 289/2002 art.90, commi 17 e seguenti
65
QUADRO E
La detrazione è quindi pari a: 210,00 (limite massimo spesa detraibile per figlio) x 19% = euro 39,90 (arrotondato a euro 40,00)
Il modello 730-3 risulta così compilato:
Figura 2
66
QUADRO E
Caso N. 31
Detrazione delle spese per la frequenza di asili nido26 In materia di spese sostenute per la frequenza di asili nido, si chiede di conoscere se: 1) il beneficio prescinde dalla tipologia di asilo nido frequentato; 2) i bambini che frequentano l’asilo nido devono avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; 3) le spese pagate devono essere computate per cassa a prescindere dal periodo scolastico di riferimento; 4) le spese possono essere liberamente ripartite tra gli aventi diritto. Soluzione Il comma 335 della Legge Finanziaria 200627 introduce uno strumento finalizzato al sostegno alle famiglie, concernente le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido. In particolare, è prevista una detrazione fino a un massimo di 632,00 euro dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli. In risposta, al quesito 1) si rammenta che, ai sensi dell'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488, costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. Il comma 335 della Legge Finanziaria 2006 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo. Pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato. Per quanto riguarda il quesito 2), le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido. Le strutture in esame consentono l’accoglienza di bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni28. Al punto 3) viene chiesto se la detrazione spetta a prescindere dal periodo scolastico di riferimento. A tal proposito si chiarisce che la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2010, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Poiché il comma in commento stabilisce un tetto massimo di spesa di euro 632,00 annui per ogni figlio, lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di euro 120,08. In relazione al quesito 4), si fa presente che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
26
Circolare N.6/E del 13 febbraio 2006
27
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005
28
Circolare N.15/E del 1 febbraio 2002
67
QUADRO E
Si evidenzia, inoltre, che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione. Si ritiene, infine, che, per quanto concerne le spese cui si riferisce la disposizione in commento, la documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
68
QUADRO E
Caso N. 32
Spese sostenute per il riscatto degli anni di laurea per familiare a carico Un pensionato ha versato lo scorso anno l’importo di euro 5.000,00 a titolo di riscatto degli anni di laurea, conseguita due anni fa, per conto del figlio. Premesso che il figlio ha percepito nel corso dell’anno d’imposta un reddito inferiore ad euro 2.840,51, si chiede di analizzare il trattamento fiscale dei contributi pagati nel caso in cui: x abbia già iniziato a lavorare e quindi sia iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria; x abbia iniziato a lavorare solo nell’anno di presentazione della dichiarazione, per cui nell’anno d’imposta non risultava iscritto ad alcuna forma di previdenza. Il contribuente risiede con il padre (pensionato) e la madre (casalinga). Soluzione I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per conto dei familiari fiscalmente a carico possono essere portati in deduzione dal reddito ovvero in detrazione dall’imposta lorda a seconda del caso in cui il familiare sia o meno iscritto ad una forma previdenziale29. a) Compilazione della dichiarazione nel caso di familiare iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria I contributi possono essere portati in deduzione dal padre in quanto il figlio: x
risulta fiscalmente a suo carico, avendo conseguito un reddito complessivo inferiore ad euro 2.840,51;
x
è titolare di una forma di previdenza obbligatoria (INPS), avendo prestato attività lavorativa nel corso dell’anno d’imposta.
La dichiarazione 730 del padre risulta così compilata:
Figura 1
Nel prospetto di liquidazione viene esposto l’importo della deduzione spettante:
Figura 2
29
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, art. 1 comma 77.
69
QUADRO E
Dal momento in cui il contribuente non risulterà più fiscalmente a carico potrà portare in deduzione dal proprio reddito i contributi autonomamente versati. Il padre non può infatti né dedurre né detrarre i contributi versati per il figlio non a carico.
b) Compilazione della dichiarazione nel caso di familiare privo di iscrizione previdenziale I contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, che non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza possono essere detratti, nella misura del 19%, dall’imposta dovuta dal contribuente che si è accollato l'onere. Pertanto, il padre può usufruire della detrazione del 19% e non della deduzione dal reddito, in quanto tale beneficio è usufruibile solo se il familiare è già iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria. La dichiarazione 730 del padre risulta così compilata:
Figura 3
Nel prospetto di liquidazione viene esposto l’importo della detrazione spettante al contribuente, ossia euro 950,00 pari al 19% di euro 5.000,00:
70
QUADRO E
Caso N. 33
Assegno periodico corrisposto al coniuge: casistiche per la deducibilità (arretrati, quota figlio ed aggiornamento istat) Il Signor Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z), legalmente ed effettivamente separato da novembre 2007, versa mensilmente alla moglie Bianchi Sara (BNCSRA69L55H501G), somme a titolo di mantenimento per lei e per i figli, come da sentenza del Tribunale, che sottopone gli assegni stessi ad adeguamento annuale ISTAT. Tuttavia, per motivi giuridici, tale sentenza viene sospesa e contestualmente ad essa anche la corresponsione degli assegni dal 1° gennaio 2010 al 30 ottobre 2010. Con nuova sentenza, da novembre 2010 il contribuente riprende a versare gli assegni, per un importo mensile pari ad euro 900,00 e viene altresì stabilito un importo di euro 9.000,00 a copertura degli assegni non versati. Il contribuente ha un reddito complessivo di euro 25.000,00. Soluzione Possono essere dedotti gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. L’erogazione all’ex coniuge degli assegni periodici deve risultare da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. È utile precisare che, mentre per il coniuge erogante l’assegno di mantenimento costituisce un onere deducibile, per il coniuge percettore della somma, tale importo rappresenta un reddito che deve essere dichiarato. Se l’assegno divorzile viene corrisposto in un’unica soluzione, non è prevista la deducibilità fiscale dello stesso. Il Testo Unico, fa riferimento ad “assegni periodici” corrisposti al coniuge; non sono quindi deducibili gli importi erogati in un’unica soluzione a titolo di “buona uscita”
30
. L’eventuale
possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti. Il pagamento mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va confuso con la corresponsione periodica dell’assegno31. Conservano, invece, la loro natura di somme versate a titolo di assegni di mantenimento, e sono quindi deducibili, le somme pagate a titolo di arretrati. Queste somme, infatti, anche se versate in un’unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti. Sono altresì deducibili le somme versate a titolo di adeguamento ISTAT, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione. Nel caso in cui la sentenza del giudice non preveda alcun adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge, il contribuente tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento potrà usufruire della deduzione esclusivamente con riferimento a quest’ultimo importo e non anche all’eventuale importo erogato a titolo di adeguamento ISTAT.
30
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 22 novembre 2002, n.16462
31
Risoluzione n.153/E del 01.06.2009
71
QUADRO E
Nell’esempio in esame, non c’è distinzione tra il mantenimento della moglie e quello dei figli, pertanto si qualifica come onere deducibile il 50% dell’importo totale.
Al rigo E23, il Signor Rossi deve indicare: x
nel campo 1, il codice fiscale dell’ex coniuge;
x
nel campo 2 , l’importo di 5.400,00 euro, così calcolato: o
Importo assegno mensile: euro 900,00
o
Mesi nel 2010 nei quali ha versato l’assegno: 2
o
Importo arretrati: euro 9.000,00
o
Quota riferita al mantenimento del coniuge: 50%
o
Importo deducibile: (9.000,00 x 50%) + [(900,00 x 2) x 50%] = euro 5.400,00
Figura 1
Il 730-3 sarà così compilato:
Figura 2
72
QUADRO E
Caso N. 34
Deduzione dei contributi per addetti ai servizi domestici: quota a carico del datore di lavoro Un contribuente ha versato all’INPS euro 378,30 relativi ai contributi per la colf. Nel bollettino sono indicati i seguenti dati: x periodo di lavoro e di contribuzione primo trimestre: 2010; x numero di ore trimestrali retribuite: 390; x retribuzione oraria effettiva: euro 6,20; Tutte le settimane del trimestre sono state retribuite. Soluzione A prescindere dalla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori domestici hanno diritto alle forme di assicurazione previdenziali. Quindi, in base alla denuncia iniziale del rapporto di lavoro domestico, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del collaboratore domestico e ad inviare un blocchetto di bollettini di c/c postale al datore di lavoro ai fini del versamento dei contributi. Questi ultimi sono calcolati in funzione della retribuzione effettiva oraria percepita dall’addetto e sono commisurati alla fascia di retribuzione nella quale essa si colloca. Il compenso va inquadrato in una delle classi a cui corrisponde il contributo orario come risulta dallo schema seguente:
Retribuzione effettiva oraria
Importo contributo orario 2010 (tra parentesi la quota a carico del lavoratore) Con quota assegni
Senza quota assegni
familiari
familiari
Fino ad euro 7,22
euro 1,34 (0,32)
euro 1,34 (0,32)
Oltre euro 7,22 e fino ad euro 8,81
euro 1,51 (0,36)
euro 1,51 (0,36)
Oltre euro 8,81
euro 1,85 (0,44)
euro 1,84 (0,44)
euro 0,98 (0,23)
euro 0,97 (0,23)
Lavoro
superiore
a
24
ore
settimanali
Moltiplicando il contributo orario per le ore lavorate entro l’ultimo sabato del trimestre solare, si ottiene
l’importo
complessivo
da
corrispondere
all’INPS.
Questo
importo
va
versato
trimestralmente, dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre, dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre, dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre ed infine dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.
73
QUADRO E
I contributi versati trimestralmente dal datore di lavoro a favore dei propri addetti ai servizi familiari e domestici, sono deducibili fino ad un importo massimo di euro 1.549,37. Possono essere dedotti esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro stesso. Quindi, per esempio, se l’importo del contributo orario è di euro 0,97, la quota deducibile sarà data dalla differenza tra il contributo orario stesso e la quota a carico del lavoratore, ovvero, nel caso specifico: 0,97 – 0,23 = euro 0,74. Ritornando all’esempio proposto, poiché il numero delle ore settimanali è 30 (390 / 13 = 30), e quindi superiore a 24, la quota che può essere dedotta è pari a:
390 x (0,97 – 0,23) = euro 288,60.
Il quadro E ed il modello 730-3 saranno così compilati:
Figura 1
Figura 2
74
QUADRO E
Caso N. 35
Previdenza complementare – deduzione ordinaria Un contribuente è stato assunto presso la ditta “Fratelli Sardella snc” nel mese di ottobre dell'anno di imposta e contestualmente ha aderito ad un fondo di previdenza complementare versando contributi per un importo pari ad euro 7.500,00. Ha un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 4.500,00 e redditi fondiari per euro 2.200,00. Ha inoltre percepito redditi per attività sportiva dilettantistica per un importo pari ad euro 20.000,00. Soluzione Il Modello CUD nella sezione "Altri dati" risulta così compilato: x
punto 53, euro 4.500,00;
x
punto 54, euro 3.000,00;
x
punto 59, euro 4.500,00.
Figura 1
Il contribuente, che non era titolare di posizione contributiva aperta al 1° gennaio 2007, può essere considerato lavoratore di prima occupazione e pertanto può usufruire dei relativi limiti di deducibilità maggiori: x
euro 5.164,57 per i primi 5 anni di partecipazione al fondo;
x
euro 7.746,86 per i 20 anni successivi ai primi 5 di partecipazione al fondo, se nel corso dei citati 5 anni ha effettuato versamenti di importo inferiore ad euro 5.164,57.
75
QUADRO E
Nella sezione II del quadro E, precisamente al rigo E29 si indica: x
a colonna 1, i contributi esclusi dall'imponibile, pari ad euro 4.500,00 (punto 53 Modello CUD);
x
a colonna 2, i contributi non esclusi, pari ad euro 3.000,00 (punto 54 del Modello CUD).
Il calcolo per determinare l'ammontare deducibile dell'importo indicato al rigo E29 colonna 2:
limite massimo deducibile – quota già dedotta dal sostituto = quota ancora deducibile
euro 5.164,57
-
euro 4.500,00
=
euro 664,57
Il rigo E29, in sede di stampa del Modello 730, è così compilato:
Figura 2
Nel 730-3 appare il seguente messaggio: “Importo dei contributi non riconosciuto con riferimento al rigo E29: euro 2.335,00”.
Figura 3
76
QUADRO E
Caso N. 36
Previdenza complementare: compresenza di contributi del dichiarante e di familiari fiscalmente a carico Il Sig. Rossi Mario ha aderito a un fondo di previdenza complementare di natura collettiva, inoltre versa contributi a forme di previdenza individuali per sé e per la moglie fiscalmente a carico: x Reddito di lavoro dipendente euro 26.200,00; x Contributi indicati al punto 53 del CUD 2011 euro 268,00; x Certificazione premi intestati al Sig. Rossi euro 3.000,00; x Certificazione premi intestati al coniuge euro 3.000,00. Soluzione
Figura 1
I contributi e premi versati alle forme di previdenza complementare a deducibilità ordinaria a fondi negoziali e individuali trovano collocazione nel rigo E28 e risultano deducibili nel limite di euro 5.164,57. Il contribuente indica a colonna 1 del rigo E28 euro 268,00, mentre a colonna 2 l’importo di euro 3.000,00.
Nel rigo E31 vanno indicati i contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari per familiari fiscalmente a carico, per la quota da questi non dedotta. Il coniuge del Sig. Rossi non ha beneficiato della deduzione, di conseguenza il contribuente indica a colonna 2 del rigo E31 l’importo di euro 3.000,00.
77
QUADRO E
Figura 2
La deduzione spettante è così determinata:
Rigo E28 5.164,57 (limite massimo deducibile) – 268,00 (contributi indicati al punto 53 CUD 2011) = 4.896,57 (quota massima ancora deducibile). Il Sig. Rossi può dedurre interamente i premi di euro 3.000,00 versati alla propria previdenza individuale.
Rigo E31 5.164,57 (limite massimo deducibile)
– 268,00 (contributi indicati al punto 53 CUD 2011) –
3.000,00 (contributi dedotti al rigo E28) = 1.896,57 (quota massima ancora deducibile).
I premi versati per il coniuge fiscalmente a carico possono essere dedotti nel limite di euro 1.897,00.
78
QUADRO E
Caso N. 37
Spese di manutenzione straordinaria che si protraggono per più anni Un contribuente ha sostenuto spese per lavori di manutenzione straordinaria sulla propria abitazione che sono iniziati nel 2009 e sono stati completati nel 2010. Il primo anno ha sostenuto spese per euro 28.000,00, il secondo anno ha sostenuto spese per 35.000,00 euro. Soluzione Le spese sostenute lo scorso anno sono una "mera prosecuzione" dei lavori iniziati il precedente anno; di conseguenza il limite massimo detraibile è pari ad euro 48.000,00, inteso complessivamente nei due anni di durata dei lavori. Le spese complessive pari ad euro 63.000,00, sono superiori al limite massimo previsto di euro 48.000,00; di conseguenza il contribuente può beneficiare della detrazione per tutte le spese sostenute nel 2009 e parte delle spese sostenute nel 2010.
48.000,00 – 28.000,00 (spese sostenute nel 2009) = euro 20.000,00 (importo massimo spese detraibili per il 2010).
La sezione III del quadro E è così compilata su due righi.
Nel primo rigo si indica: x
a colonna 1, “2009” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 8, il numero "2" (seconda rata di 10);
x
a colonna 9, euro 28.000,00.
Nel secondo rigo si indica: x
a colonna 1, “2010” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 4, il codice “1” (interventi di mera prosecuzione);
x
a colonna 8, il numero "1" (prima rata di 10);
x
a colonna 9, euro 20.000,00.
79
QUADRO E
Figura 1
La detrazione spettante è pari a euro 1.728,00: [(28.000,00 / 10) x 36%] + [(20.000,00 / 10) x 36%] = 1.728,00
80
QUADRO E
Caso N. 38
Ristrutturazioni edilizie con più tipologie di interventi nello stesso anno Un contribuente ha iniziato degli interventi di recupero edilizio nel 2009 e terminato i lavori nel 2010. Nel 2010 il contribuente ha anche iniziato dei nuovi interventi sulla stessa unità abitativa, diversi da quelli precedentemente intrapresi. La situazione, dunque, è la seguente: x anno 2009 interventi di recupero edilizio euro 25.000,00; x anno 2010 interventi di recupero edilizio euro 30.000,00; x anno 2010 nuovi interventi non in prosecuzione euro 35.000,00. Soluzione Se nel medesimo anno si effettuano sulla stessa unità immobiliare interventi di prosecuzione di interventi iniziati il precedente anno unitamente a nuovi interventi, il limite massimo agevolabile pari ad euro 48.000,00 deve essere considerato complessivamente32.
La spesa sostenuta nel 2009 di euro 25.000,00 è interamente detraibile in quanto inferiore al limite massimo di euro 48.000,00.
Nel 2010 le spese sostenute per la prosecuzione dell’intervento iniziato nel 2009 sono detraibili nel limite di: 48.000,00 – 25.000,00 (spese sostenute nel 2009) = euro 23.000,00 (limite massimo detraibile sulle spese sostenute per la prosecuzione dell’intervento iniziato nel 2009).
Nel 2010 sono state sostenute delle ulteriori spese per un nuovo intervento. Nel 2010 la spesa complessiva non può essere superiore a euro 48.000,00, quindi la detrazione massima si determina in: 48.000,00 – 23.000,00 (limite massimo detraibile sugli interventi di prosecuzione dei lavori iniziati nel 2009) =
euro 25.000,00 (limite massimo detraibile sulle spese sostenute per il nuovo
intervento del 2010). Quindi residuano euro 10.000,00 che non rientrano nell’agevolazione e che non sono detraibili.
La sezione III del quadro E è così compilata su due righi. Nel primo rigo: x
a colonna 1, “2009” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 8, il numero "2" (seconda rata di 10);
x
a colonna 9, euro 25.000,00.
Nel secondo rigo:
32
Circolare Ministeriale 15/E del 05.03.2003
81
QUADRO E
x
a colonna 1, “2010” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 8, il numero "1" (prima rata di 10);
x
a colonna 9, euro 48.000,00.
Figura 1
La detrazione spettante è pari a euro 2.628,00: [(25.000,00 x 36%) / 10] + [(48.000,00 x 36%) / 10] = 2.628,00
82
QUADRO E
Caso N. 39
Detrazione 36%: rideterminazione della rata per contribuente con più di 80 anni Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione edilizia nel 2009 per euro 20.000,00 optando per la rateizzazione in 5 rate in quanto 79enne. Nel 2010 il contribuente ha compiuto 80 anni optando per la ripartizione della detrazione in 3 rate. Soluzione È possibile “rideterminare” se il numero di rate residue è superiore al numero di rate scelte per la rideterminazione. Nel 2009 il contribuente ha beneficiato della detrazione della prima rata:
5 (numero di rate scelte originalmente) – 1 (rate già detratte) = 4 (rate residue)
Il numero di rate residue (4) è superiore al numero di rate scelte per la rideterminazione (3), quindi il contribuente può operare la rideterminazione.
La sezione III del quadro E è così compilata: x
a colonna 1, “2009” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 6, “2010” (l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione);
x
a colonna 7, il numero “5” (numero di rate originarie);
x
a colonna 8, il numero “1” nella casella relativa la rateizzazione in tre rate;
x
a colonna 9, euro 20.000,00.
Figura 1
È necessario determinare la spesa già detratta negli anni precedenti: 20.000,00 / 5 = 4.000,00 La spesa già detratta negli anni precedenti deve essere detratta dal totale delle spese sostenute. Sulla spesa residua si determina la detrazione spettante nel 2010: 20.000,00 – 4.000,00 = 16.000,00 (spesa residua) La detrazione spettante è pari ad euro 1.920,00. (16.000,00 x 36%) / 3 = 1.920,00
83
QUADRO E
Caso N. 40
Immobile ereditato da soggetto che ha rideterminato in tre rate Nel 2010 un contribuente ha ereditato un immobile dal padre (codice fiscale RSSMRA29M19G888I). Nel 2007 il genitore aveva sostenuto spese di ristrutturazione per 30.000,00 euro. Nel modello 730 dello scorso anno il genitore aveva optato per la rideterminazione delle rate. Soluzione Ereditando l’immobile dal padre, il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, per la parte di spesa non ancora detratta e con le modalità predisposte dal genitore.
Il contribuente può proseguire con la rateizzazione in tre quote, pur non rispettando i requisiti d’età richiesti.
La sezione III del quadro E è così compilata: x
a colonna 1, “2007” (l'anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 3, “RSSMRA29M19G888I” (il codice fiscale del padre);
x
a colonna 5, il codice “1” (erede di soggetto che aveva effettuato una rideterminazione);
x
a colonna 6, “2009” (anno in cui è stata effettuata la prima rideterminazione);
x
a colonna 7, “10” (numero di rate in cui originariamente si è deciso di rateizzare);
x
a colonna 8, “2” nella colonna relativa le tre rate (numero di rata di competenza della dichiarazione del contribuente);
x
a colonna 9, euro 30.000,00.
Figura 1
La detrazione spettante è pari a euro 2.880,00.
È necessario determinare la spesa detratta fino al 2008: 30.000,00 / 10 = 3.000,00 3.000,00 x 2 = 6.000,00 (spesa detratta nel 2007 e 2008)
84
QUADRO E
La spesa che residuava nel 2008 è pari alla differenza tra la spesa complessiva e quanto detratto negli anni precedenti: 30.000,00 – 6.000,00 = 24.000,00
Sulla spesa residua si determina la detrazione in tre rate: (24.000,00 x 36%) / 3 = 2.880,00
85
QUADRO E
Caso N. 41
Detrazione 55%: limite detraibilità in presenza di differenti interventi Due coniugi hanno installato nella propria abitazione i pannelli solari e sostituito l’impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione. La spesa interamente sostenuta nel 2010, in parti uguali tra i coniugi, ammonta a: x euro 5.000,00 per i pannelli solari; x euro 10.000,00 per la caldaia. Soluzione Il limite massimo di detrazione ai fini del 55% deve intendersi riferito complessivamente all’unità immobiliare oggetto dell’intervento ma con riferimento al singolo intervento. Pertanto, nel caso di due tipologie di interventi agevolati, la detrazione massima sarà pari a euro 60.000,00 per i pannelli solari (pari ad un limite massimo di spesa di euro 109.090,91) e a euro 30.000,00 per la caldaia a condensazione (limite massimo di spesa euro 54.545,45) e interventi di adeguamento della rete di distribuzione del calore.
Sia la spesa sostenuta per l’acquisto dei pannelli solari che per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, sono ampiamente inferiori ai rispettivi limiti massimi previsti e di conseguenza sono interamente detraibili. I coniugi hanno sostenuto in parti uguali la spesa quindi possono beneficiare della detrazione al 50%.
Per entrambi i dichiaranti la sezione III del quadro E è così compilata su due righi: x
a colonna 1, il codice “3” (installazione di pannelli solari);
x
a colonna 2, “2010” (anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 5, il codice “5” (ripartizione delle rate);
x
a colonna 6, il numero “1” (prima rata di cinque);
x
a colonna 7, euro 2.500,00 (il 50% del totale della spesa).
Nel secondo rigo: x
a colonna 1, il codice “4” (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale);
x
a colonna 2, “2010” (anno di sostenimento della spesa);
x
a colonna 5, il codice “5” (ripartizione delle rate);
x
a colonna 6, il numero “1” (prima rata di cinque);
x
a colonna 7, euro 5.000,00 (il 50% del totale della spesa).
86
QUADRO E
Figura 1
La detrazione spettante a ciascun contribuente è pari a euro 825,00 (2.500,00 x 55% / 5) + (5.000,00 x 55% / 5) = 825,00
87
QUADRO E
Caso N. 42
Detrazione 36% e 55%: detraibilità dei beni significativi Nel 2010 un contribuente ha sostenuto spese per interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. L’intervento ha un costo complessivo di 5.000 euro (iva esclusa), di cui 3.000 è il costo della caldaia. Soluzione La sostituzione dell’impianto di climatizzazione con un impianto dotato di caldaia a condensazione è una tipologia di intervento che può beneficiare della detrazione del 36% oppure del 55%. Supponendo che il contribuente per convenienza abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti per la detrazione del 55%, è utile precisare che non sono previste particolari disposizioni in merito all’aliquota IVA applicabile a questa detrazione. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).
Per i beni “significativi”, come la caldaia, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%.
5.000,00 (totale prestazione) – 3.000,00 (costo caldaia) = euro 2.000,00 (pari al valore della prestazione, comprensivo di materie e prime e semilavorate oltre ad altri beni non significativi impiegati nel lavoro di installazione)
Euro 2.000,00 sono assoggettati ad aliquota ridotta del 10%.
L’importo di euro 3.000,00 deve essere diviso in due parti: euro 2.000,00, pari al valore della differenza come sopra calcolata, devono essere assoggettati ad aliquota del 10%, mentre i restanti 1.000,00 devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria.
(4.000,00 x 10%) + (1.000,00 x 20%) = euro 600,00
88
QUADRO E
Totale euro 5.600,00 IVA compresa.
La spesa sostenuta è ampiamente inferiore al limite massimo detraibile (euro 54.545,45), di conseguenza il contribuente può beneficiare dell’intera detrazione.
La sezione V del quadro E è così compilata: x
a colonna 1, il codice “4” (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale);
x
a colonna 2, l’anno “2010”;
x
a colonna 5, il numero di rate “5”;
x
a colonna 6, il numero “1” (prima rata);
x
a colonna 7, il totale della spesa euro 5.600,00.
Figura 1
La detrazione spettante è pari ad euro 616,00: (5.600,00 x 55%) / 5 = 616,00
89
QUADRO E
Caso N. 43
Detrazione 55%: interventi che si protaggono per più anni – comunicazione all’agenzia delle entrate Il Sig. Rossi Mario (RSSMRA60D20H501Z) ha effettuato interventi di coibentazione delle pareti esterne della propria abitazione. I lavori sono iniziati nel 2009 e sono terminati nel 2010 sostenendo le seguenti spese: x euro 11.000,00 nel 2009; x euro 13.000,00 nel 2010. Soluzione A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.185/2008, la detrazione delle spese sostenute per interventi volti al conseguimento del risparmio energetico effettuati a partire dall’anno d’imposta 2009 è subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite professionisti incaricati33. Tuttavia, questa deve essere presentata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta. Lo scopo è quello di comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi che proseguono per più anni, il contribuente dovrà presentare un modello per ciascun periodo d'imposta entro 90 giorni dal termine di ciascun anno.
L’importo detraibile per il 2010 deve essere calcolato considerando il limite complessivo, cioè scorporato da quanto detratto nell’anno precedente. Per questa tipologia di detrazione la spesa agevolabile è pari a euro 109.090,18 che, scorporata della spesa sostenuta nel 2009, consente di beneficiare interamente anche delle spese sostenute nel 2010.
Il contribuente compila la sezione V del quadro E compilando due distinti righi. Nel primo rigo si indica: x
a colonna 1, il codice “2” (interventi sull’involucro degli edifici esistenti);
x
a colonna 2, l’anno “2009”;
x
a colonna 5, il numero “5” (numero di rate sulle quali ripartire la detrazione);
x
a colonna 6, il numero “2” (seconda rata di 5);
x
a colonna 7, euro 11.000,00.
Nel secondo rigo si indica:
33
Indicati all'art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 27 luglio 1998
90
QUADRO E
x
a colonna 1, il codice “2” (interventi sull’involucro degli edifici esistenti);
x
a colonna 2, l’anno “2010”;
x
a colonna 3, il codice “1”;
x
a colonna 5, il numero “5” (numero di rate sulle quali ripartire la detrazione);
x
a colonna 6, il numero “1” (prima rata di 5);
x
a colonna 7, euro 13.000,00.
Figura 1
La detrazione spettante è pari a:
11.000,00 x 55% = 6.050,00 (totale detrazione per le spese sostenute nel 2009)
6.050,00 / 5 = euro 1.210,00
13.000,00 x 55% = 7.150,00 (detrazione per le spese sostenute nel 2010)
7.150,00 / 5 = euro 1.430,00
1.210,00 + 1.430,00 = euro 2.640,00 (totale detrazione spettante).
91
QUADRO E
Caso N. 44
Detrazione 36% e 55%: calcolo di convenienza Il Sig. Rossi Mario, lavoratore dipendente con un reddito complessivo pari ad euro 15.100,00, con moglie e un figlio fiscalmente a carico, ha ristrutturato la propria abitazione nel 2010 sostenendo le seguenti spese: x euro 10.000,00 per la sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione; x euro 11.000,00 per la sostituzione degli infissi esterni. È più conveniente optare per la detrazione del 36% o del 55%? Soluzione Gli interventi effettuati dal Sig. Rossi possono beneficiare sia della detrazione del 36% che di quella relativa al 55%, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per le due tipologie di detrazione. Ovviamente le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione.
Con un reddito complessivo di euro 15.100,00 l’imposta lorda del Sig. Rossi è pari ad euro 3.477,00 euro. Le detrazioni per coniuge e figlio fiscalmente a carico sono rispettivamente di euro 690,00 e 673,00. Le detrazioni per lavoro dipendente sono pari ad euro 1.335,00.
In mancanza di ulteriori detrazioni e deduzioni, il Sig. Rossi può beneficiare della detrazione per gli interventi di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione su un importo massimo pari ad euro 779,00, determinato dalla differenza tra l’imposta lorda e le citate detrazioni, come specificato qui di seguito:
3.477,00 – 690,00 – 673,00 – 1.335,00 = 779,00
Ipotesi 1
Se il contribuente decide di optare per la detrazione del 55% sulle spese sostenute, il beneficio fiscale è così determinato:
10.000,00 + 11.000,00 = 21.000,00 (totale spese sostenute)
21.000,00 x 55% = 11.550,00 (totale detrazione spettante)
11.550,00 / 5 = 2.310,00 (ripartizione della detrazione in 5 rate di pari importo prevista per gli interventi eseguiti nel 2010)
92
QUADRO E
Il contribuente non può beneficiare interamente della detrazione in quanto la propria imposta sulla quale applicare la detrazione è pari a euro 779,00. Se per i cinque anni di rateizzazione il reddito e le detrazioni si presumono uguali, il beneficio fiscale è pari a euro 3.895,00:
779,00 x 5 = 3.895,00
Ipotesi 2
Se il contribuente decide di optare per la detrazione del 36% sulle spese sostenute, il beneficio fiscale è così determinato:
10.000,00 + 11.000,00 = 21.000,00 (totale spese sostenute)
21.000,00 x 36% = 7.560,00 (totale detrazione spettante)
7.560,00 / 10 = 756,00 (ripartizione della detrazione in 10 rate di pari importo)
Se per i dieci anni di rateizzazione il reddito e le detrazioni si presumono uguali, il contribuente può beneficiare interamente della detrazione e il beneficio complessivo è pari ad euro 7.560,00:
756,00 x 10 = 7.560,00
Convenienza Il Sig. Rossi Mario ottiene un maggior beneficio fiscale utilizzando la detrazione del 36%, non riuscendo a utilizzare interamente la più generosa detrazione del 55%. Sulle spese sostenute nel 2010 non è infatti possibile ripartire la detrazione su un numero di rate maggiore di 5, diversamente dalla detrazione del 36% che, pur prevedendo percentuale e limite di detraibilità inferiori, consente la ripartizione in 10 anni, con un conseguente maggior beneficio.
93
QUADRO E
Caso N. 45
Detrazione per canoni di locazione: calcolo della detrazione più favorevole Una coppia di coniugi, entrambi ventiseienni, risiede in un’abitazione in locazione, con contratto cointestato, da giugno 2009. Per motivi di lavoro del marito, in data 1 aprile 2010 la coppia ha dovuto trasferire la residenza da Milano a Roma, stipulando un contratto di locazione convenzionale cointestato. Per l’anno d’imposta, il marito ha un reddito complessivo pari ad Euro 18.960,00, la moglie è casalinga e non ha percepito alcun reddito. Soluzione Le Istruzioni Ministeriali prevedono che i titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione d’imposta variabile a seconda della tipologia di contratto stipulato o di altri requisiti richiesti in capo al contribuente. La detrazione spettante è pari a: a) euro 300,00 se il reddito non supera
15.493,71, ovvero euro 150,00 se il reddito è
compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro, nel caso di contratto stipulato in forma libera ai sensi della Legge n. 431/1998; b) euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493, 71, ovvero euro 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41, per i contratti a canone convenzionale stipulati ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3; c) euro 991,60 se il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.493,71 per i contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98 da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; d) euro 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 ovvero euro 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41 per i contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98 da contribuenti titolari di un contratto di lavoro dipendente che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, distante dal vecchio almeno 100 km e comunque al di fuori dalla propria Regione.
Il marito ha i requisiti per usufruire di più tipologie di detrazione ma, non essendo queste cumulabili, egli dovrà scegliere quella più favorevole, tenendo conto del periodo di tempo cui la situazione si riferisce e al numero dei contitolari del contratto: 1) per il periodo gennaio – marzo il contribuente può usufruire della detrazione prevista per i contratti di locazione a canone libero pari ad euro 18,00 (ossia 150,00 x 90/365 x 50%), non potendo beneficiare di quella per i giovani tra i 20 e 30 in quanto possiede un reddito complessivo superiore ad euro 15.493,71;
2) per il periodo aprile – dicembre il contribuente può optare per la detrazione per 94
x
contratti di locazione a canone libero pari ad euro 57,00 (ossia 150,00 x 275/365 x 50%);
x
contratti a canone convenzionale pari ad euro 93,00 (ossia 247,90 x 275/365 x 50%);
x
lavoratori che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro pari al euro 374,00 (ossia 495,80 x 275/365 x 100%). In questo caso la detrazione viene attribuita interamente al marito, essendo l’unico intestatario del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
Sulla base del calcolo di convenienza sopra esposto, il contribuente deve compilare due diversi righi della dichiarazione 730, corrispondenti ai due periodi di tempo considerati:
Figura 1
Nel prospetto di liquidazione risulta esposto l’importo della detrazione complessivamente spettante pari ad euro 392,00, ossia 18,00 + 374,00.
95
QUADRO F
QUADRO F Caso N. 46
Rimborso delle maggiori imposte pagate per somme erogate a titolo di incremento della produttività nel 2009 Un contribuente, lavoratore dipendente ha percepito, nel corso del 2009, compensi per prestazioni di lavoro straordinario assoggettate a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva del 10%. Il sostituto d’imposta ha consegnato il modello CUD al contribuente, in cui risulta compilato il punto 99 con un importo di euro 880,00.
Figura 1
Soluzione L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 ha chiarito che sono assoggettabili a imposta sostitutiva del 10%, in luogo della tassazione ordinaria, le somme erogate nel 2008 e 2009 a titolo di lavoro straordinario e di lavoro notturno (per l’intero importo e non solo per la maggiorazione) riconducibili a incrementi di produttività o efficienza. Inoltre, la stessa Agenzia, con Circolare n.48/2010, ha stabilito che è possibile recuperare la detassazione tramite l’esposizione nei modelli dichiarativi e certificativi da utilizzare nel 2011; sempre la stessa circolare ha stabilito che sul CUD 2011 devono essere riportate anche le somme che ai sensi della Risoluzione n.83/2010 il datore di lavoro ha già certificato in “carta libera”. Pertanto, il contribuente, per recuperare la maggiore imposta versata sugli straordinari, dovrà presentare il 730, consegnando al CAF anche copia del CUD e della dichiarazione dei redditi relativi all’anno nel quale sono stati erogati i compensi, questo per permettere la corretta determinazione del rimborso spettante. Nel 730/2011 risulterà compilata la nuova sezione IX del quadro F. In colonna 3 ci sarà il codice fiscale del sostituto che nel 2009 ha erogato i compensi per lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l’erogazione di tali somme ed in colonna 4 l’importo indicato al punto 99 del CUD 2011.
96
QUADRO F
Figura 2
Si ricorda, infine, che il rimborso non può essere richiesto tramite dichiarazione dei redditi, nel caso in cui sia già stata presentata istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate o sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per assoggettare ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.
97
QUADRO G
QUADRO G Caso N. 47
Credito d’imposta per reddito prodotto all’estero Un lavoratore, residente in Italia, dipendente di una società italiana, svolge la sua attività lavorativa presso uno degli stabilimenti esteri della stessa, in Germania. La società rilascia modello CUD, evidenziando un reddito al punto 1 di euro 53.000,00 e nel campo annotazioni il reddito prodotto all'estero. Nel CUD, tra le annotazioni con codice AD, è indicato "Reddito prodotto all'estero: Stato estero (Germania), reddito (euro 53.000,00), periodo di lavoro a tempo indeterminato dal 01/01/2010 al 31/12/2010". Con codice AQ “Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero”: Stato estero (Germania), anno d’imposta di percezione del reddito estero (2008), importo del reddito estero (euro 31.528,00); Imposta pagata all'estero resasi definitiva (euro 6.810,00), Reddito complessivo tassato in Italia anno 2008 (euro 49.629,00), Imposta lorda italiana (euro 13.063,00), Imposta netta italiana (euro 13.044,00). L’imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. Soluzione Si ricorda che i contribuenti residenti in Italia devono dichiarare gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati: a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei primi due casi il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo34. Il credito non può comunque superare la quota di IRPEF relativa al reddito estero. Nei casi previsti dalla lettera c), se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente in Italia, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Relativamente agli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
34
Ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
98
QUADRO G
x
il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
x
le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
x
l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Nel nostro caso si dovrà compilare il quadro C indicando nel quadro C sez. I quanto presente nel CUD al punto 1 ed i relativi giorni.
Figura 1
Si dovrà compilare anche il quadro G sez. III rigo G4 indicando in colonna 1 il codice dello Stato estero, in colonna 2 l'anno d'imposta, in colonna 3 l'importo del reddito estero presente nelle annotazioni, in colonna 4 l'imposta pagata all'estero (nel limite del 15% dell'aliquota convenzionale previsto dalla convenzione Italia-Germania, quindi poiché 31.528,00 x 15% = euro 4.792,00, l'imposta deve essere ricondotta a euro 4.792,00 essendo tale importo superiore a euro 6.810,00; la quota d'imposta estera che può essere chiesta a rimborso in Germania è pari a euro 6.810,00 (31.528,00 x 15%) = euro 2.018,00; in colonna 5 il reddito complessivo relativo all'anno di colonna 2, in colonna 6 l'imposta lorda italiana relativa alla dichiarazione dell'anno indicato in colonna 2, in colonna 7 l'imposta netta italiana relativa alla dichiarazione dell'anno indicato in col. 2. Si ricorda che l'imposta si rende definitiva sempre l'anno successivo rispetto a quello in cui si percepiscono i redditi.
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QUADRO G
Figura 2
Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero è calcolato con la seguente operazione: [(rigo G4 col. 3) / (rigo G4 col. 5)] x (rigo G4 col. 6), quindi (31.528,00 / 49.629,00) x 16.063,00 = euro 10.204,40 Tale credito non può essere superiore al minore importo tra quello esposto al rigo G4 col. 4 e quello risultante dal rapporto sopra esposto. Pertanto, essendo 10.204,00 > 4.792,00, nel caso in esame il credito d'imposta è pari a euro 4.792,00.
Il credito d'imposta spettante per le imposte pagate all'estero viene evidenziato al rigo 54 del modello 730-3.
Figura 3
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QUADRO G
Caso N. 48
Canone di locazione non percepito integralmente Un soggetto nel 2011 ha dichiarato, relativamente al periodo d'imposta 2010, un reddito imponibile pari a 25.000 euro di cui: x euro 19.000,00 come redditi di lavoro dipendente; x euro 6.000,00 (al netto della deduzione forfettaria del 15%) relativi al canone di locazione di un appartamento sito a Pordenone (rendita catastale euro 690,00), mai incassato (imposta lorda euro 6.150,00). Per tutto il 2010 l'inquilino moroso ha dimorato nell'appartamento. Essendo in possesso di una sentenza di sfratto per morosità di data 27 dicembre 2010, il locatore nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010, ha diritto a: x tassare l'immobile affittato in base al valore della rendita catastale e non del canone d'affitto, con riferimento al periodo d'imposta 2010; x fruire di un credito d'imposta pari alle maggiori imposte pagate in relazione al canone mai incassato, con riferimento al periodo d'imposta 2009. Soluzione L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare35.
TASSAZIONE DELL'IMMOBILE IN BASE ALLA RENDITA (ANNUALITÀ 2010)
Per tassare l'immobile in base alla rendita catastale e non al canone di locazione, il contribuente deve compilare il quadro B, indicando:
Figura 1
Il codice ‘4’ va indicato se l’immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNUALITÀ 2009)
35
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà l’obbligo di
dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata - salvo opzione per la tassazione ordinaria - il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
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QUADRO G
Per recuperare il credito d'imposta si dovrà procedere alla rideterminazione dell'imposta relativa al periodo in esame, calcolandola su una base imponibile diminuita del canone ed aumentata della rendita catastale rivalutata. Reddito imponibile: 25.000,00 - 6.000,00 + (690,00 x 1,05) = euro 19.725,00 Imposta lorda: euro 6.150,00 Imposta riliquidata: euro 4.726,00 Credito d'imposta: (6.150,00 – 4.726,00) = euro 1.424,00
Il credito d'imposta connesso alle maggiori imposte pagate in conseguenza dei canoni di locazione non percepiti va indicato a rigo G2 e quindi riportato a rigo 55 del Mod. 730-3.
Figura 2
Figura 3
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QUADRO G
Caso N. 49
Credito d'imposta per riacquisto prima casa Un contribuente ha acquistato in data 30.06.2007 un immobile non di lusso. All'epoca aveva beneficiato dell'aliquota IVA agevolata prevista per l'acquisto della prima casa pagando IVA per un importo pari a euro 6.500,00. In data 20.07.2010 rivende detto immobile e riacquista in data 09.11.2010 un'altra casa, anch'essa con caratteristiche non di lusso, da un'impresa, pagando IVA per euro 8.000,00. Anche per quest'ultimo acquisto ha beneficiato delle agevolazioni sulle imposte dovute a seguito dell'acquisto stesso. Il contribuente ha trasferito la residenza nel nuovo immobile sempre il 09.11.2010. Soluzione A decorrere dal 1° gennaio 199936, viene attribuito un credito d'imposta a favore di coloro che, venduto un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA, entro un anno dalla vendita, acquistano a qualsiasi titolo altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata "prima casa". L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, di importo massimo pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA pagata dal contribuente all’atto dell’acquisto della prima abitazione. Condizione per beneficiare della detrazione è che il precedente acquisto dell’unità immobiliare destinata ad uso abitazione principale, fosse stato effettuato beneficiando dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro oppure ai fini dell’IVA, per l’acquisto della “prima casa”. Il riacquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale può avvenire a qualsiasi titolo. Il contribuente può acquistare un’altra casa anche sulla base di un diritto reale di godimento. Il riacquisto dell’immobile deve avvenire rispettando determinati requisiti oggettivi e soggettivi: x
l’immobile riacquistato non deve essere di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969;
x
l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui il contribuente ha la residenza o la stabilirà entro 18 mesi dall’acquisto;
x
l’acquirente deve dichiarare di non possedere in via esclusiva o in comunione con il coniuge altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove acquista;
x
l’acquirente deve dichiarare di non possedere altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale per la quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”.
Il credito d’imposta sorge ai fini dell’imposta di registro, con la data di stipula dell’atto relativo al secondo acquisto. Nel caso di acquisizione del nuovo immobile mediante contratto di appalto, il credito d’imposta sorge al momento della consegna del bene.
36
Art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
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QUADRO G
Avendo acquistato un altro immobile con le agevolazioni "prima casa" entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione anch'essa acquistata usufruendo delle analoghe agevolazioni, il contribuente ha diritto al credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa". Il credito d'imposta spettante al contribuente è costituito dall'importo massimo di euro 6.500,00 (l'importo minore tra le imposte dovute in relazione ai due acquisti).
Il quadro G, rigo G1 risulta così compilato:
Figura 1
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QUADRO G
Caso N. 50
Credito d’imposta relativo a mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali Un contribuente, per una controversia di tipo civile, si è avvalso dell’intervento di un mediatore. La mediazione ha avuto successo e tra le parti si è raggiunto un accordo a seguito della proposta del mediatore. È stato riconosciuto al contribuente, per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione, un credito d’imposta pari a euro 475,00. Soluzione La “mediazione” diventa strumento obbligatorio da esperire da parte di coloro che vogliono esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia avente ad oggetto le materie di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per “mediazione37” si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa…”; le controversie possono essere di tipo civile e commerciale. Inoltre, viene stabilito che38: “Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta, commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento.(…) In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.” Con decreto del Ministro della Giustizia, viene individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato; successivamente, il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Come stabilito dall’art. 4, il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della Comunicazione da parte del Ministero, in compensazione tramite modello F24, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
37
Art.1 D.L. n.28/2010.
38
Art.20 comma 1, D.L. n.28/2010.
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QUADRO G
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta Regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto, per usufruire di tale credito è necessario compilare il quadro G sezione VI, rigo G8
Figura 1
Tale credito risulterà nel 730/3 al rigo 38.
Figura 2
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