Circolare N.133 del 12 ottobre 2011 DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative
DL 138/2011: ecco cosa cambia per le cooperative Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 148/2011) del DL n. 138/2011 sono entrate in vigore numerose disposizioni che determineranno importanti cambiamenti per la tassazione delle cooperative. Secondo le modifiche apportate alla disciplina di tali soggetti, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso (2012), le percentuali di agevolazioni fiscali di cui godono le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente sono ridotte. In particolare, il peso degli utili netti nella formazione del reddito imponibile aumenta dal 55 al 65% per le società cooperative di consumo e loro consorzi e dal 30 al 40% per le altre cooperative e loro consorzi nonché una tassazione del 10% della riserva indivisibile. La base imponibile su cui effettuare il calcolo dell’imposta da versare, quindi, viene sensibilmente aumentata. Non solo. Una seconda novità incide invece nella misura del 10% sulla quota degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria. Tale ultima disposizione colpisce sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle per le quali non sono rinvenibili i criteri di prevalenza stabiliti dal codice civile.
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Premessa La manovra di “ferragosto” (Dl 138/2011) ha modificato la tassazione prevista per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità, stabilite dall’articolo 1, comma 460, della legge 311 del 2004. In particolare, le novità riguardano un incremento della tassazione degli utili netti annuali dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca e loro consorzi, nonché una tassazione del 10% della riserva indivisibile.
La disciplina delle coop relativa alla determinazione del reddito Il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle cooperative può variare a seconda della tipologia di cooperativa che li produce. Si ricorda, a tal proposito, che gli ultimi interventi in materia di fiscalità delle cooperative hanno previsto che: il regime fiscale di questi enti è stato interamente regolato dai commi da 460 a 466 e dal comma 468, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004 con la messa a regime della tassazione ridotta al 30% dell'utile realizzato; ai sensi del comma 28, dell'articolo 82, del dl 25 giugno 2008, n. 112, convertita nella legge 6 agosto 2008 n. 133 la tassazione è stata successivamente innalzata al 55% per le cooperative di consumo. Per le cooperative, pertanto, valutando complessivamente le disposizioni in materia, i regimi fiscali possono essere suddivisi in almeno due tipi: uno di carattere “generale” destinato alle cooperative, senza alcuna distinzione; uno specifico per determinate tipologie di cooperative. Ciò detto, di seguito riportiamo i vari trattamenti fiscali, fino ad oggi, destinati alle diverse tipologie di cooperative. TRATTAMENTI FISCALI SPECIFICI PER LE COOPERATIVE
Cooperative di
I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e
produzione e lavoro
loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità,
non
è
inferiore
al
cinquanta
per
cento
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al
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venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono ridotte alla metà.
Cooperative a mutualità prevalente
L'articolo 2512 c.c. definisce a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono l’attività prevalentemente a favore: dei soci; dei consumatori; degli utenti di beni o servizi e che si avvalgono, nello svolgimento
della
loro
attività,
in
prevalenza
delle
prestazioni lavorative dei soci e dell'apporto di beni e servizi da parte dei soci stessi. Gli utili di tali cooperative, nella generalità dei casi sono assoggettati all’Ires per il 30% dell’ammontare totale degli stessi, salvo che venga divisa fra i soci una quota superiore al 30%. In tal caso, viene tassata l’intera quota di utili divisa fra i soci.
Cooperative a
Per le cooperative a mutualità non prevalente concorre a formare
mutualità diversa
reddito ai fini Ires il 70% degli utili della cooperativa. La quota del 30% che non viene assoggettata a tassazione deve essere però imputata a riserva indivisibile.
Cooperative di consumo Cooperative sociali
Le cooperative di consumo devono assoggettare all’Ires il 55% della quota di utili netti annuali conseguiti. Non concorrono a formare reddito, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 904 del 1977, le somme destinate a riserve indivisibili. Pertanto, se l’intero utile è destinato a tale riserva, non ci sarà alcuna tassazione ai fini Ires.
Banche di credito
Si applica la stessa disciplina prevista per le società a mutualità
cooperativo:
prevalente con la sola differenza che l’importo soggetto a tassazione è del 27% dato che il 3% degli utili deve essere accantonato a favore dei fondi mutualistici.
Cooperative agricole e
Questi due tipi di cooperative sono soggette a tassazione nel
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della piccola pesca
limite del 20% degli utili netti.
Le modifiche apportate dalla manovra di ferragosto Il DL n. 138/2011 e la legge di conversione n. 148/2011, come anticipato in premessa, ha modificato la tassazione prevista per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità. In particolare, come anticipato, sono state apportate due modifiche: incremento della tassazione degli utili netti annuali, dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente, così come individuate dagli articoli 2511, 2512 e 2513, diverse da quelle agricole e della piccola pesca e loro consorzi (che continueranno ad applicare la percentuale di tassazione minima, pari al 20% degli utili netti); UTILI SOGGETTI A TASSAZIONE Tipo di società
Disciplina previgente
Nuova disciplina (dal 2012)
55%
65%
30%
40%
Cooperative di consumo Cooperative
a
mutualità
prevalente LE ESCLUSIONI cooperative agricole Esclusione
dall’ambito
di
applicazione
cooperative della piccola pesca
delle nuove disposizioni dell’articolo 2
consorzi delle precedenti
commi 46 bis del DL n. 138/2011
cooperative sociali cooperative a mutualità diversa
l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria che si applicherà oltre che a quelle a mutualità prevalente e di consumo anche a quelle agricole e di piccola pesca, altre cooperative
e loro consorzi. Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative
devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come stabilito dall’articolo 2545-quater del codice civile. Per le banche di credito cooperativo, invece, la destinazione minima a riserva legale ammonta al 70% degli utili netti annuali (cfr articolo 37 del decreto legislativo n. 385 del 1993).
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LE ESCLUSIONI cooperative agricole. Cooperative assoggettate a tassazione
cooperative della piccola pesca.
della riserva obbligatoria
cooperative di consumo. altre cooperative. loro consorzi.
Esempio – cooperativa a mutualità prevalente Si consideri una generica cooperativa a mutualità prevalente (non rientrante tra quelle di consumo, agricole o della piccola pesca) che realizza un utile netto annuale pari a 10.000, di cui 3.000 (30% di 10.000) destinato a riserva minima obbligatoria e 300 (3% di 10.000) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In tale situazione, la cooperativa dovrà tassare la quota: destinata a riserva legale per un importo pari a 300 (10% di 3.000); di utile netto annuale per un importo pari a 4.000 (40% di 10.000). Il restante importo pari a 5.700 (10.000 – 300 – 4.000) potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile in quanto destinato a riserva legale, al fondo mutualistico e a riserve indivisibili. In particolare: una quota pari a 2.700 (3.000 riserva legale – 300 di tassazione della riserva) beneficerà dell’esclusione dal reddito prevista per la destinazione a riserva legale (articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2002); un importo pari a 300 è deducibile in quanto destinato al fondo mutualistico (articolo 1, comma 463, legge n. 311 del 2004); la restante quota pari a 2.700 potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito se destinata a riserva indivisibile (articolo 12 della legge n. 904 del 1977). TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Ante modifiche
Post modifiche
Utile di bilancio
10.000
10.000
Riserva legale tassata
0
300 (10% di 3.000)
Utile tassato
3.000 (30% di 10.000)
4.000 (40% di 10.000)
Quota non tassata
7.000
5.700
Di cui, quota non tassata
Di cui, quota non tassata
3.000
2.700
Riserva legale
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Fondo mutualistico
300
300
Riserva indivisibile
700
2.700
Entrata in vigore delle nuove disposizioni Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per una cooperativa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la nuova disciplina sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012. Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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