Fortarezza Antonio - Revisione del 10/11/2010
* * PILLOLA
10:
GLI INDICATORI DI ANOMALIA DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO * * L’art. 41, al comma 2, stabilisce che periodicamente devono essere emanati, su proposta della UIF, appositi indicatori di anomalia, al
fine
di
agevolare
i
soggetti
destinatari
della
norma,
nell’individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio. Al fine di supportare l’analisi delle operazioni da parte dei professionisti obbligati alla segnalazione, l’UIF, dalla data di introduzione
degli
obblighi
antiriciclaggio,
ha
pubblicato
una
serie di indicatori e schemi aventi diversa natura e contenuto. Con queste comunicazioni della UIF si richiama l’attenzione degli operatori su particolari settori di operatività o su specifiche condotte dalle quali possono desumersi anomalie o aree di rischio che
potrebbero
nascondere
attività
di
riciclaggio
di
proventi
illeciti. Tali
raccomandazioni
professionista
al
e
fine
indicazioni di
valutare
sono il
di
profilo
ausilio
al
soggettivo
e
oggettivo del cliente. In
particolare,
comportamenti
sono
stati
anomali
elaborati
connessi
i
seguenti
all’operatività
schemi in
di
diverse
situazioni: UIF comunicazione 8/7/2010. Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici. D.M. 16/04/2010. Indicatori anomalia professionisti e revisori contabili. UIF comunicazione 15/02/2010. Operatività connessa con il rischio di frode iva intracomunitaria. UIF comunicazione 05/02/2010. Frodi informatiche. UIF comunicazione 13/10/2009 Conti dedicati UIF comunicazione 24/09/2009. Imprese in crisi e usura.
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Lo
scopo
ridurre
principale i
margini
soggettive
o
all'esigenza
con di
degli di
indicatori
incertezza
di
anomalia
connessi
con
comportamenti discrezionali contribuire
al
contenimento
e
è
quello
di
le
valutazioni
sono
improntati
degli
oneri
e
al
corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Precisamente, con riferimento all’individuazione delle operazioni sospette
da
inizialmente
parte gli
dei
professionisti,
indicatori
di
anomalia
l’UIF con
ha
elaborato
provvedimento
del
24/02/2006, che sono stati recentemente aggiornati e sostituiti con
il
Decreto
del
Ministero
della
Giustizia
del
16/04/2010
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03/05/2010). La UIF, nella prima formulazione degli indicatori di anomalia per i professionisti, con il provvedimento del 24/02/2006, forniva una interessantissima indicazione di “criteri generali” da seguire per l’individuazione
delle
operazioni
sospette,
tra
cui
assumeva
rilievo: a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi; b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e
coefficienti
costituiscono
in
di sé
moltiplicazione valori
previsti
palesemente
dalla
diversi
legge,
da
non
quelli
di
mercato; c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate; d)
l’esistenza
caratteristiche
di
ingiustificate
soggettive
del
incongruenze
cliente
e
rispetto
alla
sua
alle
normale
operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
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g)
l’ingiustificato
pagamento
non
impiego
appropriati
di
denaro
rispetto
contante
alla
o
prassi
di
mezzi
comune
ed
di in
considerazione della natura dell’operazione; h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, esponenti
la
sede
legale
aziendali,
dei
o
amministrativa,
partecipanti
al
l’identità
capitale
o
degli
di
altri
soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi. Come visto sopra, la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree
di
particolare
rischio
nello
svolgimento
dell’attività
professionale. Nell’attuale impostazione, vengono individuati diversi gruppi di indicatori
di
anomalia,
in
relazione
a
profili
di
carattere
soggettivo od oggettivo, che possono aiutare il professionista ad individuare
elementi
di
sospetto
idonei
a
giustificare
la
segnalazione alla UIF, e precisamente: A) Indicatori di anomalia connessi al cliente B) Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali C) Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione D) Indicatori
di
anomalia
relativi
alla
costituzione
e
alla
amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi E) Indicatori
di
anomalia
relativi
ad
operazioni
aventi
a
oggetto beni immobili o mobili registrati F) Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie La UIF, con questo raggruppamento di elementi, ha individuato 28 specifici indicatori di anomalia. Viene stabilito che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è
esaustiva
anche
in
considerazione
della
continua
evoluzione
delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio.
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Si
precisa
quindi,
che
gli
indicatori
di
anomalia
non
costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario che il professionista valuti la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente, non trascurando anche comportamenti che,
sebbene
diversi
da
quelli
descritti
negli
indicatori,
rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto. All’art.
3
del
Decreto
del
Ministero
della
Giustizia
del
16/04/2010, viene espressamente indicato che l'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I
professionisti
ulteriori sebbene
valutano
comportamenti
non
descritti
e
pertanto
con
la
caratteristiche
negli
massima
attenzione
dell'operazione
indicatori,
rilevino
in
che,
concreto
profili di sospetto. Unitamente
alla
comprensibile
non
esaustività
delle
casitiche
esaminate dalla UIF, negli indicatori di anomalia, è necessario tener
presente
che
La
mera
ricorrenza
di
operazioni
o
comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo
di
per
sè
sufficiente
per
l'individuazione
e
la
segnalazione di operazioni sospette, per le quali è assolutamente necessario
valutare
in
concreto
la
rilevanza
dei
comportamenti
della clientela. Ad esempio una determinata operazione o comportamento potrebbero essere fonte di sospetto di riciclaggio per un cliente e non per altri, e ciò dipende anche dalla puntuale e specifica adeguata verifica
della
clientela
prevista
dalla
norma
che
il
professionista nel tempo è tenuto ad effettuare. L’utilizzo
degli
professionisti, ulteriori
indicatori
deve
informazioni
essere
di
anomalia
effettuato,
disponibili,
e
da
avvalendosi quindi
parte
dei
anche
effettuando
di una
valutazione complessiva e completa sulla natura dell’operazione. In
sostanza
valutazione
il della
professionista generale
è
tenuto
rischiosità
ad
collegata
effettuare al
cliente
una ed
all’operazione finalizzata a comprendere se il denaro, i beni, le
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utilità
o
provenire
i
vantaggi
da
delitti
dall’area
economici non
valutativa
all’adempimento
oggetto
colposi,
indagini
dell’incarico
dell’operazione
rimanendo
esterne non
o
possano
comunque
esclusi
comunque
richieste
dalla
estranee normativa
antiriciclaggio. Avuto riguardo a quanto sopra, recentemente il MEF, come già fatto dalla
UIF,
ha
ribadito
che
deve
rimane
esclusa
ogni
forma
di
oggettivazione della segnalazione di operazione sospetta, e che la mera ricorrenza dell’indicatore preso in esame non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione, per la quale rimane quindi indispensabile e necessaria una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. L’analisi da parte del professionista, coadiuvata dagli indicatori di
anomali,
si
informazioni
su
raccolte,
dell’adeguata disponibili
fonda
virtù
sull’individuazione
di
capacità
del
economica
compiuta
registrate
verifica in
una
della
e
valutazione,
conservate
clientela,
dell’attività eventuali cliente
nell’ambito
nonché
di
professionale
incongruenze ovvero
delle
quelle
prestata
rispetto
dell’eventuale
e
alla gruppo
societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle
finalità
perseguite
e
alle
prestazioni
professionali
di
solito richieste. Per quanto sopra il professionista
valuta complessivamente, nel
tempo, i rapporti e le relazioni intrattenute con il cliente e l’eventuale
gruppo
societario
cui
lo
stesso
appartiene,
avendo
riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Questa
capacità
compresa devono
la
elaborare
sussistenza
portare
acritici
di
il
elementi
di
e
particolari
professionista generali
valutare
di
a
i
singoli
indicatori
selezionare
sospetto,
ma
elementi,
di
non
come
anomalia,
semplici
e
recentemente
evidenziato dalla UIF elementi di sospetto qualificato. In
effetti
la
UIF,
evidenzia
che
tanto
gli
schemi
quanto
gli
indicatori di anomalia non hanno valore vincolante per soggetti obbligati e in particolare per i professionisti; essi, peraltro, costituiscono un valido ausilio per l’individuazione dei profili
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oggettivi
e
soggettivi
utili
a
qualificare
il
sospetto
e,
conseguentemente, a orientare il professionista nella selezione delle operazioni da segnalare. Non esiste quindi alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli
indicatori
di
anomalia
e
l’attivazione
dell’obbligo
di
segnalazione, che sorge solo in seguito all’attenta valutazione del professionista. Questa
configurazione
è
importantissima,
in
quanto
la
UIF
chiarisce che gli indicatori di anomalia servono a qualificare il sospetto, ma non in quanto tali ed isolatamente considerati ad integrare la decisione ultima di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Sempre sul tema delle indicazioni di aree di rischiosità, che il professionista deve valutare, la UIF, in termini di casistica ha evidenziato le seguenti operazioni: - Operatività con controparti localizzate a San Marino. Vengono individuate le operatività finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la Repubblica di San Marino tramite operazioni presso
di
banche
natura e
societaria,
altri
istituti
dall’altro, finanziari
al
reinvestimento
italiani
dei
fondi
accumulati all’estero, spesso occultati tramite schermi fiduciari e societari. -
Operatività
posta
in
essere
da
soggetti
attivi
nel
settore
dell’energia eolica; Con l’analisi finanziaria di questa particolare operatività si è osservato che le “società veicolo”, talvolta, dopo alcuni passaggi di
proprietà,
all’estero.
finiscono
Queste
nella
titolarità
compravendite
di
azionarie
holding
comportano
costituite possibili
rischi di alterazione dei valori di mercato dei corrispondenti titoli essendo
societari.
Il
settore
caratterizzato
dal
d’affari rilascio
in
discorso, di
inoltre,
concessioni
e
autorizzazioni da parte degli enti pubblici, si presta al rischio di pratiche corruttive. - Frodi informatiche;
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Nell’operatività
delle
frodi
in
materia
informatica
sono
state
individuate con numerose segnalazioni di “phishing”. Il “phishing” è un’attività illegale volta a carpire informazioni personali o riservate (quali le credenziali utilizzate per l’effettuazione di operazioni di home-banking) mediante l’utilizzo di comunicazioni elettroniche, contatti
di
siti
telefonici
web
contraffatti
istantanei.
I
dati
ovvero
di
messaggi
illecitamente
o
sottratti
vengono utilizzati per trasferire fondi dai conti correnti dei clienti truffati a quelli di altri individui coinvolti - più o meno consapevolmente - nell’attività fraudolenta. Questi ultimi soggetti hanno il compito di prelevare immediatamente le somme pervenute,
trattenendo
una
percentuale
per
l’attività
svolta
e
trasmettendo il restante denaro agli organizzatori dell’attività illegale l’attività
attraverso di
money
la
rete
transfer
degli oppure
intermediari per
il
tramite
esercenti di
carte
prepagate. - Evasione dell’Iva intracomunitaria; - Distrazione di fondi pubblici erogati a titolo di finanziamento agevolato; - Scudo fiscale.