RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALLA COMMISSIONE CATASTO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA NELLA RIUNIONE DEL 18/02/2008 1)
Come comportarsi quando un tecnico professionista si accorge di aver sbagliato la poligonazione di una unità immobiliare.
Nell’ambito della normale attività d’ufficio può capitare che una errata poligonazione delle planimetrie catastali sfugga sia al compilatore della pratica che all’addetto al controllo della pratica Doc.fa; ebbene in questi casi si fa presente che è sbagliato ricorrere ad una nuova denuncia di variazione poiché non esiste una causale adeguata per la presentazione della stessa ed inoltre la superficie catastale ad oggi non rappresenta ancora un dato concorrente alla determinazione della rendita catastale e la planimetria della nuova denuncia sarebbe identica a quella già agli atti. Ciò posto, è necessario produrre istanza di correzione presso le segreterie dell’Agenzia del Territorio, fornendo oltre agli identificativi catastali anche i motivi della richiesta di correzione.
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Come comportarsi in caso di individuazione di aree urbane coincidenti con una particella presente nella cartografia.
Se l’individuazione tramite il Doc.fa di un’area urbana (F/1) corrisponde ad una particella intera del catasto terreni, non bisogna assegnare alcun subalterno urbano. E’ il caso classico della presentazione di un Doc.fa di divisione a seguito di un tipo di frazionamento, nel quale dalla particella originaria (già ente urbano e area urbana F/1), viene stralciata una o più particelle. La denuncia verrà così impostata: Denuncia di Variazione Causale :”divisione” Soppressione di Fg A particella xxx Costituzione di Fg A particella xxx Costituzione di Fg A particella yyy Costituzione di Fg A particella zzz ecc. Pag. 1 di 5
Stesso dicasi quando ci sono per esempio appartamento e giardino graffati; in caso di divisione, se il giardino è una particella intera, non bisognerà assegnare alcun subalterno. Per cui sarà: Denuncia di variazione Causale: ”divisione” Soppressione di Fg A particella xxx sub 1 particella yyy Costituzione di Fg A particella xxx sub 1 Abitazione Costituzione di Fg A particella yyy Area Urbana Ovviamente per queste aree urbane non è necessaria alcuna rappresentazione grafica.
3)
Poligonazione delle scale di collegamento all’interno di una unità immobiliare.
La superficie degli elementi di collegamento verticale all’interno delle unità immobiliari sono computate in misura pari alla loro proiezione orizzontale, pertanto nella rappresentazione dei vari piani di una u.i.u., in una di esse la poligonazione comprenderà anche la proiezione delle scale, rampe o ascensori mentre nella rappresentazione degli altri piani verranno sottratte solo le superfici occupate dalle pedate dei gradini e dei ballatoi di collegamento in caso di scale e dalla superficie vuota in caso di ascensori, pertanto i muri sono compresi nella poligonazione e concorrono alla formazione della superficie catastale. Si rammenta che la proiezione degli elementi di collegamento verticale vanno poligonali nel piano in cui vi sono i locali principali.
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Presentazione dell’elaborato planimetrico in caso di ultimazione di fabbricato urbano.
In caso di “ultimazione di fabbricato urbano” è obbligatorio aggiornare anche l’elaborato planimetrico, in quanto se anche non cambia niente per quanto concerne la dimostrazione dei subalterni è necessario cambiare per le unità trattate la descrizione dei subalterni. Si rammenta infatti che la dimostrazione e la descrizione dei subalterni, rappresentano un unico documento per cui sono da aggiornare entrambi anche se uno dei due non dovesse cambiare.
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5)
Come comportarsi in caso di sostituzione parziale delle schede dell’elaborato planimetrico con l’invio telematico.
Sovente i tecnici professionisti dovendo presentare l’aggiornamento dell’elaborato planimetrico si limitano alla sostituzione solo della o delle schede che effettivamente variano, ovviamente se l’elaborato planimetrico presente in banca dati è stato presentato con il Doc.fa 3.0. In questo caso, nelle more dell’adeguamento della procedura informatica, si richiede di specificare in relazione tecnica quanto segue: ”Sostituzione delle schede n°… (es. 1, 5, 7) dell’elaborato planimetrico”. L’attuale procedura interna infatti non consente di controllare se effettivamente si stanno sostituendo una o più pagine dell’elaborato planimetrico, per cui l’Ufficio si ritrova a sospendere la pratica in esame perché si è di fronte alla presentazione di un elaborato planimetrico parziale a fronte di un elaborato planimetrico completo presente nella banca dati. Si fa presente che la sostituzione di una o più schede dell’elaborato planimetrico comporta una variazione della numerazione delle schede stesse, pertanto in caso di ripresentazione di un elaborato planimetrico sulla stessa particella si raccomanda di verificare l’ultima numerazione presente in banca dati.
6)
Problematiche inerenti i beni comuni e loro eventuale intestazione.
Sempre più spesso capita che vi sia la necessità di frazionare dei beni comuni censibili e non censibili e di assegnare a porzioni di questi una ditta catastale. Si rammenta che, in caso di divisione di B.C.N.C. o B.C.C. è consentito far derivare solo altre unità immobiliari a partita speciale. Solo nel caso in cui sul bene da frazionare, i diritti sono omogenei ossia sono riconducibili ad una stessa ditta è possibile spezzare la denuncia in 2 parti: con la prima, che è una denuncia di variazione si sopprime il bene comune costituendo il bene comune residuo e con la seconda (denuncia di nuova costruzione – unità afferenti), si accatasta il bene derivato intestandolo all’unica ditta cui il bene comune è riconducibile. Se il bene comune appartiene a più ditte, non è consentita l’iscrizione di alcuna intestazione stante l’impossibilità di determinare le quote, per cui quello che ne deriva in costituzione dalla denuncia di variazione bisogna accatastarlo nei beni comuni censibili (B.C.C.) per consentire l’eventuale voltura in caso di traferimento di diritti sull’unità immobiliare. Si rammenta che possono essere iscritte nei beni comuni censibili anche le categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4, F/5.
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Problemi inerenti le denunce di accatastamento dei Fabbricati Rurali ed ex Rurali
Qui di seguito si andrà ad esaminare alla luce della nuova normativa e della nuova versione del Doc.fa 3.00.5 del 27/05/2007, che ha introdotto le opzioni di accatastamento, cosa è necessario dichiarare in relazione tecnica in virtù dell’opzione scelta. L’opzione 1, “Dichiarazione Ordinaria” va utilizzata quando: ¾ La proprietà, anche se non ha perso i requisiti fiscali di ruralità accatasta spontaneamente, e in relazione tecnica scrive: “Accatastamento di Fabbricato Rurale, la proprietà mantiene i requisiti fiscali di ruralità”. Non va indicata nessuna data. ¾ La proprietà accatasta per mutazione dei beni e in relazione scrive: “Accatastamento di Fabbricato Rurale a seguito di mutazione dei beni divenuti abitabili e/o servibili in data gg/mm/aaaa”. ¾ La proprietà accatasta per trasferimento di diritti e in relazione scrive: “Accatastamento di Fabbricato Rurale per trasferimento di diritti”. Non va indicata nessuna data. L’opzione 2, “Dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 1, comma 336, L.311/04” va utilizzata quando: ¾ La proprietà accatasta a seguito di comunicazione da parte del Comune di appartenenza e in relazione scrive: “Gli immobili oggetto della presente denuncia hanno perso i requisiti fiscali di ruralità in data gg/mm/aaa” oppure: “Accatastamento a seguito mutazione dei beni divenuti abitabili e /o servibili in data gg/mm/aaaa”. L’opzione 3, “Fabbricato ex rurale Art. 2 comma 36 o37, D.L. 262/06”, va utilizzata quando: ¾ La proprietà accatasta per la perdita dei requisiti fiscali di ruralità a seguito segnalazione dell’Agea – Agenzia del Territorio (elenchi) e in relazione scrive: “Accatastamento di Fabbricato ex Rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità avvenuta in data gg/mm/aaaa, comma 36”. ¾ La proprietà accatasta l’abitazione a seguito della perdita dei requisiti di ruralità legati al possesso della Partita IVA (comma 37, Art. 2 D.L. 262/06) e/o su segnalazione dell’Agea – Agenzia del Territorio e in Pag. 4 di 5
relazione scrive: “Accatastamento di abitazione ex rurale per perdita dei requisiti fiscali di ruralità, comma 37”. ¾ La proprietà accatasta un compendio immobiliare misto di abitazione e annessi rurali a seguito della perdita dei requisiti fiscali di ruralità su segnalazione Agea – Agenzia del Territorio; in relazione scrive: “Accatastamento del sub….(abitazione) per perdita dei requisiti fiscali di ruralità comma 37 e accatastamento dei sub….. per perdita dei requisiti fiscali di ruralità comma 36 avvenuta in data gg/mm/aaaa”. Si fa presente che la perdita dei requisiti di ruralità comma 37 riguarda solo l’abitazione principale dei titolari che non posseggono i requisiti legati alla partita IVA e non le abitazioni ex rurali in genere, per le quali vale il comma 36. L’accatastamento dei fabbricati strumentali alla attività agricola non è obbligatorio (salvo ovviamente i casi di comma 36 “mai dichiarati”), anche in presenza di perdita dei requisiti soggettivi di ruralità ma siccome le procedure catastali non consentono di lasciare al catasto terreni porzioni di fabbricati o fabbricati di uno stesso compendio, il loro accatastamento va fatto nella categoria D/10 e tale immobile non è soggetto a sanzione. L’opzione 4, “Fabbricato mai dichiarato, Art 2 comma 36, D.L. 262/06” ¾ La proprietà accatasta a seguito segnalazione Agea – Agenzia del Territorio quegli immobili totalmente sconosciuti sia al Catasto Fabbricati che al Catasto Terreni (non presenti neanche in cartografia) e in relazione scrive: “Accatastamento di fabbricato mai dichiarato divenuto abitabile e/o servibile all’uso in data gg/mm/aaaa”.
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