13697 Identificativo Atto N.
15/11/2007
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DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "PONTE 1" IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS).COMMITTENTE: S.I.T. SERVICE S.R.L.VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 152/06
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE VISTI: - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” con specifico riferimento all’art. 32; - il D.P.R. 12 aprile 1996 “Atto d’indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale” e succ. mod.; - la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 “Norme in materia d’impatto ambientale”, come modificata dall’art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3; - la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 “Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n.337/85/CEE;” - la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, “Approvazione delle modalità d’attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d’acquisizione dei pareri degli enti interessati”. CONSIDERATO che le sopraindicate Deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, sono da ritenersi tutt’ora valide quale riferimento per l’espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in quanto ottemperanti dei contenuti di cui al comma 3 dell’art. 43 del d.lgs. 152/06. VISTI inoltre: - la d.g.r. 8 marzo 2002, n. 8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico; - la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”; - il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; - il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; - la d.g.r. 15 marzo 2006, n. 2121 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 12/05; - il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. n. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26”; - la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 “Approvazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.)”. PRESO ATTO che: in data 04/8/07 (prot. Z1.2007.0017342) è pervenuta al Protocollo Generale della Giunta Regionale - da parte della Società S.I.T. Service la richiesta di verifica, ai sensi dell’art.
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32 del d.gls 152/06, della assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del Progetto di “Realizzazione dell’impianto idroelettrico “Ponte 1” in Comune di Ponte di Legno (BS); in data 30/10/07 (prot. n. Z1.2007.0021835) è pervenuta, da parte della Società S.I.T. Service, richiesta di sospensione dei termini al fine di poter integrare la documentazione tecnica necessaria per la verifica di esclusione, trasmessa in data 31/10/07 (prot. n. Z1.2007.0021943); tale tipologia progettuale è prevista al punto 7) dell’elenco B del d.lgs 152/06, in quanto “Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/sec …”; il progetto in esame non è localizzato in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991; esso è pertanto soggetto alla procedura di verifica.
VISTI gli elaborati di progetto depositati dal Committente e rilevato che, in merito alle caratteristiche dell’opera si tratta della realizzazione di una centralina idroelettrica sul Torrente Frigidolfo posta in prossimità del nucleo abitato di Zoanno ed alimentata, attraverso una condotta forzata interrata, da un’opera di presa del tipo “ad acqua fluente”. Le caratteristiche progettuali sono le seguenti: Località opera di presa Tipologia presa Tipologia impianto Prelievo Altri usi Superficie del bacino imbrifero utile Salto geodetico Diametro condotta forzata Portata media derivata Portata massima derivata Lunghezza condotta DMV previsto Potenza nominale di concessione Potenza massima Producibilità
Precasaglio Molino Maculotti Traversa fluviale Acqua fluente annuale nessuno 60.5 km2 75 m 1200 mm 1.629 m3/s 3.5 m3/s 1350 m 0.325 m3/s 1117,94 Kw 2401,96 Kw 7.5 Gw/anno
PRESO ATTO dagli elaborati inviati che, circa il contesto territoriale interessato dall’intervento: l’opera ricade all’interno di zone tutelate ai sensi degli artt. 142 e 136 del d.lgs. 42/04; Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuando aree di esondazione e di trasporto in massa sui conoidi, ha determinato delle limitazioni delle destinazioni urbanistiche dei terreni. CONSIDERATO che, dall’esame degli elementi caratteristici del progetto: - l’opera di presa si trova all’interno di un’area di conoide attivo non protetto;
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la condotta forzata attraversa aree di conoide da attivo a completamente protetta; la centrale di produzione risulta compresa in un’area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta; il canale di scarico attraversa una ristretta area di esondazione a pericolosità elevata; l’opera determinerà una riduzione della portata per un tratto di circa 1.350 m del T. Frigidolfo, il cui ambiente fluviale IFF è classificato tra “ottimale” e “buono”.
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RITENUTO che: le informazioni complessivamente prodotte e le indagini svolte dal Committente sulle componenti ambientali, riferiti sia alla fase di cantiere che di esercizio, consentono una sufficiente comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, il contesto territoriale ed ambientale di riferimento nonché l'individuazione e valutazione dei principali effetti che esso può avere sull'ambiente; non si evidenziano elementi, connessi alla realizzazione del Progetto che possano causare effetti sull'ambiente tali da richiedere lo svolgimento della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale prevista dagli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 152/06, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute nella parte dispositiva del presente atto. VISTA, in particolare, la documentazione tecnica integrativa contenente: l’Atto liberatorio di esclusione di responsabilità dell’Amministrazione pubblica riguardante il tracciato della condotta forzata, ai sensi dell’art. 18, comma 7 del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico; l’analisi speditiva sull’impatto acustico della centrale idroelettrica, da cui risulta prevedibile il rispetto del limite differenziale d’immissione sonora.
VISTI: - la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura; - il P.R.S. – Asse d’Intervento 6.5.3, Obiettivo Operativo 6.5.3.5, Valutazione degli Impatti Ambientali Generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonchè dalle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 "obiettivo". DECRETA 1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 152/06, gli interventi previsti nel “Progetto di “Realizzazione dell’impianto idroelettrico Ponte 1” in Comune di Ponte di Legno (BS), a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno trovare puntuale riscontro nei successivi iter amministrativi: a. b.
siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali; durante la fase di cantiere, in particolare, dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere; in particolare:
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d. e.
f.
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dovrà essere prevista un’area appositamente attrezzata per la manipolazione e il contenimento di eventuali liquidi fuoriusciti, al fine di evitare il contatto con le acque del fiume e le falde acquifere; - saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato; - la messa in opera della condotta forzata in corrispondenza delle vie di comunicazione dovrà essere eseguita al di fuori della stagione turistica; la relazione geologica del progetto definitivo dovrà fornire assicurazioni circa l’insussistenza di pericolose interferenze che potrebbero determinare le “piccole briglie” da realizzare in corrispondenza delle aree di conoide, in occasione di eventi franosi (debris flow); l’opera di presa e le scogliere previste in progetto non dovranno modificare il profilo d’equilibrio del T. Frigidolfo o determinare restringimenti dell’alveo; l’inserimento del canale di scarico dovrà: - evitare alterazioni plano-altimetriche allo stato dei luoghi, in modo da non modificare l’area di esondazione presente; - garantire che le operazioni di scarico delle acque turbinate non provochino locali dissesti o gravi alterazioni delle biocenosi riparali; il progetto definitivo sarà corredato da una relazione previsionale d’impatto acustico, ai sensi della d.g.r. 8313/02, comprendente tutte le cautele da adottare affinché le emissioni sonore siano contenute nei limiti di legge; l'inserimento paesaggistico dell'intervento, dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà, in particolare, contenere tutte le indicazioni sulle cautele da adottare al fine di pervenire ad un impatto visivo della centrale di produzione compatibile con l’ambiente ed il paesaggio circostante, documentate anche attraverso tecniche di “rendering”; dovrà incrementare il valore del DMV, al fine di tutelare la popolazione ittica locale, sentito il parere del competente Ufficio provinciale “Caccia e Pesca”;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti: - S.I.T. Service srl, - Comune di Ponte di Legno (BS), - Provincia di Brescia, - Parco dell’Adamello; 3.
di provvedere altresì all’inserimento del presente decreto nell’apposito elenco delle procedure di verifica di cui all’art. 32, comma 3, del d.lgs 152/06;
4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. Il dirigente Dott. Bruno Mori
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