Circolare informativa n. 10/2001
Alle Società consorziate
Roma, 18 maggio 2001
Rif.: 260.4 – 740 - 760
Oggetto:
Modello 770/2001 – Dichiarazione dei sostituti d’imposta – Società di capitali - Quadri relativi la tassazione delle rendite finanziarie.
1. Premessa Il decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001 (pubblicato nel S.O. n. 36 alla G.U. del 26 febbraio 2001, n. 47) ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770 per la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Com’è noto, sono tenuti alla presentazione di tale modello i soggetti che nell’anno 2000 hanno corrisposto somme o valori da assoggettare a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché ai premi assicurativi dovuti all’INAIL. Sono altresì tenuti alla presentazione del modello 770 i soggetti che nel 2000 hanno applicato:
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l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
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l’imposta sostitutiva sui dividendi di cui all’art. 27-ter, del D.P.R. n. 600/1973;
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l’imposta sostitutiva in base al regime del risparmio amministrato, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, nonché quella di cui all’art. 7 del medesimo decreto (cd. regime del risparmio gestito) limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 87, comma 1, lett. a) e d), del T.U.I.R. (in sostanza, si tratta degli agenti di cambio); per i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e d), la dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 cit. deve essere effettuata nel prospetto P del quadro RZ del modello UNICO 2001 – Società di capitali.
Determinati obblighi di comunicazione rilevanti ai fini della tassazione delle rendite finanziarie, da adempiere in sede di compilazione del modello, sono altresì previsti, in relazione a talune operazioni, dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461/1997, e, per i dividendi, dal D.M. 4 febbraio 1998. L’art. 6, comma 1, com’è noto, prevede, per i contribuenti residenti, la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c-bis) e c-ter), del T.U.I.R., a condizione che i titoli siano in custodia o in amministrazione presso le banche o gli altri intermediari autorizzati. L’opzione deve essere esercitata, come stabilito al comma 2, con una comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Nei riguardi dei non residenti, invece, gli intermediari, ove emergano redditi imponibili, debbono applicare l’imposta sostitutiva anche in mancanza dell’opzione, a meno che il soggetto estero, anche tramite l’intermediario estero di cui si avvale, non rinunci al regime del risparmio amministrato, con effetto dalla prima operazione successiva a detta rinuncia. L’art. 10, comma 1, stabilisce, per gli intermediari professionali ed i soggetti che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni contemplate dall’art. 81, comma 1, dalla lett. c) alla lett. c-quinquies), del T.U.I.R., l’obbligo di rilasciare alle parti la relativa certificazione, a condizione che il contribuente non abbia esercitato l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (cfr. art. 6 del D.M. 23 novembre 2000). E’ altresì previsto, al comma 2, sempre a carico
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dei predetti soggetti, l’obbligo di comunicare i redditi di capitale, non imponibili o imponibili in misura ridotta in Italia, diversi dai dividendi, percepiti da soggetti non residenti. Il D.M. 4 febbraio 1998 stabilisce, infine, che gli obblighi di comunicazione previsti per le società di capitali dalla L. n. 1745/1962, diretti ad individuare i percettori dei dividendi, sono assolti inserendo gli stessi nel modello di dichiarazione del sostituto d’imposta. 1.1
Termini e modalità di presentazione
Per quanto concerne i termini e le modalità di presentazione del modello 770 occorre precisare che dal 2001 sono intervenute talune modifiche. Se il modello 770 è presentato per non più di 20 soggetti – come tali dovendosi intendere quelli riportati al rigo SS15 maggiorati di quelli indicati al rigo SO8 (cfr. le istruzioni al modello UNICO 2001, par. 1) -, non vi è più l’obbligo, ma solo la facoltà di presentarlo unitamente alla dichiarazione modello UNICO, secondo i termini per questa previsti. Negli altri casi, resta l’obbligo di redigere e presentare il modello in forma autonoma; l’obbligo di presentazione autonoma ricorre invece sempre nel caso di dichiarazione predisposta da due diversi soggetti. Il modello 770 si presenta esclusivamente in via telematica (1). Se redatto in forma autonoma, la presentazione è fatta direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 giugno 2001 (differito al 2 luglio 2001, dato che il 30 giugno è sabato); se invece si tratta di dichiarazione inserita nel modello UNICO, come stabilito con il D.P.C.M. del 30 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del n. 107 del 10 maggio 2001, ed in deroga a quanto previsto sul modello, la presentazione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2001, qualora la scadenza “ordinaria” – due mesi decorrenti dalla approvazione del bilancio (art. 2, comma 2, del DPR n. 322/1998) – sia anteriore al 20 luglio 2001.
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Per le società e gli enti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. il predetto obbligo di trasmissione telematica sussiste per tutte le tipologie di dichiarazione, a prescindere se l’ammontare del capitale sociale e del patrimonio netto sia superiore o meno a cinque miliardi di lire. Il par. 3 della C.M. n. 14/E del 7 febbraio 2001 ha chiarito, infatti, che detto ammontare non costituisce più un elemento discriminante ai fini della trasmissione telematica della dichiarazione.
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Giova rammentare infine che il quadro SO, attraverso il quale si effettuano le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria richieste dagli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, unitamente al solo modello base, può essere oggetto di successivo e distinto invio telematico da effettuarsi entro il 30 novembre 2001. Le modalità di presentazione della dichiarazione sono state parzialmente modificate per quanto riguarda i sostituti che intendono trasmettere direttamente la dichiarazione, senza avvalersi di un intermediario abilitato, modalità che variano a seconda che il numero di percipienti nei confronti dei quali sono state effettuate le ritenute alla fonte sia più o meno superiore a 20. In particolare, nel caso di inserimento della dichiarazione 770 nella dichiarazione unica annuale, e comunque se la somma dei soggetti indicati al rigo SS 15 ed al rigo SO 8 non è superiore a 20, questa deve essere presentata in via telematica utilizzando il servizio Internet secondo le regole fissate dal Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998. Per accedere al servizio Internet la richiesta di attribuzione del pincode avviene mediante la compilazione dell’apposito modello contenuto
nella
sezione
“Abilitazione”
del
sito
internet
http://www.uniconline.finanze.it/.Il sistema rilascia immediatamente le prime quattro cifre mentre le rimanenti sei e la password sono spedite al domicilio del richiedente. Se invece la dichiarazione interessa più di 20 soggetti, e quindi è presentata in forma autonoma, essa deve avvenire attraverso il canale telematico Entratel, secondo le regole contenute nel Capo II del citato decreto del 31 luglio 1998. Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare alle Direzioni regionali territorialmente competenti, ovvero agli Uffici da esse delegati, una apposita domanda redatta su modelli reperibili sul sito internet del Ministero delle finanze (http://www.finanze.it/) nella pagina “Servizi telematici”, sezione “Informazioni sul servizio telematico Entratel per gli intermediari e le società e gli enti obbligati di maggiori dimensioni”. Al riguardo giova precisare che, come chiarito dalla C.M. n. 21/E del 5 marzo 2001, è previsto l’obbligo di cambiare canale telematico da Internet a Entratel soltanto per quei sostituti che superano la soglia dei 20 percipienti e non per quelli che invece
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scendono al di sotto. In altri termini l’obbligo di cambiare modalità di trasmissione telematica sussiste soltanto in caso di aumento e non viceversa. Per le società di grandi dimensioni e per i gruppi societari giova rammentare che la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata da uno o più soggetti appartenenti al gruppo medesimo, esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel, anche se il numero di soggetti indicati al rigo SS 15 e SO 8 è inferiore a 20. A tal fine si considerano appartenenti al gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998, l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società da questa controllate le cui azioni o quote sono dalla stessa possedute per oltre il 50 per cento del capitale, come stabilito ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973. Per completezza si rammenta, infine, che il modello 770, salvo quanto di seguito precisato per il quadro SO, può essere suddiviso, per comodità di presentazione, in non più di due parti contenenti necessariamente: i)
nella prima parte o “parte principale”, il modello base, con l’indicazione dei dati identificativi del dichiarante, e, se compilati, i quadri ST, SU, ed SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti, il quadro SY relativo all’utilizzo dei crediti, il quadro SS che raccoglie i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare, anche se contenuti nella seconda parte, ed il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione;
ii)
nella seconda parte, invece, il modello base ed i quadri non rientranti nella prima parte.
Ovviamente ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione. Il quadro SO, unitamente al solo modello base, come già accennato, può essere oggetto di successivo autonomo invio telematico da effettuarsi entro il 30 novembre 2001, anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata già suddivisa in due parti. In tal caso, nel modello base della parte principale devono essere compilate la sezione I (barrando anche la casella relativa al quadro SO), relativa ai quadri compilati che costituiscono la dichiarazione, la sezione II, che indica i quadri oggetto di trasmissione parziale, e la sezione III, che serve per comunicare la scelta per l’invio differito del quadro SO, e nel modello base trasmesso unitamente al quadro SO
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dovranno essere compilate le sezioni I (barrando tutte le caselle relative ai quadri complessivamente compilati) e II (barrando soltanto la casella relativa al quadro SO). 1.2
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il par. 5.1 delle istruzioni della dichiarazione modello 770/2001 richiama la disciplina in materia di sanzioni amministrative rilevante in caso di violazione delle disposizioni in materia di tassazione delle rendite finanziarie, di cui al D.Lgs. n. 461/1997, quando si tratti di imposte facenti carico alla clientela. In particolare, nei casi di omessa presentazione del modello 770 e in quello di dichiarazione nulla, ossia nel caso in cui la dichiarazione è redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle entrate, ovvero non è sottoscritta dal soggetto dotato della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni, si applica la sanzione dal 120 a 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di L. 500.000. Nel caso, invece, la dichiarazione sia validamente presentata con ritardo non superiore a 90 giorni si applica la sanzione da L. 500.000 a L. 4.000.000, ferma restando l’ulteriore sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate. La omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati comporta a carico dei medesimi la irrogazione di una sanzione compresa tra L. 1.000.000 a L. 10.000.000, come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, sanzione che però non si applica se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse siano, in un primo momento scartate, ma correttamente ritrasmesse entro cinque giorni dalla data di restituzione delle ricevute che attestano il motivo dello scarto. Al riguardo, ricordiamo come la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative tributarie sia contenuta nel D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr. per un commento, la ns. circolare 16/1998) e come quella in materia di imposte dirette, contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sia divenuta applicabile anche alle violazioni delle disposizioni in materia di tassazione delle rendite finanziarie, recate dal D.Lgs. n. 461/1997, per effetto delle modifiche apportate dal
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D.Lgs. “correttivo” 21 luglio 1999, n. 259, oggetto di commento con la ns. circolare n. 19/1999, cui rinviamo. Per quanto interessa l’art. 13 del D.Lgs. n. 472 prevede, per i contribuenti che intendono sanare, spontaneamente e nei termini stabiliti, le violazioni commesse, la possibilità di applicare la sanzione in misura ridotta (cd. ravvedimento operoso). Possono essere definite con il ravvedimento operoso anche le distinte sanzioni applicabili per le violazioni alle disposizioni in materia di tassazione delle rendite finanziarie, e segnatamente l’omessa effettuazione delle ritenute alla fonte nonchè il ritardato versamento delle imposte e delle ritenute stesse, previsti, rispettivamente, agli artt. 14 e 13, del D.Lgs. n. 471 cit.. Tale istituto ha dunque natura premiale e permette, semprechè non siano state già contestate le violazioni e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, di regolarizzare la propria posizione, attraverso il versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta. Per le violazioni di natura non formale, l’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, prevede, in particolare:
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alla lett. a) che, se la regolarizzazione – e cioè il versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta - avviene entro 30 giorni dal giorno della loro commissione, si applica una sanzione pari ad un ottavo del minimo edittale, quindi 1/8 del 30% (3,75%);
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alla lett. b), che, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo edittale, quindi 1/5 del 30% (6%).
Per la violazione dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte (e di imposte sostitutive stante la equiparazione), la regolarizzazione richiede il versamento di una somma pari ad un quinto del minimo edittale, quindi 1/5 del 20 per cento (4%), se questa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
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Per completezza, ricordiamo che, prima della entrata in vigore dell’art. 2, lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 99/2000, la regolarizzazione poteva essere effettuata, nei casi sub b), con un versamento pari a 1/6 del minimo edittale (5%); poiché la modifica comporta un trattamento più sfavorevole al contribuente, stante il cd. principio di legalità (cfr. l’art. 3 del D.Lgs. n. 472 cit.), il nuovo regime si applica relativamente alle violazioni commesse successivamente all’11 maggio 2000, data di entrata in vigore del suddetto decreto, per cui, come confermato dall’Amministrazione finanziaria (cfr. par. 2.2 della C.M. n. 138/E del 5 luglio 2000), per le violazioni commesse anteriormente a tale data resta salva la norma previgente. Tanto premesso, ricordiamo altresì che l’art. 34, comma 4, della L. n. 388/2000 ha di recente introdotto una norma speciale, priva peraltro di scadenza e destinata quindi ad operare “a regime”, diretta ad agevolare, per gli intermediari finanziari, la regolarizzazione delle violazioni (omessa applicazione e ritardati versamenti), in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 461/1997 (cfr. circ. inf. n. 6/2001). In particolare, i predetti soggetti possono applicare la sanzione in misura ridotta, pari ad un 1/8 del minimo edittale, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472/1997, a condizione che gli stessi, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette somme (mod. 770 e mod. UNICO), abbiano effettuato il versamento precedentemente in tutto o in parte omesso, maggiorato degli interessi calcolati su base giornaliera, al tasso legale (per l’anno 2000, del 2,5 per cento e, a partire dal 1 gennaio 2001, del 3,5 per cento, così come disposto dal D.M. 11 dicembre 2000). Resta fermo che gli intermediari o i sostituti possono fruire di tale norma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento di cui abbiano avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta. Considerata la formulazione dell’art. 34, comma 4, della L. n. 388/2000, secondo la quale a fronte di diverse violazioni, la regolarizzazione ha luogo “in ogni caso esclusivamente” con il sopradescritto versamento, deve ritenersi che sia l’omessa effettuazione del prelievo che l’omesso versamento siano sanabili con il pagamento di un'unica sanzione ridotta (cfr. in tal senso Assonime, circ. n. 28/2001).
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Rientrano nell’ambito applicativo di tale norma le ritenute e le imposte sostitutive la cui disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997; con riferimento alla normativa preesistente, sono sanabili secondo le modalità ora descritte le sole violazioni previste dalle singole fattispecie in relazione alle quali il citato decreto ha apportato modifiche (cfr. le C.M. n. 207/E del 26 ottobre 1999 e 213/E del 24 novembre 2000, a commento di norme di sanatoria previste in altri provvedimenti). Per completezza occorre accennare che l’imposta sui proventi derivanti dai depositi di garanzia, disciplinata dall’art. 7, del D.L. n. 323/1996 (cd. legge Prodi), indicata nel quadro RZ, prospetto L, del modello UNICO, oltre a non essere assimilabile ad una vera e propria ritenuta alla fonte, come chiarito dalla R.M. n. 57/E del 9 maggio 2000, non può essere nemmeno compresa tra le fattispecie preesistenti modificate dal D.Lgs. n. 461/1997, per cui essa non rientra nell’ambito applicativo del sopra citato art. 34, comma 4, della L. n. 388/2000. Pertanto, considerato che il regime sanzionatorio è comunque, in forza del rinvio contenuto al comma 4, del citato art. 7, quello previsto ai fini delle imposte sui redditi, nell’ipotesi di ritardato versamento dell’imposta, il ravvedimento operoso potrà avvenire secondo le modalità previste l’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, e non anche secondo le speciali previsioni dell’art. 34 citato. Decorso il termine utile per ravvedersi, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30 per cento di ogni importo non versato dal sostituto, oltre gli interessi. In ordine alle sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità, previste all’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997, esse saranno dovute qualora la contabilizzazione sia effettuata in ritardo rispetto al giorno dell’effettivo versamento (sia esso stato tempestivo o ritardato), e non anche in tutti i casi di ritardato versamento. In altri termini, solo se la registrazione è effettuata in ritardo rispetto al giorno dell’effettivo versamento si realizza una violazione degli obblighi contabili; viceversa, se le scritture contabili registrano regolarmente sia l’applicazione della ritenuta che il relativo versamento, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, effettuato con ritardo, ma contabilizzato nel momento in cui è assolto, le sanzioni non sono applicabili. Infine occorre precisare che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, recante la nuova disciplina dei reati in materia tributaria, l’omissione della presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta non sembra
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rientrare tra le fattispecie perseguibili penalmente. Il citato art. 5, infatti, comprende tra le fattispecie penalmente rilevanti l’omissione, con finalità di evasione, della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette e all’IVA, semprechè venga superato una determinata soglia quantitiva rapportata all’entità dell’imposta evasa, ma non considera, tra queste, la dichiarazione del sostituto d’imposta, che di fatto è diretta a portare a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria il corretto adempimento degli obblighi di riscossione e pagamento dei tributi che incombono al sostituto d’imposta. Di seguito tratteremo le istruzioni per la compilazione del modello 770/2001 concernenti le problematiche connesse ai quadri di dichiarazione in materia di tassazione delle rendite finanziarie, soffermandoci su talune modifiche apportate rispetto a quanto stabilito per la dichiarazione modello 770/2000 (già oggetto della circ. inf. n. 13/2000). Restiamo comunque a disposizione per ulteriori quesiti inerenti gli altri quadri del modello in esame.
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Quadro SF – redditi di capitale
Il quadro SF indica i dati identificativi (generalità, domicilio e codice fiscale) di coloro che nel 2000 hanno percepito taluni redditi di capitale, quando gli stessi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. In particolare, rientrano in questo quadro i redditi di capitale di cui sopra corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, taluni proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti in Italia nonché i compensi per avviamento commerciale ed i contributi degli enti pubblici e privati. Questo quadro deve inoltre essere utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari professionali indicati all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 devono effettuare ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, per quanto concerne i redditi di capitale, diversi dai dividendi (che sono invece indicati nel quadro K), non imponibili o imponibili in misura ridotta, percepiti nel 2000 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia. Per i redditi di capitale corrisposti nel 2000 a soggetti non residenti, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n.
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600/1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, semprechè soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 o del 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere d’imprese residenti non appartenenti al soggetto erogante, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il quadro RZ, prospetto G, del modello UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati –, da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazione. Se invece i suddetti redditi di capitale sono stati assoggettati ad una aliquota inferiore a quelle sopraindicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta il quadro SF deve essere compilato ai fini della comunicazione richiesta dall’art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 461/1997. Tanto premesso, si fa presente che: Nel punto 13 del modello va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici: A – per i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26, ultimo comma del D.P.R. n. 600/1973, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; B – per i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600/1973). A tal fine si rammenta che la ritenuta si applica a titolo d’acconto se il reddito è imputabile ad un soggetto residente; C – per i compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto, di cui all’art. 28, comma1, del D.P.R. n. 600/1973; D – per i contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
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E – per i proventi di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del T.U.I.R. assoggettati a ritenuta a titolo di acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600/1973. Rientrano in questo codice, come chiarito dalle istruzioni ministeriali, le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito titoli quando oggetto del rapporto sono partecipazioni qualificate – nonchè, deve ritenersi, partecipazioni estere -, a condizione che, nel periodo di durata del contratto, sia messo in pagamento il dividendo; pertanto se in tale periodo non vi è stata la distribuzione degli utili, si applica la ritenuta a titolo d’imposta (cfr. circ. inf. n. 13/2000). Sempre al punto 13, quando il sostituto ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non imponibili o imponibili in misura ridotta in Italia, diversi dai dividendi, percepiti da soggetti non residenti, deve utilizzare uno dei seguenti codici: F – per i proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione di quelli derivanti da prestiti in denaro; G – per gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; H – per le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; I – per le prestazioni d fideiussioni e di ogni altra garanzia; L – per i proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute; M – per i proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito; N – per i certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998; P – per i certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
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Q – per gli altri redditi di capitale diversi da quelli indicati nei codici da F a P, oggetto di esenzione o di ridotta tassazione in base alle disposizioni convenzionali (ad esempio, le obbligazioni domestiche diverse da quelle oggetto del regime di cui al D.Lgs. n. 239/1996; le polizze assicurative sulla vita); R – per i proventi erogati da O.I.C.V.M., in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti fiscalmente residenti in Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e successive integrazioni (cd. white list). Al riguardo occorre precisare che il citato D.M. n. 546 dà esecuzione alla disciplina di favore per detti soggetti esteri recata dall’art. 9, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 461/1997, con la quale si prevede, rispettivamente, il diritto al rimborso nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti quando l’O.I.C.V.M. italiano ha subito l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché la possibilità di partecipare a O.I.C.V.M. italiani, le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da detti soggetti non residenti, non soggetti alla menzionata imposta sostitutiva; in entrambi i casi è fatto obbligo di segnalare i nominativi dei soggetti non residenti che hanno ottenuto il rimborso ovvero hanno conseguito proventi non tassati. Tale regolamento, in vigore dal 16 marzo 2000, prevede che, ai fini del rimborso, i soggetti non residenti presentino, entro il 31 dicembre dell’anno in cui i proventi sono stati percepiti, un’apposita richiesta alla società di gestione, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle quote o azioni alle quali si applicano le disposizioni dell’art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 (per le quote di partecipazione a fondi cd. “lussemburghesi storici”). Con riferimento alle quote o azioni da ultimo menzionate, si rammenta che possono essere oggetto di rimborso soltanto i proventi maturati sulle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato sui quali è stata assolta l’imposta sostitutiva, di cui al citato art. 11-bis, da parte del soggetto incaricato del collocamento in Italia (cfr. circ. Assogestioni n. 849/00/C del 14 marzo 2000). Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997 la banca depositaria, è tenuta, infine, a comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria, attraverso la compilazione del quadro in esame, le somme corrisposte ai soggetti non residenti che abbiano partecipato ad O.I.C.V.M. esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato di gestione.
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Pertanto, nel caso in cui venga utilizzato il suddetto codice R, al punto 14, la banca depositaria del fondo d’investimento le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti, dovrà indicare l’ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti verificatisi nel periodo d’imposta precedente, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso, invece, di rimborso del credito d’imposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, la società di gestione del risparmio dovrà indicare, sempre al punto 14, l’ammontare netto dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti per i quali è dovuto il rimborso stesso e, nel punto 17, l’importo del rimborso effettivamente riconosciuto ai non residenti; S – per gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società per la cartolarizzazione dei crediti INPS.
3.
Quadro SG – Somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e da capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione
Il quadro SG è suddiviso in due sezioni, nelle quali sono indicati, rispettivamente, i dati dei soggetti che hanno percepito, nell’anno 2000, le somme rappresentative di prestazioni assicurative, polizze vita o contratti di capitalizzazione soggetti a ritenuta a titolo d’acconto e, nella seconda, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione cui è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta. Nella prima sezione, oltre le indicazioni riguardanti le generalità dei percipienti indicate nei punti da 1 a 10, devono essere utilizzati al punto 11 i seguenti i codici: A – per le somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita; B – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione a soggetti che esercitano un’attività commerciale per i quali è prevista l’applicazione a titolo di acconto dell’aliquota del 12,5 per cento, ai sensi dell’art.3, comma 113, della L. n. 549/1995. Nella seconda sezione, invece, le causali da indicare alla colonna 1 sono le seguenti:
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C – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, compresi quelli stipulati nell’ambito di forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e per i quali, nei riguardi dei cd. vecchi iscritti, è stato mantenuto il regime di tassazione originario, giusta l’art. 1, comma 5, della L. n. 30/1997; D – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione. A tal fine, occorre rammentare che, ancora per l’anno 2000, si applica la disciplina che regola il trattamento fiscale dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contenuta nell’art. 6, della L. n. 482/1985, che prevede l’applicazione da parte delle imprese di assicurazione di una ritenuta a titolo d’imposta e con obbligo di rivalsa del 12,5 per cento, commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo a condizione che il capitale sia stato corrisposto da almeno 10 anni dalla conclusione del contratto. Dal 1° gennaio 2001, è stato invece modificato il trattamento fiscale dei rendimenti dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati da tale data, che prevedono il pagamento di un capitale, diversi da quelli aventi ad oggetto il rischio di morte, d’invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (cfr. la circ. inf. n. 8/2001). I rendimenti sono ricompresi nei redditi di capitale, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. g-quater), del T.U.I.R., per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati; inoltre, l’art. 14, comma 1, del citato D.Lgs. n. 47, ha introdotto l’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, che assoggetta ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento, prevista all’art. 7, D.Lgs. n. 461/1997, la fattispecie reddituale in commento, con applicazione del cd. equalizzatore. Peraltro il comma 1-bis aggiunto all’art. 12 del D.Lgs. n. 47/2000 dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 168 del 12 aprile 2001 (pubblicato nella G.U. del 11 maggio 2001, n. 108), correttivo del citato D.Lgs. n. 47/2000, specifica che ai rendimenti assicurativi maturati anteriormente al 1° gennaio 2001 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi gestiti mediante convenzioni con le imprese di assicurazioni continua ad applicarsi, fino a scadenza del rapporto, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento, prevista dall’art. 6 della L. n. 482/1985; è, inoltre previsto che il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad un altro fondo assicurativo non comporta la tassazione dei rendimenti, per cui la suddetta ritenuta verrà
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applicata dall’impresa di assicurazione che ha acquistato la posizione nel momento in cui verrà erogata la prestazione.
4.
Quadro SI – Utili distribuiti nell’anno 2000
Il quadro SI serve a riepilogare le ritenute eventualmente applicate da parte delle società di capitali e degli enti commerciali soggetti ad IRPEG, che nell’anno solare 2000, hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione, compresi quelli in natura, distinguendo quelli deliberati fino al 30 giugno 1998 da quelli deliberati dal 1° luglio 1998 (per gli utili distribuiti da non residenti, se la data della delibera non è nota, si può prendere come riferimento la data di messa in pagamento). Il suddetto quadro risulta suddiviso in quattro prospetti: -
nel primo (rigo SI 2) sono indicati i dividendi distribuiti in qualità di emittenti, comprese quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a.;
-
nel secondo (rigo SI 3) trovano dimora i dividendi esteri pagati in qualità di intermediari intervenuti nella riscossione dei dividendi medesimi, con assunzione del compito di sostituti d’imposta, giusta il primo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 27, comma 4, stesso decreto;
-
nel terzo (dal rigo SI 4 al rigo SI 10) devono essere indicati gli utili, domestici ed esteri, deliberati fino al 30 giugno 1998, che, seppure corrisposti nel 2000, restano soggetti alla disciplina dell’art. 27, del D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461/1997, precisando l’ammontare complessivo, l’aliquota della ritenuta applicata, il titolo e l’importo delle ritenute effettuate.
Pertanto, nel caso di specie, occorrerà indicare nella colonna 1 l’ammontare complessivo degli utili pagati nel 2000; nella colonna 2 l’aliquota complessivamente applicata (ad esempio quella del 12,5 per cento a titolo d’imposta - cd. “cedolare secca” - per le persone fisiche residenti che ne hanno fatto richiesta all’atto della riscossione dei dividendi distribuiti dalle società residenti e non, ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, prevista dal D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 489; oppure quella del 32,4 per cento a titolo d’imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti ed a soggetti
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IRPEG esenti da tale imposta; oppure, in alternativa alla precedente, quella del 15 per cento prevista dalle convenzioni internazionali; ed infine quella del 10 per cento a titolo di acconto, applicata al momento della delibera sugli utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione deliberati dalle società di capitali); nella colonna 3 si dovrà indicare la lettera “A” se la ritenuta applicata è titolo d’acconto ovvero la lettera “I” se è applicata a titolo d’imposta; nella colonna 4, infine, dovrà essere indicato l’ammontare complessivo delle ritenute effettuate, comprendendo anche quella del 10 per cento applicata a titolo d’acconto, precedentemente citata. Inoltre al rigo SI 11 sono indicate le maggiori ritenute versate sugli utili corrisposti nel 2000 ed al rigo SI 12 i dividendi non ancora corrisposti al 31 dicembre 2000, al netto di quelli eventualmente prescritti; - nel quarto prospetto devono essere riepilogati gli utili deliberati dal 1° luglio 1998 pagati nel 2000, compresi quelli di fonte estera corrisposti nell’anno, limitatamente a quelli sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente così come sostituito dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 461/1997, ovvero, si ritiene, le diverse aliquote previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
5.
Quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti
Il quadro SK serve ad individuare, attraverso la comunicazione dei dati identificativi, i soggetti residenti nel territorio della Stato che abbiano percepito utili derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti ad IRPEG, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2000, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva nei confronti dei residenti, nonché i dati relativi ai crediti d’imposta spettanti ai sensi dell’art. 14 del T.U.I.R.. Non devono essere indicati nel presente quadro gli utili percepiti dai soggetti cd. “pubblici” di cui all’art. 88 del T.U.I.R., giusta l’esclusione soggettiva ai fini dell’imposta sul reddito. Al riguardo giova rammentare che l’art. 29, comma 1, della L. n. 342/2000 (Collegato alla finanziaria 2000 – cfr. la ns. circolare informativa n. 32/2000) ha introdotto nel
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citato art. 14 del T.U.I.R., il comma 1-bis, consentendo ai Comuni che percepiscono i dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società, ai sensi della L. n. 142/1990, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione dei debiti fiscali e previdenziali ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997. Sono esclusi dall’ambito applicativo di tale norma le altre tipologie di enti locali e i dividendi delle altre società partecipate dal Comune. Il Comune può utilizzare il credito d’imposta sui dividendi in sede dei versamenti unitari, riducendo l'importo da pagare per i debiti tributari relativi, ad esempio, alle ritenute alla fonte operate su: - redditi di lavoro dipendente ed assimilati; - redditi di lavoro autonomo; - contributi in conto esercizio corrisposti alle imprese. E’ quindi dubbio, nonostante quanto previsto nelle istruzioni, se per effetto della cennata normativa la società “ex municipalizzata” sia tenuta a comunicare all’Amministrazione Finanziaria, attraverso il modello 770, l’importo del credito d’imposta relativo ai dividendi distribuiti al Comune, e, inoltre, se sia tenuta a certificare al Comune gli stessi dati. Devono altresì essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili di fonte italiana, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili cui si applicano le disposizioni dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, che regolano l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi per le “società madri e figlie comunitarie”. Sono obbligati alla compilazione del presente quadro, che com’è noto sostituisce la comunicazione resa in luogo di quella dovuta allo schedario generale dei titoli azionari (vecchio modello RAD), i seguenti soggetti: -
le società e gli enti commerciali che hanno emesso azioni o quote ;
-
le casse incaricate al pagamento degli utili;
-
le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari dei titoli ad esse intestati sulle quali siano riscossi gli utili;
-
le imprese d’investimento ed agenti di cambio;
-
ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione degli
utili
derivanti da titoli azionari;
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-
gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell’art. 27-ter, del D.P.R. n. 600/1973;
-
gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A..
Si rammenta, infine, che i soggetti che hanno distribuito utili in esenzione d’imposta ovvero hanno applicato una ritenuta o una imposta sostitutiva inferiore a quella ordinaria per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni o altri accordi internazionali, ovvero ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 (cd. disciplina “società madri e figlie), devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza di condizioni necessarie per fruire delle suddette esenzioni o riduzioni di aliquota.
5.
Quadri SL ed SM – Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero
I quadri SL e SM devono essere compilati dagli intermediari che, per la loro qualità di soggetti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione di quote o azioni di O.I.C.V.M. esteri, nell’anno 2000 hanno effettuato ritenute alla fonte sui relativi redditi. Come noto, sui proventi di che trattasi possono operare come sostituti d'imposta solo i soggetti residenti per il tramite dei quali avviene la commercializzazione delle quote dei fondi, rimanendo di converso escluso ogni altro soggetto che semplicemente intervenga nell'effettuazione dei pagamenti o in altre operazioni collegate ai fondi medesimi (cfr. ABI, allegato alla lettera circolare n. 4301, del 26 giugno 1998, par. 3.D.3, pag. 24). In particolare, nel quadro SL devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti residenti (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti) che hanno percepito proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.V.M. esteri conformi alle direttive
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comunitarie (cd. armonizzati) cui si applica la ritenuta a titolo di acconto del 12,5 per cento ai sensi dell’art. 10-ter, comma 3, della L. n. 77/1983. Sono altresì inclusi in questo quadro i dati dei soggetti residenti, anche diversi da quelli sopra indicati, che hanno percepito proventi di O.I.C.V.M. non armonizzati, commercializzati nel territorio dello Stato, soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 12,5 per cento, prevista all’art. 10-ter, comma 6, della L. n. 77/1983, anche se i proventi non afferiscono all’attività d’impresa commerciale eventualmente svolta. Rientrano in questo quadro, infine, anche i dati relativi ad alcuni soggetti residenti che percepiscono proventi derivanti da O.I.C.V.M. di diritto italiano le cui quote o azioni sono state sottoscritte esclusivamente da non residenti di cui alla c.d. white list – e che quindi sono esenti dalla imposta sostitutiva sul risultato di gestione ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997 -; in tal caso, stante il richiamo alla normativa in materia di O.I.C.V.M. esteri di cui all’art. 10-ter della L. n. 77/1983, è prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti dei soggetti residenti, che opera a titolo d’acconto quando i proventi afferiscono ad un’attività d’impresa commerciale, e che comporta quindi l’obbligo di segnalare i nominativi di tali soggetti; non vanno invece indicati i nominativi dei soggetti residenti nei cui confronti la ritenuta opera a titolo d’imposta e quelli dei soggetti non residenti non aventi titolo al regime di favore, giusta quanto previsto dall’art. 9, comma 3, cit.. Nel quadro SM, invece, sono indicate le ritenute applicate, a titolo d’imposta, sui i proventi percepiti da soggetti diversi da quelli sopra menzionati – cioè quelli che non svolgono un’attività d’impresa commerciale – anch’essi derivanti dalla partecipazioni a O.I.C.V.M. esteri armonizzati, commercializzati nel territorio dello Stato, e soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento ai sensi dell’art. 10-ter, comma 3, della L. n. 77/1983. Rientrano in questo quadro infine anche le ritenute sui proventi che derivano da O.I.C.V.M. italiani dedicati esclusivamente a soggetti non residenti, percepiti da soggetti diversi da quelli indicati nel quadro SL, soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento.
6.
Quadro SO – Comunicazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997
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Il
quadro
SO
contiene
i
dati
richiesti
per
effettuare
la
comunicazione
all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 (cd. “monitoraggio interno”), diretta a segnalare i nominativi dei contribuenti residenti (diversi dagli imprenditori) che non hanno subito, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti intervenuti nelle operazioni previste dall’art. 81, comma 1, lett. da c) a cquinquies), del T.U.I.R., effettuate nell’anno 2000, la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della medesima legge (rispettivamente, in materia di tassazione del risparmio amministrato e di quello gestito) . In particolare, l’obbligo di comunicazione sorge al verificarsi della fattispecie di legge (cessione a titolo oneroso di partecipazioni, rimborso titoli, ecc…: cfr. C.M. del 24 giugno 1998, n. 165/E, par. 6.1); sono tenuti ad effettuarla le banche, le SIM, la Poste italiane S.p.A., le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese d’investimento non residenti, i notai, gli intermediari residenti che per ragioni professionali intervengono nelle operazioni, le società e gli enti emittenti, limitatamente ai titoli ed agli strumenti finanziari da esse emessi. Si tratta dunque di operazioni per le quali non vi è stata l’applicazione dell’imposta da parte dell’intermediario secondo i regimi del risparmio amministrato ovvero di quello gestito; purtuttavia occorre precisare che talune operazioni, per le quali sono state esercitate le opzioni per l’applicazione di uno dei suddetti regimi, devono comunque essere segnalate, data la loro potenziale rilevanza ai fini impositivi (cfr. le causali J, K, L da indicare al punto 13, che interessano, rispettivamente, i prelievi di partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari da rapporti oggetto di opzione; i prelievi di valute estere di importo superiore a 100 milioni da rapporti di risparmio gestito; i rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera superiori a 100 milioni per almeno sette giorni lavorativi continui, secondo il cambio di inizio dell’anno 2000). Al riguardo occorre rammentare che i soggetti sono obbligati, oltre che alla comunicazione all’Amministrazione finanziaria attraverso la compilazione del modello 770, anche al rilascio della relativa certificazione alla clientela che ha posto in essere le operazioni, secondo quanto previsto all’art. 6 del D.M. 23 novembre 2000; come chiarito nella R.M. del 22 marzo 2000, n. 39/E, se non osservato, detto ultimo obbligo
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determina l’applicazione della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000, prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. Sono altresì tenuti ad assolvere gli obblighi in questione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, i rappresentanti fiscali degli intermediari non residenti che – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie della clientela – hanno rinunciato, per conto della clientela, in relazione ai redditi diversi di pertinenza della stessa imponibili in Italia, all’applicazione dell’imposta sostitutiva secondo il regime del risparmio amministrato, con conseguente obbligo, per la clientela stessa, di assolvere l’imposta secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 (regime dichiarativo). In questo quadro devono quindi essere indicati i dati relativi ad operazioni poste in essere da soggetti non residenti che operano in Italia attraverso intermediari non residenti titolari di conti cd. omnibus, qualora abbiano optato per la suddetta rinuncia, giusta l’art. 6, comma 2, del citato D.Lgs. n. 461/1997. Il rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente è tenuto ad assolvere gli obblighi di comunicazione compilando appositi quadri, distinti da quelli relativi alle comunicazioni di propria pertinenza. Nel punto 13 va indicata, per ciascuna operazione, una delle seguenti causali, precisando che talune di esse vanno utilizzate quando il soggetto non ha esercitato l’opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, e altre indicano una operazione di potenziale rilevanza ai fini impositivi posta in essere da qualsiasi soggetto, anche se ha esercitato le opzioni previste all’intermediario. Le causali della prima categoria sono le seguenti: A – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni professionali – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni; B – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuate da società emittenti; C – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo – diversi da quelli di tipo aperto
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soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione (fondi di diritto italiano e lussemburghesi di cui al D.L. n. 512/1983) – e altri strumenti finanziari di cui alle lett. c-ter) e c-quinquies) dell’art. 81, del T.U.I.R.; D – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R. (futures, options, swap, ecc.), nonché rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, di cui alla lett. c-quinquies); E – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c- quater) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R. (futures, options, swap, ecc.), nonché rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, di cui alla lett. cquinquies); F – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere; H – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari; I – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza aventi per oggetto partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R.. Le causali da utilizzare per le operazioni potenzialmente rilevanti ai fini impositivi, a prescindere dall’esercizio delle opzioni, sono invece le seguenti: G – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti la cui giacenza ha superato complessivamente 100 milioni di lire, per almeno sette giorni lavorativi continui; I – trasferimenti verso intermediari non residenti ancorché provengano da rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, indipendentemente dall’intestazione del rapporto di destinazione;
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J – prelievi da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni per il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria previsti alle lett. da c) a c-quinquies) dell’art. 81, del T.U.I.R.; K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 (cd. risparmio gestito) del D.Lgs. n. 461/1997, a condizione che l’entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire; L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 100 milioni di lire, per almeno sette giorni lavorativi, sempre che non sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7, del D.Lgs. n. 461/1997. Si precisa infine che non sussistono obblighi di comunicazione per le seguenti operazioni: a)
operazioni elencate con le causali da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti
ed i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., realizzate dai soggetti indicati all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997, e segnatamente i soggetti esteri residenti in Paesi facenti parte della cd. “white list”, e gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b)
operazioni elencate con le causali da A ad I poste in essere da soggetti
residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione, che riservi, in via esclusiva, all’altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni; c)
cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non
qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R. in società residenti In Italia, negoziate nei mercati regolamentati, ovvero cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R., negoziati in mercati regolamentati, nonché cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e c/correnti ed infine la stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-quater) e c-quinquies), del T.U.I.R., conclusi anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
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d)
operazioni elencate con le causali da A ad I realizzate da altri soggetti esteri
che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi; e)
rimborso di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo di
tipo aperto o chiuso soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione; f)
rimborso di certificati di deposito in lire o in euro, nominativi ovvero al
portatore, qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato; g)
operazioni relative a valute denominate in euro.
7.
Quadro SP – Titoli atipici
Sono obbligati a compilare il quadro SP i soggetti che, relativamente alle ritenute operate sui proventi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, hanno emesso titoli o certificati di massa cd. “atipici”, e cioè diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio; sono altresì obbligati i soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell’emittente per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o dei certificati suddetti. I proventi dei titoli atipici, se corrisposti a non residenti che, in forza di norme convenzionali, fruiscono di un’aliquota ridotta o pari a zero, devono essere indicati nel quadro SF.
8.
Quadro SQ – Imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239/1996, nonché quella sui dividendi di cui all’art. 27-ter, del D.P.R. n. 600/1973
Il quadro SQ deve essere compilato dagli intermediari e dai soggetti che hanno effettuato i versamenti dell’imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari relativi all’anno 2000, ai sensi del D.Lgs. n. 239/1996, in base ai relativi movimenti mensili del cd. “conto unico”, nonché di quella prevista all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973, concernente i dividendi di società quotate accentrate in Monte Titoli S.p.A..
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Alla compilazione del presente quadro per l’anno 2000 sono tenuti: -
le banche e gli altri intermediari, residenti in Italia, che comunque intervengano, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
-
le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o SIM non residenti che intrattengano rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
-
le banche o le SIM residenti, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di SIM non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
-
i soggetti emittenti, limitatamente ai
proventi
da
essi direttamente
corrisposti; -
la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A.;
-
gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
-
i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A..
Al riguardo occorre precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze del 2 aprile 2001, anche le società di gestione del risparmio (SGR) rientrano tra gli intermediari abilitati ad applicare l’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996 con i relativi adempimenti. Si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 69/E del 16 maggio scorso, ha esaminato in relazione all’imposta sostitutiva sui dividendi di cui all’art. 27-ter del DPR n. 600/1973, il caso in cui i titoli azionari siano depositati presso un intermediario che, a sua volta, non li abbia subdepositati presso la Monte Titoli S.p.A. bensì presso un secondo intermediario; secondo l’Agenzia l’obbligo di applicare e accreditare sul conto unico l’imposta sostitutiva grava sul primo intermediario – cioè su quello che ha diretto rapporto con il cliente -, che è tenuto
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altresì, qualora il cliente sia un soggetto non residente in Italia, a segnalarne il nominativo sul quadro SK. Peraltro dalla Risoluzione non emerge se tali conclusioni siano valide anche nel caso in cui il primo intermediario non aderisca al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, come sembra richiesto dall’art. 27-ter, comma 2, cit.. Dovranno essere compilati i seguenti prospetti: Prospetto relativo agli intermediari non residenti In questo prospetto devono essere indicati, a cura del rappresentante fiscale residente in Italia, i dati relativi agli intermediari non residenti, aderenti ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996 ed all’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. Nei riguardi del’intermediario non residente, il rappresentante provvede al versamento dell’imposta sostitutiva, alla conservazione della documentazione e fornisce, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, notizie o documenti relativi ad interessi premi ed altri frutti corrisposti senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Pertanto, con riferimento a ciascun intermediario non residente va indicato il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (da rilevare dalla tabella SG – Elenco dei Paesi esteri - in appendice alle istruzioni del modello 770/2001), il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso. Prospetto dei versamenti In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico. Nel punto 8 di questo prospetto devono essere utilizzati i seguenti codici: C – se trattasi di un versamento cumulativo relativo a più mesi; D – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
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G – se il versamento si riferisce all’ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’art. 34, comma 4, della L. n. 388/2000; M – se il versamento si riferisce all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996, regolata dall’art. 27 della L. n. 342/2000 ed applicata dagli intermediari sugli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali (BOC, BOP, ecc.: cfr. ns. circ. inf. n. 32/2000). Riepilogo del conto unico In questo prospetto i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza, i punti 7 e 8 sono destinati ad accogliere gli ulteriori versamenti relativi all’imposta sostitutiva ed alla pertinente maggiorazione per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui doveva essere versata. Al riguardo giova rammentare che l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 445/1997 consente ai sostituti, compresi gli intermediari finanziari, che hanno effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura maggiore rispetto alla somma dovuta, di scomputare l’eccedenza nei versamenti successivi e non soltanto nell’ambito delle stesse categorie di reddito. Peraltro, la disciplina del D.P.R. n. 445 citato non è applicabile alle eccedenza riferibili all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239 (cfr. R.M. n. 57/E del 9 maggio 2000). Nella stessa risoluzione è precisato che anche i versamenti dell’imposta sostitutiva sui proventi relativi ai depositi a garanzia di finanziamenti, di cui all’art. 7, del D.L. n. 323/1996, non rientrano nella suddetta compensazione, attesa la non assimilabilità di quest’ultima ad una vera e propria ritenuta alla fonte.
9.
Quadro SS – Dati riassuntivi
Il quadro SS contiene i dati riassuntivi desumibili dai precedenti quadri SF, SG, SI, SK, SL, SM, SP.
10.
Quadro ST – Ritenute alla fonte operate, versamenti ed altri dati relativi al sostituto d’imposta
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Nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al sostituto d’imposta, nonché quelli pertinenti la regolarizzazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001 (cfr. la ns. circolare informativa n. 32/2000), maggiorate degli interessi legali che, per l’anno 2000, sono calcolati su base giornaliera al 2,5 per cento e, a partire dal 1 gennaio 2001, al 3,5 per cento (cfr. D.M. 11 dicembre 2000), e quelli concernenti il ravvedimento operoso effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. n. 388/2000. Assume specifica rilevanza il prospetto dei versamenti dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. n. 461/1997, compreso nei righi da 17 a 21 del presente quadro, da compilarsi a cura degli intermediari finanziari. In particolare, al punto 8 (Note) di tale prospetto le causali che interessano gli intermediari finanziari sono le seguenti: F – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria dovute dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, compresi gli interessi legali, ai sensi dell’art. 24 del L. n. 342/2000; G – se il versamento si riferisce al cd. “ravvedimento operoso” ex art. 34 della L. n. 388/2000. Distinti saluti
Il Direttore (Avv. Sergio Dus)
770.2001.PM.NM.bis
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